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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41315/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30/RG. 21547 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz è, . epigrafe indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile: -quanto alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza per mancanza di "opposizior ad un atto del pubblico ufficiale", la censura non è stata dedotta con l'atto di appefto , quindi, non è proponibile con il ricorso per cassazione ex art. 609 cod. proc. pen.; -quanto alla prospettata insussistenza del delitto di oltraggio per mancanza d i pù persone, la doglianza è generica e reiterativa di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni con cui la difesa non si confronta (v.pag. 3 della sentenza rve si dà atto della presenza di persone terze ed estranee alla vicenda nel momento ;r; la ricorrente offendeva l'onore degli agenti e assumeva atteggiamenti sprezzanti); -quanto alla esclusione della recidiva, le censure sono generiche avendo la Code appello esposto - con argomentazioni niente affatto illogiche e corrette- le ragioni pc:r.e a fondamento della decisione assunta ( cfr pag. 3 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces , daV e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 30/RG. 21547 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenz è, . epigrafe indicata per il delitto di resistenza e oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile: -quanto alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza per mancanza di "opposizior ad un atto del pubblico ufficiale", la censura non è stata dedotta con l'atto di appefto , quindi, non è proponibile con il ricorso per cassazione ex art. 609 cod. proc. pen.; -quanto alla prospettata insussistenza del delitto di oltraggio per mancanza d i pù persone, la doglianza è generica e reiterativa di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni con cui la difesa non si confronta (v.pag. 3 della sentenza rve si dà atto della presenza di persone terze ed estranee alla vicenda nel momento ;r; la ricorrente offendeva l'onore degli agenti e assumeva atteggiamenti sprezzanti); -quanto alla esclusione della recidiva, le censure sono generiche avendo la Code appello esposto - con argomentazioni niente affatto illogiche e corrette- le ragioni pc:r.e a fondamento della decisione assunta ( cfr pag. 3 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces , daV e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre