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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42474/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena espiata in eccesso nella misura di un anno, due mesi e nove giorni di reclusione; tanto in relazione al provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena inflitta con sentenza del 18/07/2017 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto previsto dall'art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con riconoscimento della continuazione anche rispetto ad episodi di cessione di stupefacenti commessi nel 2011, già giudicati e per cui l'imputato aveva scontato la pena.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non si vedeva in una fattispecie di custodia cautelare superiore alla detenzione sofferta (direttamente oggetto della sentenza n.219 del 2008 della Corte Costituzionale, invocata dal ricorrente) bensì nel diverso caso di discrepanza tra pena inflitta e pena espiata dovuta a vicende successive rispetto alla conclusione del procedimento di merito, ipotesi nella quale il diritto alla riparazione doveva ritenersi condizionato da un errore dell'autorità procedente.

Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il riconoscimento della continuazione era stato operato dal giudice procedente in relazione a episodi commessi il 16/09/2010 e il 12/05/2009, già giudicati e per i quali era stata espiata la pena; che, dall'ordine di esecuzione, si evinceva che alla rideterminazione della pena era seguito il riconoscimento di un periodo di liberazione anticipata di 375 giorni; che, a seguito di tali vicende, il ricorrente era stato quindi scarcerato`il 30/11/2018, avendo espiato il suddetto periodo in eccesso.

Ha quindi argomentato che il difensore, nel formulare l'istanza di riparazione, non aveva allegato alcun errore da parte dell'autorità procedente, dipendendo l'espiazione di una pena in eccesso da due fattori da ritenere fisiologici, quali il riconoscimento della continuazione e la concessione della liberazione anticipata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. e in relazione all'art.125 cod.proc.pen. - la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo del mancato riconoscimento dell'indennizzo.

Ha dedotto che, nel caso di specie, doveva essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il diritto all'indennizzo doveva essere riconosciuto in tutti i casi in cui l'ingiusta detenzione fosse derivata da vicende successive alla condanna, purché non dipendenti da comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato; ha quindi argomentato che, nel caso di specie, doveva ritenersi che l'esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo a una pena risultante estintasi, aveva determinato l'ingiustizia della detenzione sofferta, con conseguente vizio di violazione di legge da parte della Corte adita.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in quanto il ricorrente ha ribadito le tesi che aveva proposto a sostegno della sua richiesta di indennizzo senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice della riparazione, con la quale le stesse erano state confutate.

2. In particolare va rilevato che, diversamente da quanto si afferma in ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale superato di questa Corte, bensì su recenti pronunce; quale quella con cui si è recentemente affermato che resta escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena.

In tali casi, infatti, si .produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 in un caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta, così patendo una detenzione in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena espiata; conf.

Sez. 4, n, 40949 del 23/4/2015, D'Agui, Rv. 264708).

Nel medesimo senso anche già in precedenza era stato affermato che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza • tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (così Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 dep. 2017, Riva, Rv. 268958, in una fattispecie in cui la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).

3. Del resto, anche a voler aderire al più recente e condivisibile approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, va tenuto conto che, perché ciò accada, occorre che sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore (così Sez. 4, n. 25092 del 25/5/2021, Iorio, Rv. 281735 che, in applicazione del principio, ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge; conf.

Sez. 4, n. 9721 del 1/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282857 e, in precedenza Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689).

4. Deve quindi ritenersi corretto, pertanto, che il giudice della riparazione abbia ritenuto l'inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione, in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente legittimo, m:m risultando peraltro esservi stati ritardi nell'esecuzione del provvedimento di rideterminazione della pena.

