CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 34390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24788/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di ANCONA n. 837/2018 depositata il 20/12/2017.- &4.t04/1-n Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] conveniva, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] perché venisse condannato al risarcimento di tutti i danni subiti per: a) l'inadempimento del contratto di concessione dello stadio [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data 14 ottobre 2005; b) responsabilità precontrattuale nella conduzione delle trattative per l'affidamento in gestione e/o concessione del medesimo impianto sportivo; c) responsabilità extracontrattuale per la mancata assegnazione dello stadio, con conseguente esclusione dal campionato di calcio di serie C per l'anno 2006-2007 e perdita del titolo calcistico; il Comune di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto, e spiegava domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno all'immagine asseritamente subito; il [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva, ai sensi dell'articolo 186 bis cod.proc.civ., al Comune di pagare, alla società Fermana, la somma di euro 13.048,96; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 525/2014, condannava il Comune convenuto al pagamento della somma aggiuntiva di euro 125.000,00; detta sentenza veniva impugnata, in via principale, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva di dichiarare dovuto alla società Fermana esclusivamente l'importo di euro 13.048,96, di cui all'ordinanza ex art. 186 bis cod.proc.civ. - somma già interamente versata - e, in via subordinata, di essere eventualmente condannato esclusivamente per il mancato utilizzo dei locali sotto la tribuna al risarcimento dei danni, da quantificare tenendo conto della scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alla struttura dello stadio e del ridottissimo ritardo nell'adempimento; in via riconvenzionale, insisteva, in ogni caso, con la richiesta di condannare la società [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno all'immagine procuratogli; in via incidentale, anche la [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello, chiedendo: i) l'accertamento dell'inadempimento colpevole ed esclusivo del Comune relativamente al contratto di concessione del 14 ottobre 2005 e, per l'effetto, la condanna del medesimo al pagamento a titolo risarcitorio della somma di euro 84.000,00, al netto di Iva, di rivalutazione ed interessi; il) l'accertamento della responsabilità precontrattuale del Comune nella conduzione e nella conclusione delle trattative per l'affidamento in gestione o nella concessione dello stadio; iii) l'accertamento della responsabilità del Comune, ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ., e, quindi, la sua condanna al risarcimento: a) dei danni patrimoniali materiali, ammontanti ad euro 1.048.000,00, per la perdita del parco giocatori, ad euro 163.000,00, per l'azzeramento del patrimonio immobiliare dei diritti e dei marchi; b) dei danni patrimoniali immateriali, quantificati in euro 4.450.000,00 per la perdita del titolo sportivo; c) del danno all'immagine e per la perdita di chance, da determinare equitativamente; la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 837/2018, oggetto dell'odierno ricorso, ha accolto l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma di quella di prime cure, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, a favore della società [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 7.500,00, a titolo di risarcimento per la mancata messa a disposizione di tutti i locali presenti all'interno dello stadio Recchioni, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali; ha rigettato l'appello incidentale ed ha regolato le spese di lite;la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta pronuncia, affidandosi a due motiv5L1\t•,-r(Let, fjc.3-/Eytotiz,• resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'articolo 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo la società [OSCURATO:PERSONA] deduce «Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art.115 primo comma cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 comma uno n. 4 cod.proc.civ. Nullità della sentenza per omesso esame di documenti decisivi ai fini della risoluzione della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3»; in prima battuta, la ricorrente sostiene di avere evidenziato, sin dal primo atto introduttivo del procedimento, il contenuto dell'obbligazione assunta dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e riproduce, per la parte di pertinenza, l'atto di citazione del primo grado di giudizio, allo scopo di dimostrare che: i) aveva sin da allora sostenuto che il Comune solitamente le concedeva, attraverso successivi contratti di durata triennale, l'uso dello stadio; ii) scaduta l'ultima concessione, nell'agosto 2005, era in attesa del rinnovo o della riformulazione di una nuova apposita concessione di affidamento; iii) solo in quell'occasione il Comune le rappresentava la difficoltà di rinnovare la concessione, dovendo ricorrere al bando pubblico ovvero individuare le basi per la trattativa privata; iv) il Comune, con