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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14175/2026

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iellaDonato" rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro2026 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro1374 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1853/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 27/09/2021 R.G.N. 2198/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9301/2022Numero di raccolta generale 14175/20261.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1853 del 27Data pubblicazione 14/05/2026settembre 2021, ha integralmente riformato la decisione diprimo grado emessa dal locale Tribunale, rigettandol'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e qualelegale rappresentante della "Sartoria per la sposa s.n.c." – cheera stata accolta, confermando la legittimità dell'avviso diirrogazione sanzioni n.

RJ8LSA300008/2005.Il provvedimento sanzionatorio, pari a € 134.852,70, era statoemesso dall'Agenzia delle Entrate per l'impiego di settelavoratori irregolari nell'anno 2002, sulla base di accertamentiispettivi dell'INPS.Il giudizio, inizialmente incardinato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale e conclusosi con declaratoria di difetto digiurisdizione del giudice tributario, era stato, poi, riassuntodinanzi al Tribunale di Catania.Il Tribunale di Catania (Sez.

Distaccata di Adrano), con sentenzan. 57 del 2013, all'udienza dell’8 luglio 2013, accoglievaparzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione a €10.300,00in applicazione dello ius superveniens più favorevole.La Corte di Appello di Catania, adita dall'Agenzia delle Entratedopo il deposito della motivazione, avvenuto nel 2018, hariformato la decisione di primo grado, rigettando integralmentel'opposizione della contribuente e confermando la sanzioneoriginaria.2.

In particolare, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione ditardività dell'appello sollevata dall'opponente, rilevando che iltermine per l'impugnazione decorreva dalla data di depositodella motivazione (21.06.2018) e non dalla mera lettura deldispositivo in udienza (08.07.2013) e, nel merito, ha ritenutoinammissibili le nuove causae petendi formulate in sede diNumero registro generale 9301/2022riassunzione dinanzi al Tribunale di Catania, in quanto nonN umero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14175/2026contenute nell'originario ricorso proposto dinanzi allaData pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Provinciale, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione.3.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito damemoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degliartt. 327 e 133 c.p.c., sostenendosi la tardività dell'appellodell'Ufficio rispetto alla lettura del dispositivo avvenuta nel2013.

La ricorrente lamenta la violazione delle norme sullapubblicazione della sentenza (artt. 429 e 327 c.p.c.),sostenendo che l'appello dell'Agenzia era da reputarsi tardivopoiché il termine "lungo" doveva decorrere dalla lettura deldispositivo in udienza (8.07.2013) e non dal deposito dellamotivazione (21.06.2018).Il motivo è infondato.Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, lapubblicazione della sentenza si perfeziona solo con il deposito incancelleria del testo integrale, comprensivo di motivazione.La Corte d'Appello ha correttamente applicato il principioconsolidato a partire da Cass. Sez.

Un. 14 dicembre 1998, n.12544, secondo cui la nullità della sentenza nel rito del lavoro èintegrata solo dalla mancata lettura del dispositivo subito dopola discussione, ma non esiste un obbligo di deposito immediatodella motivazione che ne impedisca la successiva impugnazioneentro il termine lungo dal deposito effettivo.Premesso che con l’art.6 D. Lgs. n. 150 del 2011 le normeprocedurali di cui all’art. 23 L. 689/1981, sono state trasferiteNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026al rito del lavoro per i procedimenti instaurati successivaNummeeron dti era ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026all’entrata in vigore del decreto, la giurisprudenza di questaCorte (a partire, appunto, dalla mentovata pronunzia delSupremo Collegio) chiarisce che il termine lungo decorre dallapubblicazione formale dell'atto completo: come correttamenterilevato dal giudice di appello, sebbene il rito sia quello dellavoro, nel quale il deposito del dispositivo avvieneimmediatamente dopo l’udienza, la sentenza non esistegiuridicamente senza la motivazione.Atteso che, ai fini dell'impugnazione, il termine lungo di cuiall'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza,che si perfeziona solo con il deposito in cancelleria del testointegrale comprensivo delle ragioni di fatto e di diritto, qualsiasicertificazione di passaggio in giudicato rilasciata dallacancelleria prima del deposito della motivazione è daconsiderarsi tamquam non esset e, quindi, priva di effettigiuridici, non potendo consolidarsi un giudicato su unprovvedimento incompleto.Nella specie, prima del deposito della motivazione(21.06.2018), nessun gravame avrebbe potuto essere propostocontro il solo dispositivo; pertanto, l'attestazione di passaggioin giudicato rilasciata erroneamente dalla cancelleria nel 2017deve ritenersi nulla.2.