La carcerazione subita in via cautelare è quindi divenuta superiore a quella determinata a seguito del riconoscimento successivo della continuazione tra le sentenze pronunciate a carico del ricorrente operata in sede di cognizione, ma si tratta di un altro caso in cui l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, qual è quello che il giudice esercita, anche in executivis, al fine dell'unificazione quoad poenam delle pene irrogate sotto il vincolo della continuazione (Sez.4, n.30059 del 07/07/2022, Gurgone, n.m.).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; quanto al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla va provveduto in ordine alle spese, atteso il carattere tautologico delle argomentazioni contenute nella relativa memoria di costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena espiata in eccesso nella misura di un anno, due mesi e nove giorni di reclusione; tanto in relazione al provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena inflitta con sentenza del 18/07/2017 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto previsto dall'art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con riconoscimento della continuazione anche rispetto ad episodi di cessione di stupefacenti commessi nel 2011, già giudicati e per cui l'imputato aveva scontato la pena. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che non si vedeva in una fattispecie di custodia cautelare superiore alla detenzione sofferta (direttamente oggetto della sentenza n.219 del 2008 della Corte Costituzionale, invocata dal ricorrente) bensì nel diverso caso di discrepanza tra pena inflitta e pena espiata dovuta a vicende successive rispetto alla conclusione del procedimento di merito, ipotesi nella quale il diritto alla riparazione doveva ritenersi condizionato da un errore dell'autorità procedente. Ha quindi rilevato che, nel caso di specie, il riconoscimento della continuazione era stato operato dal giudice procedente in relazione a episodi commessi il 16/09/2010 e il 12/05/2009, già giudicati e per i quali era stata espiata la pena; che, dall'ordine di esecuzione, si evinceva che alla rideterminazione della pena era seguito il riconoscimento di un periodo di liberazione anticipata di 375 giorni; che, a seguito di tali vicende, il ricorrente era stato quindi scarcerato`il 30/11/2018, avendo espiato il suddetto periodo in eccesso. Ha quindi argomentato che il difensore, nel formulare l'istanza di riparazione, non aveva allegato alcun errore da parte dell'autorità procedente, dipendendo l'espiazione di una pena in eccesso da due fattori da ritenere fisiologici, quali il riconoscimento della continuazione e la concessione della liberazione anticipata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen. e in relazione all'art.125 cod.proc.pen. - la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al profilo del mancato riconoscimento dell'indennizzo. Ha dedotto che, nel caso di specie, doveva essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale il diritto all'indennizzo doveva essere riconosciuto in tutti i casi in cui l'ingiusta detenzione fosse derivata da vicende successive alla condanna, purché non dipendenti da comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato; ha quindi argomentato che, nel caso di specie, doveva ritenersi che l'esecuzione di un ordine di carcerazione originariamente legittimo ma relativo a una pena risultante estintasi, aveva determinato l'ingiustizia della detenzione sofferta, con conseguente vizio di violazione di legge da parte della Corte adita. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in quanto il ricorrente ha ribadito le tesi che aveva proposto a sostegno della sua richiesta di indennizzo senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice della riparazione, con la quale le stesse erano state confutate. 2. In particolare va rilevato che, diversamente da quanto si afferma in ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale superato di questa Corte, bensì su recenti pronunce; quale quella con cui si è recentemente affermato che resta escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella applicata - consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si .produce una situazione diversa rispetto a quella che ha indotto il giudice delle leggi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. (così Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019, Nikolina, Rv. 277905 in un caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario della liberazione anticipata, usufruendo in tal modo della riduzione della pena inflitta, così patendo una detenzione in custodia cautelare in carcere in eccesso sulla pena espiata; conf. Sez. 4, n, 40949 del 23/4/2015, D'Agui, Rv. 264708). Nel medesimo senso anche già in precedenza era stato affermato che il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza • tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (così Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016 dep. 2017, Riva, Rv. 268958, in una fattispecie in cui la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in sede esecutiva, in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale). 3. Del resto, anche a voler aderire al più recente e condivisibile approdo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, va tenuto conto che, perché ciò accada, occorre che sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore (così Sez. 4, n. 25092 del 25/5/2021, Iorio, Rv. 281735 che, in applicazione del principio, ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge; conf. Sez. 4, n. 9721 del 1/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282857 e, in precedenza Sez. 4, n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689). 4. Deve quindi ritenersi corretto, pertanto, che il giudice della riparazione abbia ritenuto l'inapplicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996, che riguarda la carcerazione ingiustamente patita per effetto di un erroneo ordine di esecuzione, in quanto nel caso di specie il titolo era perfettamente legittimo, m:m risultando peraltro esservi stati ritardi nell'esecuzione del provvedimento di rideterminazione della pena. La carcerazione subita in via cautelare è quindi divenuta superiore a quella determinata a seguito del riconoscimento successivo della continuazione tra le sentenze pronunciate a carico del ricorrente operata in sede di cognizione, ma si tratta di un altro caso in cui l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, qual è quello che il giudice esercita, anche in executivis, al fine dell'unificazione quoad poenam delle pene irrogate sotto il vincolo della continuazione (Sez.4, n.30059 del 07/07/2022, Gurgone, n.m.). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; quanto al rapporto processuale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze nulla va provveduto in ordine alle spese, atteso il carattere tautologico delle argomentazioni contenute nella relativa memoria di costituzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese per il
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