atto del Consiglio n. 61 del 29 giugno 2005, deliberava di affidarle la gestione provvisoria del campo di calcio, in attesa di essere pronto a stipulare una nuova e definitiva concessione attraverso l'individuazione dello strumento amministrativo più idoneo; v) la medesima delibera fissava per la gestione provvisoria il corrispettivo di euro 84.000,00, oltre ad Iva, da cui detrarre l'importo di euro 25.000,00, oltre ad Iva, per canoni minimi; vi) la concessione prevedeva l'uso dello stadio dall'I. settembre 2005 al 31 agosto 2006; vii) il 20 agosto 2005 veniva raggiunto un accordo di massima tra il Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] e il Presidente della [OSCURATO:PERSONA], con cui venivano tracciate le linee principali della convenzione che di lì a poco sarebbe stata stipulata; viii) tale accordo, infatti, veniva trasfuso nella convenzione del 14 ottobre 2005, con cui il Comune si impegnava ad indire la gara per l'affidamento dell'impianto sportivo, precisando che l'affidamento provvisorio veniva fatto in attesa di espletare il pubblico incanto per un triennio, rinnovabile una sola volta; ix) la concessione provvisoria aveva scadenza il 31 luglio 2006 ed era stata stipulata al solo fine di salvaguardare e garantire la partecipazione al campionato di calcio per la stagione 2005-2006, in attesa che venisse stipulata la convenzione pluriennale che avrebbe consentito per gli anni successivi una più idonea programmazione dell'attività sportiva, ma anche, e soprattutto, economica; x) con una successiva lettera raccomandata, il Comune veniva diffidato a provvedere alla stipulazione della nuova concessione, sottolineando che l'iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] al campionato per la stagione 2006-2007 non poteva aver luogo sia per l'indisponibilità di somme per pagare la tassa di iscrizione e per ottenere una fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 207.000,00, a causa di notevoli crediti non riscossi - tra cui quello nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] conseguente al rapporto contrattuale relativo alla concessione dello stadio [OSCURATO:PERSONA] - sia per la indisponibilità del campo di gioco, stante la mancata attuazione di quanto previsto nella convenzione del 14 agosto 2005; il Regolamento di Lega per l'iscrizione ai campionati subordinava, infatti, l'iscrizione al campionato di calcio di serie C alla disponibilità di uno stadio dove poter svolgere un'intera stagione calcistica; fatte tali premesse, la tesi della società ricorrente è che la Corte territoriale sia incorsa in errore quando ha rigettato l'appello incidentale, ritenendo che le ragioni della sua mancata iscrizione alla stagione 2006-2007 fossero da addebitarsi a plurime ragioni - la principale delle quali era quella economica ma non all'indisponibilità del campo di calcio; l'errore deriverebbe dalla violazione dell'art. 115, comma 1°, cod.proc.civ. In particolare, la sentenza impugnata solo e proprio per non aver preso in considerazione la documentazione versata in atti - la scrittura privata del 22 agosto 2005, il regolamento della [OSCURATO:PERSONA], il contratto di concessione del 14 ottobre 2015 - avrebbe negato che a precluderle l'iscrizione al campionato era stata la indisponibilità del campo e per la medesima ragione avrebbe affermato che non poteva imputarsi all'ente comunale alcuna responsabilità per non avere rinnovato la concessione, perché il termine di scadenza stabilito nel contratto - 31 agosto 2006 - non era ancora spirato quando avrebbe dovuto iscriversi al campionato - il termine ultimo per l'iscrizione era il 27 giugno 2006 -. In quest'ultimo caso, la Corte territoriale non avrebbe, segnatamente, tenuto conto che: i) al momento della iscrizione avrebbe dovuto dimostrare di avere la disponibilità del campo per tutta la durata del campionato, cioè dall'I. luglio 2006 al 30 giugno 2007; ii) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui avrebbe dovuto iscriversi al campionato non era determinato a concedere lo stadio neppure in via provvisoria; iii) avendo fatto legittimo affidamento sul rinnovo della concessione, non si era preoccupata di trovare un altro stadio nell'ambito del circondario; 1.1. il motivo non merita accoglimento;le censure non sono conducenti rispetto alla ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale ha ritenuto, sulla scorta del criterio della ragione più liquida - a p. 6 si legge, infatti, che ha reputato non necessario approfondire la questione relativa all'esistenza o meno dell'obbligo di allestire un bando di gara per la gestione dello stadio - che quand'anche sul Comune incombesse l'obbligo di concedere l'uso dello stadio alla società ricorrente e quand'anche fosse risultato inadempiente, il diritto al risarcimento del danno per la mancata iscrizione al campionato di calcio avrebbe richiesto la prova del nesso causale tra detto inadempimento e la mancata iscrizione al campionato di calcio: nesso che la Corte territoriale ha escluso fosse stato dimostrato. Lo stesso ragionamento è stato seguito per negare alla società [OSCURATO:PERSONA] il diritto al risarcimento del danno per la perdita del titolo sportivo: assenza di prova del nesso causale tra l'indisponibilità dello stadio e la perdita del