CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 18454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, pressol'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza n. 197/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 07/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 197- 2020 del Tribunale di Campobasso, pubblicata il 7 maggio 2020, articolando due motivi; la Provincia di Isernia resiste con controricorso; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resiste e propone ricorso incidentale condizionato, fondato su due motivi; il ricorrente espone di avere convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Isernia, per chiederne la condanna al pagamento della somma di euro 4.128,57, a titolo di risarcimento del danno subito dalla BMW di sua proprietà che aveva investito un grosso cinghiale che all'improvviso aveva invaso la sede stradale; la Regione [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di non avere alcuna responsabilità né ai sensi dell'art. 2043 né ai sensi dell'art. 2052 c.c.; la Provincia di Isernia, dal canto suo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per assoluta mancanza di sua responsabilità ex lege 157/1992, ex artt. 2043 e 2052 c.c. e precisando che l'evento di danno era addebitabile all'imprudente condotta di guida dell'attore; Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2-il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 166/14, accoglieva parzialmente la domanda e riteneva ricorrente la pari responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dell'attore; di conseguenza, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a titolo risarcitorio ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.400,00 e regolava le spese di lite; la Regione [OSCURATO:PERSONA] , impugnava la predetta sentenza dinanzi et.s sg.0 )al Tribunale di ritenendola erronea: i) per non aver rilevato il difetto di sua legittimazione passiva, essendo l'Anas o l'Amministrazione provinciale responsabili dei danni cagionati da animali selvatici; ii) per essersi avvalsa di prove testimoniali inammissibili; iii) per la quantificazione del danno; iv) per non aver preteso, da parte dell'appellato, la prova di aver tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi e della ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043t c.c.; iv) per avere disposto la parziale compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA], oltre a ritenere inammissibile ed infondato l'appello, in via incidentale, chiedeva che il Tribunale ritenesse responsabili dei danni occorsigli la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Isernia a qualunque titolo e che modificasse la decisione di prime cure nella parte in cui aveva, dapprima, presunto che egli avesse tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi e, poi ,decurtato di quasi un terzo il preventivo prodotto in giudizio; il Tribunale, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto l'appello principale e rigettato quello incidentale; in particolare, ha ritenuto, sulla scorta della I. n. 157/1992 e della LR n. 19/1993, che del danno provocato a terzi dalla fauna selvatica possono essere chiamate a rispondere sia la Regione sia la Provincia e che spetta al giudice di merito accertare se Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -3-nel caso concreto l'evento dannoso debba essere ricollegato ad una condotta colposa dell'una o dell'altra; che il danno cagionato da fauna selvatica è disciplinato dall'art. 2043 c.c., stante l'incompatibilità dell'art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione, sicché il danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, compreso l'elemento soggettivo; quindi, ha negato il risarcimento del danno, perché in primo grado non era stata allegata né provata la ricorrenza di una condotta colposa omissiva efficiente sul piano della presumibile ricollegabilità al danno sofferto; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: Ricorso principale1) con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della I. 11/2/1992, n. 157 e degli artt. 2043 e 2052 c.c., per avere il giudice a quo ritenuto che, per costante giurisprudenza, la responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica debba essere ricondotta all'art. 2043 c.c.; 2) con il secondo motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale escluso la dimostrazione di una condotta causalmente ricollegabile al danno ricevuto, contraddicendo i dati emersi dall'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, ed in particolare le prove testimoniali; Ricorso incidentale condizionato Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -4-3) la Regione deduce la violazione e/o falsa applicazione della I. 11/2/1992, n. 157, della LR [OSCURATO:PERSONA] n. 19/1993 e dell'art. 1 della LR [OSCURATO:PERSONA] n. 6/1983, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza gravata escluso la legittimazione passiva della Provincia di Isernia, delegata all'esercizio di compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica; deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -5-nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi»; con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -6-sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la Regione a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito. Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Oveo si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -7-dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno; applicando tali principi alla fattispecie esaminata, si rileva che laCorteìtéfritflae discostandosi dall'indirizzo appena richiamato, ha rigettato la domanda risarcitoria, attribuendo rilievo alla mancata prova della condotta omissiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] causalmente rilevante rispetto al danno lamentato, proprio perché, applicando un orientamento all'epoca della decisione dominante, ma che questa Corte per le ragioni esposte ha deciso di superare, ha fatto leva sull'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c.; 6) il motivo merita, pertanto, accoglimento; 7) il secondo motivo, che comunque sarebbe inammissibile, per aver formulato una censura non più deducibile nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, è assorbito; 7) va rigettato il ricorso incidentale condizionato, proprio per le stesse ragioni che giustificano l'accoglimento del primo Ric. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -8-motivo rrso principale, poichè le argomentazioni della Provincia sono di contenuto speculare rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA]; 8) la sentenza è, dunque, cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM L P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAs.9 \ oQqi, ¶[OSCURATO:PERSONA] ' aripherita [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 26528 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -9-