Il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico – sistematiche, sono infondati.In particolare, con il secondo motivo si censura la dichiaratainammissibilità dei motivi di opposizione introdotti solo conl'atto di riassunzione dinanzi al giudice ordinario.Con il quarto si deduce che la sentenza è illegittima nella partein cui esclude l’estinzione delle sanzioni per effetto del condonoex L. 289/2002 senza, però, considerare che il carattereNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026tributario di tali sanzioni era desumibile dal rinvio al NuDm.eLrog dsi r.a ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026472/1997 originariamente contenuto nell’art. 3, comma 5, D.L.12/2002 e dell’incidenza delle violazioni sugli obblighi contabilicontributivi/previdenziali.Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibili le nuove causaepetendi formulate in sede di riassunzione (quali l'assenza diresponsabilità, la carenza di prova e la violazione del favor rei)e ha negato la natura tributaria della sanzione ai fini delcondono.Come noto, in sede di translatio iudicii ex art. 59 L. 69/2009,sono fatti salvi i soli effetti della domanda originariamenteproposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione.L'oggetto del giudizio di opposizione è circoscritto ai motiviformulati entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notificadel provvedimento.

L'introduzione di nuovi profili di illegittimità(estraneità ai fatti o vizi ispettivi) configura una domandanuova, soggetta autonomamente alla decadenza già spirata.La riassunzione dinanzi al giudice ordinario a seguito di difettodi giurisdizione fa salvi gli effetti della domanda originaria, manon consente l'introduzione di nuove causae petendi o motivi diopposizione non formulati nell'atto introduttivo.

I nuovi profili diillegittimità del verbale ispettivo e della sanzione, non presentinel ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, comecorrettamente statuito dalla Corte territoriale, risultano tardiviper decorso del termine perentorio di legge.3.

Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata pernon aver tenuto conto della natura assorbente della c.d. maxi-sanzione ex art.3 terzo comma del D.L. n.12/2002, conconseguente esclusione ex lege dell’applicabilità delle sanzionidi cui all’art.19, commi 2 e 3 del D.Lgs.276/2003 (avviamentoal lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione diNumero registro generale 9301/2022assunzione al competente centro per l’impiego ed omessaN umero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14175/2026consegna ai dipendenti il contratto di assunzione primaData pubblicazione 14/05/2026dell’inizio dell’attività lavorativa), nonché di quelle di cuiall’art.39, comma 7, del D.L. n.112/2008 (omessa o infedelecompilazione del L.U.L.) è fondato nei termini che seguono.La questione controversa attiene al regime giuridico applicabilead un illecito amministrativo che venga punito menogravemente da una legge successiva.La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare eraprevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n.73/2002, del seguente tenore: “3.

Ferma restandol'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa invigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senzapreventiva comunicazione di instaurazione del rapporto dilavoro da parte del datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì lasanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dellavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in casodi impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni dieffettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascunlavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltresessanta giorni di effettivo lavoro”.Orbene, come già osservato in sede di legittimità (cfr., sulpunto, Cass. n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024) alfine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, di eventualeapplicazione dei principi vigenti in ambito penale - può in primoluogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materiadi sanzioni irrogate dalla CONSOB (Cass. ord. n. 20949/2024),fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza dellaNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseNgumueirtoo d i ora ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguibile dall’autore dell’illecito.

Tale criterio, infatti,esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generalenegativa” che fonda l’interpretazione della norma “in chiave dipunizione dell’autore dell’illecito”.

