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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22694/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

D'APPELLO DI VENEZIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 23 giugno 2025, la Corte d’appello di Venezia, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Padova, ha ritenuto FabianaPelizzaro responsabile del reato di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 7) cod. pen.commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannandola allapena ritenuta di giustizia.2.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 162-ter cod. pen. con riguardo al furto perpetrato ai danni dil’applicazione di tale disposizione in quanto la riparazione del danno non sarebbeintervenuta entro l’apertura del dibattimento di primo grado.

In tal modo la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il reato contestato allaricorrente era divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche introdottedal d.lgs. n. 150 del 2022 intervenuto nelle more del giudizio.

Invero, inapplicazione del principio del favor rei, il termine per l’adempimento dell’obbligorisarcitorio doveva intendersi prorogato fino al momento in cui all’imputata erastato reso possibile avvalersi di tale facoltà.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

LaCorte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di dichiarare nondoversi procedere per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale nonaveva presentato la querela.

Nella specie troverebbe applicazione il regimetransitorio previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, così che, non avendo lapersona offesa presentato la querela nel termine di tre mesi dalla data dell’avvisodi cui all’art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 o dall’entrata in vigore delladisposizione se l’avviso non è inviato e il procedimento pende in grado di appello,il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere.2.3.

Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità dell’imputata.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.4.

Con successiva memoria, la ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni asostegno del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato sicché la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto diquerela.2.

Preliminare e assorbente risulta l’esame del secondo motivo di ricorso.È necessario osservare che la verifica circa la presenza o la tempestività dellaquerela è questione di ordine processuale, rispetto alla quale il Collegio èlegittimato a verificare gli atti del fascicolo trasmesso dal giudice a quo e quelliforniti da chi propone l’eccezione di improcedibilità, a prescindere dalle motivazioniespresse dai giudici di merito sul medesimo tema.

Rispetto a tale categoria diquestioni, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sullaquale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento svolto dal giudicedel merito per giustificarla.

In presenza di una censura di carattere processuale,questa Corte può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimentoimpugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto delladecisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata soloa posteriori (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; Sez. 5, n.19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013,Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri3.

Chiarito l’ambito valutativo di questa Corte nel caso di specie, il Collegioosserva che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, il reato di furto è divenutoprocedibile a querela.3.1.

Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85del citato decreto ha stabilito che il termine per la presentazione della quereladecorre da tale data (30 dicembre 2022) se la persona offesa ha avuto inprecedenza notizia del fatto costituente reato.Questa Corte ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dald.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della suaentrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), comegià affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedentiinterventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01).Si è in proposito stabilito che, a seguito della modifica introdotta dalla cd.[OSCURATO:PERSONA], la previsione della procedibilità a querela, stante la sua naturamista, sostanziale e processuale, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilitàdell'autore del fatto, comporta che il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto,cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessianteriormente all'intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, cit.).3.2.

Venendo al caso in esame, si osserva che la richiamata modifica delregime di procedibilità del reato di furto è intervenuta nelle more del giudizio diappello e, tuttavia, la sentenza impugnata, pronunciata in data 23 giugno 2025,non ha esaminato la relativa questione.Dall’esame degli atti del fascicolo non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbiapresentato alcuna querela nei termini stabiliti dalla disciplina transitoria del d.lgs.n. 150 del 2022, sicché in relazione a tale furto difetta la condizione diprocedibilità.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazioneal furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].4.

Ad analoga conclusione, ma per ragioni diverse, si deve pervenire conriguardo al furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

È in atti il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione diCamposampiero intitolato “querela”, nel quale si dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] riferisce diaver subito il furto della propria borsa, e racconta lo svolgimento dei fatti.

Taleverbale, tuttavia, non contiene l’espressa richiesta di punizione del responsabilee, quindi, non può essere ritenuta una valida querela.4.2.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce valida querelal'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querelaorale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenoredelle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo dellapersona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire ilresponsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudicedi merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato dilegittimità. (Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311 - 01).Si è al riguardo osservato che la querela è un atto a forma libera i cui contenutiminimi sono fissati dall’art. 336 cod. proc. pen., il quale impone alla persona offesache intenda esercitare il proprio diritto di querela l’onere di manifestare la volontàche si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato.

Si è pertantoritenuto che la manifestazione della volontà di portare a conoscenza dell’autoritàl’avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare l’attoche la contiene come querela, se lo stesso non rivela in maniera chiara edinequivocabile anche l’intento "persecutorio" e cioè l’ulteriore manifestazione dellavolontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore, attesoche questo e non altro costituisce l’effettivo elemento differenziatore tra querela esemplice denuncia (Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, cit.).Il giudice ben può ritenere sussistente la volontà punitiva della persona offesaanche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; tuttavia, essidevono essere univocamente dimostrativi di tale volontà.4.3.

Nel caso in esame, benché il verbale presente in atti rechi nell’oggetto ilriferimento alla querela orale sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel suo contenuto non sirinviene alcuna manifestazione né esplicita né implicita della volontà punitiva dellapersona offesa.

Ne consegue che detto verbale non può essere considerato comevalida querela, sicché nella specie difetta la condizione di procedibilità del reato.Poiché la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021,Cavallin, Rv. 281318 - 01; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 -01), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche con riguardoal furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].5.

In conclusione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per difetto della condizione di procedibilità, assorbiti gli altri motivi diricorso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibileper mancanza di querela.

