CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 agosto 2026
Cassazione n. 24412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCIPLINO2026 - ricorrenti -3365 contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;- intimati -avverso la sentenza n. 896/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 2129/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18162/2023Numero sezionale 3365/2026Data pubblicazione 03/08/2026Con sentenza del giorno 7.3.2023 n. 896, la Corte d’appello diRoma accoglieva parzialmente il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Tivoli, cheaveva dichiarato inammissibile il ricorso di quest’ultimo, avversol’estratto di ruolo, anche in riferimento alla prescrizione, inpresenza di atti impositivi validamente notificati.La Corte di appello riteneva, invece, il gravame del Marinifondato, per quanto ancora d’interesse, perché era maturata laprescrizione successivamente alla notifica della cartella, nonessendo rilevante il profilo della carenza di interesse ad agire,perché l’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73 regolerebbe icasi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, mentrel’eccezione di prescrizione maturata successivamente allanotifica dell’atto presupposto e che solo strumentalmente ècorrelata al profilo di validità della notifica della cartella sottesaal medesimo estratto di ruolo, potrebbe continuare ad esserefatto valere (cfr. pp. 5-6 della sentenza impugnata).Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre in cassazione sulla base diun motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difesescritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n.602/73, introdotto dall’art. 3 bis del DL n. 146/21 convertito conmodificazioni dalla legge n. 215/21, in relazione all’art. 360primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito, nonostantel’azione proposta fosse da qualificare come opposizione adestratto di ruolo esattoriale, ha ritenuto di poter decidere inNumero registro generale 18162/2023Numero sezionale 3365/2026ordine alla sussistenza del diritto ai contributi di cui aglNiu maevrov diis ria ccolta generale 24412/2026Data pubblicazione 03/08/2026di addebito, sottesi all’estratto, così superando ogni questionecirca l’ammissibilità della detta opposizione.Tanto premesso, in via preliminare rispetto ai motivi digravame, la questione che questo Collegio è chiamato adirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assumadi non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, eche ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme col ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallalegge n. 215/2021 e quindi modificato dall’art. 12, comma 1,del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Tale dispostonormativo, prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dalgennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decretolegislativo 24 marzo 2025, n. 33, disciplina la direttaimpugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avvisodi addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorreredi requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione rigorosamenteidentificati dalla legge.In particolare, è stato novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973,intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo adetto articolo un comma 4- bis in forza del quale "l'estratto diruolo non è impugnabile", con l'unica eccezione, indicata nellaseconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme alloNumero registro generale 18162/2023Numero sezionale 3365/2026stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, Ncuommerom di ara ccolta generale 24412/2026Data pubblicazione 03/08/20261, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione". Quanto all'applicabilità della norma aiprocedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi didiritto espressi da questa Corte con orientamento ormaiconsolidato, come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n.3511/2024 che, concludendo per l'inammissibilità per carenzadi interesse all'impugnazione, ha osservato: "si tratta diopposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione ilricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L'art. 12,co. 4 bis, D.P.R. n. 602/73 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. n.146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce chel'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insiemealla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito(art. 30, co. 14 D.L. n. 78/10, conv. con mod. dalla L. n. 122/10)- "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostriche dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per lapartecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quantoprevisto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contrattipubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute daisoggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cuiall'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita diun beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche aiNumero registro generale 18162/2023Numero sezionale 3365/2026debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); bNu)m earol ddi ria ccolta generale 24412/2026Data pubblicazione 03/08/2026fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizioneall'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c)trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenzadell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quelmomento, il giudice deve tener conto della sopravvenienzarappresentata dal citato art. 12, co. 4 bis. La CorteCostituzionale, con la sentenza n. 190/23 ha riconosciuto lalegittimità costituzionale della norma, avendo il legislatorediscrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale"anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento dellegislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità einefficienza che ancora affligge il sistema italiano dellariscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni".Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di speciedell'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973, aggiuntodall'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede diconversione dalla legge n. 215/2021 e quindi modificato dall’art.12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, enon essendo allegata alcuna delle ipotesi ivi previste diimpugnazione diretta dell'estratto di ruolo, è mancato ab originel'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi attid'esecuzione posti in essere dall'Inps, è volta unicamente edirettamente contro detto estratto.Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio,perché l'azione non poteva essere proposta per difetto diinteresse ad agire, risultando, pertanto, inammissibilel'originaria domanda.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa lasopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art.3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dallaNumero registro generale 18162/2023Numero sezionale 3365/2026legge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12, comma 4 Nbuimse,r od dei ral ccolta generale 24412/2026Data pubblicazione 03/08/2026D.P.R. n. 602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte edella Corte Costituzionale. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta perdifetto di interesse ad agireCompensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.7.2026.Il PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]