Sulla base di questo criteriodeve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presentiquesta funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiorial carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denunciadel rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitarein relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare”previsti dal legislatore all’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato.Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità dideterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché lasanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” epertanto trova applicazione il principio di retroattività della lexmitior.In tal senso si intende dar continuità agli specifici precedenti diquesta Corte, nei quali ugualmente la norma sopra citata è stataconsiderata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmentepenale, con conseguente applicabilità del regime di retroattivitàdella norma più favorevole.

Questa Corte ha infatti ritenuto lasanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, ecomunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dallagiurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama lagiurisprudenza della Corte EDU) e da questa Corte … in assenzadi disposizioni di diritto transitorio che disponganodiversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, taliostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum)all’applicazione del principio generale dell’applicazioneretroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dalpunto di vista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019,Numero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensNiubmileero di iral ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo aproposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, ilprincipio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioniamministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sullascorta delle univoche affermazioni di principio della Cortecostituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativasanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della suaapplicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioniamministrative, in base al principio di legalità, quanto delladiretta applicabilità del correlato principio generale, di matricechiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattivitàdelle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamentericavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittivadelle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorioseguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architetturanormativa europea in misura e in funzione della necessariainterferenza ed espansione dei principi garantisti generali,espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n.13071/2024 cit., par.

35. ss.).Il motivo deve, quindi, essere accolto.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso.