Pone le spese del giudizio a carico dell'imputata.Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI VENEZIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 23 giugno 2025, la Corte d’appello di Venezia, inparziale riforma della decisione del Tribunale di Padova, ha ritenuto FabianaPelizzaro responsabile del reato di cui agli artt. 624-625, comma 1, n. 7) cod. pen.commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], condannandola allapena ritenuta di giustizia.2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 162-ter cod. pen. con riguardo al furto perpetrato ai danni dil’applicazione di tale disposizione in quanto la riparazione del danno non sarebbeintervenuta entro l’apertura del dibattimento di primo grado. In tal modo la Corteterritoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il reato contestato allaricorrente era divenuto procedibile a querela per effetto delle modifiche introdottedal d.lgs. n. 150 del 2022 intervenuto nelle more del giudizio. Invero, inapplicazione del principio del favor rei, il termine per l’adempimento dell’obbligorisarcitorio doveva intendersi prorogato fino al momento in cui all’imputata erastato reso possibile avvalersi di tale facoltà.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. LaCorte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di dichiarare nondoversi procedere per il reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale nonaveva presentato la querela. Nella specie troverebbe applicazione il regimetransitorio previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022, così che, non avendo lapersona offesa presentato la querela nel termine di tre mesi dalla data dell’avvisodi cui all’art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 o dall’entrata in vigore delladisposizione se l’avviso non è inviato e il procedimento pende in grado di appello,il giudice deve pronunciare sentenza di non doversi procedere.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inpunto di affermazione della responsabilità dell’imputata.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.4. Con successiva memoria, la ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni asostegno del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato sicché la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto diquerela.2. Preliminare e assorbente risulta l’esame del secondo motivo di ricorso.È necessario osservare che la verifica circa la presenza o la tempestività dellaquerela è questione di ordine processuale, rispetto alla quale il Collegio èlegittimato a verificare gli atti del fascicolo trasmesso dal giudice a quo e quelliforniti da chi propone l’eccezione di improcedibilità, a prescindere dalle motivazioniespresse dai giudici di merito sul medesimo tema. Rispetto a tale categoria diquestioni, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sullaquale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento svolto dal giudicedel merito per giustificarla. In presenza di una censura di carattere processuale,questa Corte può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimentoimpugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto delladecisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata soloa posteriori (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; Sez. 5, n.19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013,Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri3. Chiarito l’ambito valutativo di questa Corte nel caso di specie, il Collegioosserva che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i),d.lgs. n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, il reato di furto è divenutoprocedibile a querela.3.1. Per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, l’art. 85del citato decreto ha stabilito che il termine per la presentazione della quereladecorre da tale data (30 dicembre 2022) se la persona offesa ha avuto inprecedenza notizia del fatto costituente reato.Questa Corte ha chiarito che il nuovo regime di procedibilità introdotto dald.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione anche ai fatti commessi prima della suaentrata in vigore (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 – 01), comegià affermato in continuità con il principio sancito anche in occasione di precedentiinterventi legislativi di analogo segno (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.276651 – 01; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924 - 01).Si è in proposito stabilito che, a seguito della modifica introdotta dalla cd.[OSCURATO:PERSONA], la previsione della procedibilità a querela, stante la sua naturamista, sostanziale e processuale, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilitàdell'autore del fatto, comporta che il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto,cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessianteriormente all'intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, cit.).3.2. Venendo al caso in esame, si osserva che la richiamata modifica delregime di procedibilità del reato di furto è intervenuta nelle more del giudizio diappello e, tuttavia, la sentenza impugnata, pronunciata in data 23 giugno 2025,non ha esaminato la relativa questione.Dall’esame degli atti del fascicolo non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbiapresentato alcuna querela nei termini stabiliti dalla disciplina transitoria del d.lgs.n. 150 del 2022, sicché in relazione a tale furto difetta la condizione diprocedibilità.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazioneal furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].4. Ad analoga conclusione, ma per ragioni diverse, si deve pervenire conriguardo al furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].4.1. È in atti il verbale redatto dai Carabinieri della Stazione diCamposampiero intitolato “querela”, nel quale si dà atto che la [OSCURATO:PERSONA] riferisce diaver subito il furto della propria borsa, e racconta lo svolgimento dei fatti. Taleverbale, tuttavia, non contiene l’espressa richiesta di punizione del responsabilee, quindi, non può essere ritenuta una valida querela.4.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce valida querelal'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querelaorale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenoredelle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo dellapersona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire ilresponsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudicedi merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato dilegittimità. (Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311 - 01).Si è al riguardo osservato che la querela è un atto a forma libera i cui contenutiminimi sono fissati dall’art. 336 cod. proc. pen., il quale impone alla persona offesache intenda esercitare il proprio diritto di querela l’onere di manifestare la volontàche si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. Si è pertantoritenuto che la manifestazione della volontà di portare a conoscenza dell’autoritàl’avvenuta consumazione di un fatto di reato non è sufficiente a qualificare l’attoche la contiene come querela, se lo stesso non rivela in maniera chiara edinequivocabile anche l’intento "persecutorio" e cioè l’ulteriore manifestazione dellavolontà del soggetto legittimato che si proceda nei confronti del suo autore, attesoche questo e non altro costituisce l’effettivo elemento differenziatore tra querela esemplice denuncia (Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, cit.).Il giudice ben può ritenere sussistente la volontà punitiva della persona offesaanche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; tuttavia, essidevono essere univocamente dimostrativi di tale volontà.4.3. Nel caso in esame, benché il verbale presente in atti rechi nell’oggetto ilriferimento alla querela orale sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel suo contenuto non sirinviene alcuna manifestazione né esplicita né implicita della volontà punitiva dellapersona offesa. Ne consegue che detto verbale non può essere considerato comevalida querela, sicché nella specie difetta la condizione di procedibilità del reato.Poiché la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021,Cavallin, Rv. 281318 - 01; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 -01), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche con riguardoal furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].5. In conclusione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata per difetto della condizione di procedibilità, assorbiti gli altri motivi diricorso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibileper mancanza di querela. Pone le spese del giudizio a carico dell'imputata.Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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