titolo; tali conclusioni sono state supportate dalla sentenza impugnata, facendo riferimento: a) al doc. n. 19 fascicolo di parte appellante, cioè alla raccomandata del 24 giugno 2006 inviata dal Presidente della odierna ricorrente al Comune di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che le cause per cui non si era iscritta al campionato di calcio erano di carattere economico e che le difficoltà economiche della società calcistica non dipendevano dall'inadempimento del Comune agli obblighi nascenti dal contratto di concessione dello stadio, non solo perché si trattava di un inadempimento di entità tale da non frustare la capacità economica del club, ma anche perché la somma dovuta era stata messa a disposizione della ricorrente (doc. 15 fascicolo parte appellante); b) alla possibilità che la società ricorrente si avvalesse del nulla osta per l'utilizzo del campo, come era avvenuto per gli anni precedenti; c) al fatto che il termine per il rinnovo della concessione in attesa dell'eventuale bando di gara non era scaduto al momento in cui la società avrebbe dovuto iscriversi al campionato di calcio; in aggiunta: non solo non può fondatamente essere sostenuto che la Corte sia incorsa nelle omissioni che le sono state imputate, ma neppure è stata dimostrata dalla società Fermana la decisività delle suddette asserite omissioni. Le ragioni della decisione reiettiva non sono state affatto assunte omettendo l'esame dei documenti indicati dalla ricorrente ed esse non sono state scalfite dalle sue argomentazioni difensive che, oltre che generiche, neppure trovano riscontro nei fatti di causa; anche la dedotta violazione dell'art. 1223 cod.civ. risulta inefficace sotto il profilo cassatorio; essa è sempre posta in relazione con l'omesso esame di documenti decisivi - ed in particolare con il Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] per l'iscrizione al campionato - e non si confronta con quanto affermato dalla Corte territoriale in merito al fatto che, indipendentemente dal mancato rinnovo della concessione, la società ricorrente avrebbe sempre potuto contare sul nulla osta all'utilizzo dello stadio; la ricorrente omette di censurare tale statuizione ed afferma in maniera del tutto apodittica che il Comune non si era determinato a concedere/autorizzare neppure provvisoriamente l'utilizzo dello stadio; non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata neppure l'ultima censura addebitatale, relativa al fatto che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente considerato meramente presuntiva la richiesta risarcitoria avanzata, nonostante la dimostrazione da parte sua che la disponibilità dello stadio era indispensabile per ottenere l'iscrizione al campionato e che l'inadempimento all'obbligo di concedere lo stadio da parte del Comune aveva determinato danni economico-patrimoniali derivanti dai mancati introiti che avrebbe potuto realizzare; invero, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cod.civ. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in giudizio per il risarcimento allegare e provare la fonte dell'obbligazione che si assume totalmente o parzialmente inadempiuta nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, solo successivamente, incombe sul convenuto l'onere di provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea; in punto di prova del danno patrimoniale nascente dalla violazione di un obblio contrattuale, il danno risarcibile coincide con la perdita e con il mancato guadagno, conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. 26/09/2016, n. 18832, in massima). Quanto al danno da lucro cessante, ricade sul danneggiato l'onere di provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento; nel quadro della responsabilità contrattuale, quindi, la causalità materiale - che attiene al collegamento naturalistico tra fatti e che regola il nesso tra condotta ed evento di danno - è elemento che spetta al creditore danneggiato dimostrare, non essendo separabile dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse protetto dal contratto e dunque al danno evento; in realtà, però, ai sensi della formulazione letterale dell'art. 1218 cod.civ. nelle obbligazioni di dare, di fare o di non fare, che abbiano ad oggetto uno spostamento patrimoniale, la condotta di inadempimento si identifica con l'evento di inadempimento. E ciò perché, qualora il programma di obbligazione si attui in ragione della determinazione di un incremento di ricchezza economica nella sfera giuridica del creditore, l'evento dannoso si realizza con il mancato conseguimento della prestazione dovuta: è lo stesso inadempimento a generare in sé il danno; ora, questa Corte ha chiarito che l'art. 1218 cod.civ . solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche da quello di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Ha poi precisato che sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione, dall'inadempimento, il quale si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento; pertanto la causalità è non soltanto criterio di collegamento tra condotta ed evento, ma anche criterio di imputazione della responsabilità. Il che comporta che, a carico del creditore della prestazione, gravi solo l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che