CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 39757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] la CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIin cui sono terzi interessati: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'AMMINISTRAZIONE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato ex art. 611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva annullato con sentenza del 15 aprile 2020 un precedente decreto di confisca della Corte d'appello del 7 novembre 2019, ha revocato il decreto di confisca emesso dal tribunale di Foggia il 25 gennaio 2017 nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed ha disposto la restituzione dell'immobile agli aventi diritto. Pur a fronte della riconosciuta sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, la Corte ha ritenuto che non sussista il presupposto per la confisca di un immobile il cui valore è pari a zero in quanto abusivo, insanabile ed inalienabile e come tale destinato alla demolizione o alla acquisizione al patrimonio del Comune. 2. Il ricorso adduce un unico motivo fondato sulla violazione di legge (artt. 125 e 627 c.p.p.; artt. 20 e 24 d. Igs. 159/2011), per diversi profili. Viene in primo luogo evidenziata la violazione dell'art.627 c.p.p., per aver la Corte esondato dai confini del giudizio assegnato dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione che si era concentrata da un lato sull'esigenza di determinare se l'attività illecita attribuita al Ragno avesse caratteristiche di continuità e di redditività coerenti con l'acquisto del bene ablato e, d'altro lato, dalla necessità di valutare la congruenza temporale tra attività illecite ed acquisto del bene confiscato. Pur avendo fornito risposta positiva ai due aspetti indicati, il decreto di revoca aveva introdotto un tema alieno, su circostanze note e pacifiche, ma mai ritenute significative nel corso del procedimento. Il secondo profilo critico attiene alla apparenza della motivazione per la macroscopica irrazionalità del ragionamento che apoditticamente afferma la non confiscabilità del bene abusivo (che invece può essere acquisito al patrimonio comunale e destinato a finalità pubbliche) e della particella su cui insiste. V'è poi la assoluta illogicità della decisione rispetto alla motivazione, ciò che dà vita non già ad una mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione ma alla sua assoluta mancanza, anche nelle forme della mera apparenza. 3. Con memoria invita per mail, il [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino ha chiesto l'annullamento del decreto con rinvio per nuovo giudizio. Anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui chiede di voler dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso proposto dalla Procura Generale, auspicando che in caso di annullamento sia imposto al giudice del rinvio di valutare la linea difensiva totalmente ignorata dalla Corte territoriale. I terzi interessati, non presenti a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 259429 - 01; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280403 - 01) nelle fasi precedenti del processo, per i quali non vi era pertanto un obbligo di notifica dell'avviso d'udienza, non sono presenti nemmeno innanzi a questa istanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. La soluzione adottata dalla Corte barese, infatti, è basata sull'unica asserzione, apodittica ed errata, secondo cui l'immobile, a causa della irregolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio, sia incommerciabile e quindi di valore nullo. L'affermazione è errata in principio sotto plurimi profili (a cominciare dal valore del terreno su cui l'immobile è realizzato, che mantiene un suo valore a dispetto della irregolarità del fabbricato che vi sia eretto, per proseguire con la possibilità che il complesso sia acquisito al patrimonio comunale e regolarizzato per una destinazione pubblica, o che ne sia fatta una utilizzazione generativa di reddito, nonostante la irregolarità amministrativa), ma soprattutto è priva di una giustificazione che spieghi perché un immobile con tali caratteristiche abbia valore nullo. La motivazione in tal senso fornita è, pertanto, apparente, riducendosi ad una mera asserzione che salta dalle premesse (l'immobile è abusivo) alle conclusioni (il valore dell'immobile è nullo) senza spiegare alcunché e benché vi si ammetta che esso potrebbe essere acquisito al patrimonio comunale (o pubblico), divenendone pertanto un cespite valorizzabile. 2. In punto di diritto deve ricordarsi che, secondo l'art. 10, comma 3, legge 159/2011, il ricorso per cessazione contro i decreti emessi dalla corte d'appello in materia di prevenzione, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez. U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). Con la aggiunta che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. Un. n. 25932 del 29/5/2008, lvanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosì, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296). Questo è il caso in questione, atteso il grado di irragionevolezza dell'argomento adottato dalla Corte territoriale, tale da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Il provvedimento va quindi annullato nella sua interezza, con rinvio per nuovo giudizio dell'intera subiecta materia, alla Corte d'appello di Bari, in nuova composizione. 3.1 La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. 5, n. 42371 del 27/09/2004, Lamanna, Rv. 231015; Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 271511 -01). P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari in diversa com