Rigettati gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026Margherita Maria NLuemoerno edi raccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iellaDonato" rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -contro2026 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro1374 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1853/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 27/09/2021 R.G.N. 2198/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9301/2022Numero di raccolta generale 14175/20261.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1853 del 27Data pubblicazione 14/05/2026settembre 2021, ha integralmente riformato la decisione diprimo grado emessa dal locale Tribunale, rigettandol'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e qualelegale rappresentante della "Sartoria per la sposa s.n.c." – cheera stata accolta, confermando la legittimità dell'avviso diirrogazione sanzioni n. RJ8LSA300008/2005.Il provvedimento sanzionatorio, pari a € 134.852,70, era statoemesso dall'Agenzia delle Entrate per l'impiego di settelavoratori irregolari nell'anno 2002, sulla base di accertamentiispettivi dell'INPS.Il giudizio, inizialmente incardinato dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale e conclusosi con declaratoria di difetto digiurisdizione del giudice tributario, era stato, poi, riassuntodinanzi al Tribunale di Catania.Il Tribunale di Catania (Sez. Distaccata di Adrano), con sentenzan. 57 del 2013, all'udienza dell’8 luglio 2013, accoglievaparzialmente l'opposizione, riducendo la sanzione a €10.300,00in applicazione dello ius superveniens più favorevole.La Corte di Appello di Catania, adita dall'Agenzia delle Entratedopo il deposito della motivazione, avvenuto nel 2018, hariformato la decisione di primo grado, rigettando integralmentel'opposizione della contribuente e confermando la sanzioneoriginaria.2. In particolare, la Corte territoriale ha respinto l'eccezione ditardività dell'appello sollevata dall'opponente, rilevando che iltermine per l'impugnazione decorreva dalla data di depositodella motivazione (21.06.2018) e non dalla mera lettura deldispositivo in udienza (08.07.2013) e, nel merito, ha ritenutoinammissibili le nuove causae petendi formulate in sede diNumero registro generale 9301/2022riassunzione dinanzi al Tribunale di Catania, in quanto nonN umero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14175/2026contenute nell'originario ricorso proposto dinanzi allaData pubblicazione 14/05/2026Commissione Tributaria Provinciale, che aveva dichiarato ildifetto di giurisdizione.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito damemoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degliartt. 327 e 133 c.p.c., sostenendosi la tardività dell'appellodell'Ufficio rispetto alla lettura del dispositivo avvenuta nel2013. La ricorrente lamenta la violazione delle norme sullapubblicazione della sentenza (artt. 429 e 327 c.p.c.),sostenendo che l'appello dell'Agenzia era da reputarsi tardivopoiché il termine "lungo" doveva decorrere dalla lettura deldispositivo in udienza (8.07.2013) e non dal deposito dellamotivazione (21.06.2018).Il motivo è infondato.Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, lapubblicazione della sentenza si perfeziona solo con il deposito incancelleria del testo integrale, comprensivo di motivazione.La Corte d'Appello ha correttamente applicato il principioconsolidato a partire da Cass. Sez. Un. 14 dicembre 1998, n.12544, secondo cui la nullità della sentenza nel rito del lavoro èintegrata solo dalla mancata lettura del dispositivo subito dopola discussione, ma non esiste un obbligo di deposito immediatodella motivazione che ne impedisca la successiva impugnazioneentro il termine lungo dal deposito effettivo.Premesso che con l’art.6 D. Lgs. n. 150 del 2011 le normeprocedurali di cui all’art. 23 L. 689/1981, sono state trasferiteNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026al rito del lavoro per i procedimenti instaurati successivaNummeeron dti era ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026all’entrata in vigore del decreto, la giurisprudenza di questaCorte (a partire, appunto, dalla mentovata pronunzia delSupremo Collegio) chiarisce che il termine lungo decorre dallapubblicazione formale dell'atto completo: come correttamenterilevato dal giudice di appello, sebbene il rito sia quello dellavoro, nel quale il deposito del dispositivo avvieneimmediatamente dopo l’udienza, la sentenza non esistegiuridicamente senza la motivazione.Atteso che, ai fini dell'impugnazione, il termine lungo di cuiall'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza,che si perfeziona solo con il deposito in cancelleria del testointegrale comprensivo delle ragioni di fatto e di diritto, qualsiasicertificazione di passaggio in giudicato rilasciata dallacancelleria prima del deposito della motivazione è daconsiderarsi tamquam non esset e, quindi, priva di effettigiuridici, non potendo consolidarsi un giudicato su unprovvedimento incompleto.Nella specie, prima del deposito della motivazione(21.06.2018), nessun gravame avrebbe potuto essere propostocontro il solo dispositivo; pertanto, l'attestazione di passaggioin giudicato rilasciata erroneamente dalla cancelleria nel 2017deve ritenersi nulla.2. Il secondo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico – sistematiche, sono infondati.In particolare, con il secondo motivo si censura la dichiaratainammissibilità dei motivi di opposizione introdotti solo conl'atto di riassunzione dinanzi al giudice ordinario.Con il quarto si deduce che la sentenza è illegittima nella partein cui esclude l’estinzione delle sanzioni per effetto del condonoex L. 289/2002 senza, però, considerare che il carattereNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026tributario di tali sanzioni era desumibile dal rinvio al NuDm.eLrog dsi r.a ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026472/1997 originariamente contenuto nell’art. 3, comma 5, D.L.12/2002 e dell’incidenza delle violazioni sugli obblighi contabilicontributivi/previdenziali.Il giudice d'appello ha ritenuto inammissibili le nuove causaepetendi formulate in sede di riassunzione (quali l'assenza diresponsabilità, la carenza di prova e la violazione del favor rei)e ha negato la natura tributaria della sanzione ai fini delcondono.Come noto, in sede di translatio iudicii ex art. 59 L. 69/2009,sono fatti salvi i soli effetti della domanda originariamenteproposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione.L'oggetto del giudizio di opposizione è circoscritto ai motiviformulati entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notificadel