assorbe la causalità materiale debba essere solo allegato; il discorso si pone, tuttavia, in termini affatto diversi qualora il programma negoziale, come nella vicenda per cui è causa, non si attui mediante lo spostamento patrimoniale programmato, ma sia intermediato da un comportamento non immediatamente produttivo di attribuzioni. In tali casi anche nella responsabilità contrattuale la causalità si sviluppa e si apprezza su un duplice piano: la causalità tra la condotta inadempiente e l'evento dannoso; la causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli; è questo che è sfuggito alla società ricorrente, cioè che la prestazione dedotta in obbligazione - concessione in godimento dello stadio - assumeva carattere strumentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse creditorio - iscriversi al campionato, conservare o acquisire il titolo calcistico - per cui causalità ed imputazione non erano coincidenti, ma distinte, sicché la prova della condotta colposa del debitore e il nesso di causa tra questa e il danno costituivano l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti; la sussistenza della prima non dimostrava automaticamente la sussistenza del secondo, perché l'art. 1218 cod.civ. , come si è anticipato, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento; pertanto, la Corte territoriale ha correttamente preteso dalla società creditrice della prestazione l'onere della prova dell'elemento costitutivo della causalità tra il dedotto inadempimento del Comune e la mancata iscrizione al campionato di calcio e la perdita del titolo calcistico; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata è imputata la «Violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., e 115, II comma, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ. - Violazione dell'art. 2043 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ.», per avere riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto un equo indennizzo, quantificato in euro 25.000,00, per il mancato utilizzo di una parte dei locali; la Corte territoriale avrebbe riqualificato la domanda riconducendola «sotto l'alveo del mero danno patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale, con ciò parametrando la misura del risarcimento ... sic et simpliciter al canone contrattualmente pattuito tra le parti per l'utilizzo dell'impianto sportivo, peraltro apoditticamente proporzionando il quantum risarcitorio a "quattro locali su dieci", là dove tale parametro (i dieci locali) non emergeva da alcun documento probatorio acquisito in atti, posto che il canone di euro 25.000,00 era previsto per l'utilizzo dell'intero stadio, comprensivo «del campo sportivo, delle tribune, dei locali di servizio, spogliatoi, tribuna giornalisti, sala stampa, locali riservati alle radio e televisioni e quant'altro»; 2.1. anche questo motivo non può essere accolto; in primo luogo, non è chiaro in cosa si sostanzierebbe la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; spettava alla ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare compiutamente il contenuto della domanda, al fine di dimostrare che il giudice a quo avesse sostituito la causa petendi con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della originaria domanda; ad ogni modo, deve osservarsi che è irrilevante il confronto a tal fine con la qualificazione della domanda operata dal Tribunale, atteso che il giudice del merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dal tenore letterale degli atti, dalla natura delle vicende rappresentate e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento conclusivo richiesto, con i soli limiti del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; non solo: il giudice di appello, nel dar seguito al principio iura novit curia, può dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti di causa senza dovere, peraltro, sottoporre tale ipotesi ricostruttiva al previo contraddittorio, richiesto soltanto in relazione al rilievo d'ufficio di una questione non sottoposta al dibattito processuale (Cass.30/09/2021, n. 26610);in aggiunta, il Collegio esclude che il giudice a quo non abbia spiegato le ragioni per cui si è discostato dalla statuizione del giudice di prime cure, atteso che, a p. 7, ha affermato che la decisione del Tribunale era erronea, perché l'inadempimento del Comune era stato parziale - il Comune non aveva messo a disposizione solo quattro locali - perché il canone di euro 25.000,00 non riguardava solo i fabbricati che il Comune non aveva reso disponibili, ma l'impianto nella sua totalità, e che i locali che non era stato possibile utilizzare erano adibiti a stoccaggio di materiali, quindi, rispetto alle necessità di una società sportiva ha ritenuto che detti locali avessero una importanza minore; deve escludersi altresì che gli possa essere addebitato di non essersi avvalso del fatto notorio, giacché il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche a elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice; pertanto la violazione dell'art. 115, comma 2°, cod.proc.civ. può configurarsi in astratto solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 20/03/2019, n.7726); 3) in definitiva, il ricorso va rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito