CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I;Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge e vizio di motivazione per quanto concerne il riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato, in considerazione della circostanza che gli elementi indicati non sono idonei a scalfire il giudizio espresso nella sentenza impugnata al fine di ritenere sussistente nel caso concreto la recidiva contestata (cfr. p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M