provvedimento. L'introduzione di nuovi profili di illegittimità(estraneità ai fatti o vizi ispettivi) configura una domandanuova, soggetta autonomamente alla decadenza già spirata.La riassunzione dinanzi al giudice ordinario a seguito di difettodi giurisdizione fa salvi gli effetti della domanda originaria, manon consente l'introduzione di nuove causae petendi o motivi diopposizione non formulati nell'atto introduttivo. I nuovi profili diillegittimità del verbale ispettivo e della sanzione, non presentinel ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria, comecorrettamente statuito dalla Corte territoriale, risultano tardiviper decorso del termine perentorio di legge.3. Il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata pernon aver tenuto conto della natura assorbente della c.d. maxi-sanzione ex art.3 terzo comma del D.L. n.12/2002, conconseguente esclusione ex lege dell’applicabilità delle sanzionidi cui all’art.19, commi 2 e 3 del D.Lgs.276/2003 (avviamentoal lavoro di dipendenti senza la preventiva comunicazione diNumero registro generale 9301/2022assunzione al competente centro per l’impiego ed omessaN umero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 14175/2026consegna ai dipendenti il contratto di assunzione primaData pubblicazione 14/05/2026dell’inizio dell’attività lavorativa), nonché di quelle di cuiall’art.39, comma 7, del D.L. n.112/2008 (omessa o infedelecompilazione del L.U.L.) è fondato nei termini che seguono.La questione controversa attiene al regime giuridico applicabilead un illecito amministrativo che venga punito menogravemente da una legge successiva.La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare eraprevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n.73/2002, del seguente tenore: “3. Ferma restandol'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa invigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senzapreventiva comunicazione di instaurazione del rapporto dilavoro da parte del datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì lasanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dellavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in casodi impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni dieffettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascunlavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltresessanta giorni di effettivo lavoro”.Orbene, come già osservato in sede di legittimità (cfr., sulpunto, Cass. n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024) alfine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, di eventualeapplicazione dei principi vigenti in ambito penale - può in primoluogo farsi ricorso agli indici elaborati da questa Corte in materiadi sanzioni irrogate dalla CONSOB (Cass. ord. n. 20949/2024),fra i quali quello principale è rappresentato dalla eccedenza dellaNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026sanzione rispetto al valore del profitto in concreto conseNgumueirtoo d i ora ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026conseguibile dall’autore dell’illecito. Tale criterio, infatti,esprime quella “finalità di deterrenza, o prevenzione generalenegativa” che fonda l’interpretazione della norma “in chiave dipunizione dell’autore dell’illecito”. Sulla base di questo criteriodeve ritenersi che pure la sanzione per lavoro irregolare presentiquesta funzione, visti gli importi elevati, ampiamente superiorial carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denunciadel rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha interesse ad evitarein relazione ai vari periodi di durata del rapporto “irregolare”previsti dal legislatore all’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato.Dunque, sussiste anche in tal caso la specifica “finalità dideterrenza, o prevenzione generale negativa”, sicché lasanzione va interpretata come “sostanzialmente penale” epertanto trova applicazione il principio di retroattività della lexmitior.In tal senso si intende dar continuità agli specifici precedenti diquesta Corte, nei quali ugualmente la norma sopra citata è stataconsiderata come prescrittiva di una sanzione sostanzialmentepenale, con conseguente applicabilità del regime di retroattivitàdella norma più favorevole. Questa Corte ha infatti ritenuto lasanzione in esame di “natura sostanzialmente penale, ecomunque elevatamente afflittiva, nei termini definiti dallagiurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (che richiama lagiurisprudenza della Corte EDU) e da questa Corte … in assenzadi disposizioni di diritto transitorio che disponganodiversamente, non vi siano ostacoli (e che, segnatamente, taliostacoli non siano rinvenibili nel principio tempus regit actum)all’applicazione del principio generale dell’applicazioneretroattiva della lex mitior, ovvero della legge più favorevole dalpunto di vista sanzionatorio … Con la sentenza n. 63/2019,Numero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026invero, la Corte Costituzionale ha ritenuto estensNiubmileero di iral ccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo aproposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, ilprincipio di retroattività della lex mitior - a “singole” sanzioniamministrative che abbiano natura e finalità “punitiva” … Sullascorta delle univoche affermazioni di principio della Cortecostituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativasanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della suaapplicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioniamministrative, in base al principio di legalità, quanto delladiretta applicabilità del correlato principio generale, di matricechiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattivitàdelle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamentericavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittivadelle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorioseguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architetturanormativa europea in misura e in funzione della necessariainterferenza ed espansione dei principi garantisti generali,espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n.13071/2024 cit., par. 35. ss.).Il motivo deve, quindi, essere accolto. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso. Rigettati gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversacomposizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 marzo2026.La PresidenteNumero registro generale 9301/2022Numero sezionale 1374/2026Margherita Maria NLuemoerno edi raccolta generale 14175/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris