CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 27015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 442/2021 in data 09/11/2021 del Tribunale di Brescia, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità cel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 09/11/2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle ipotesi estorsive contestate al capo 7) dell'originaria incolpazione. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. atti cod. proc. pen. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla valutazione del coinvolgimento del Bonelli nell'estorsione. Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la mancata dimostrazione, da parte della difesa, dell'inesistenza delle esigenze cautelari o della diversa soddisfazione delle stesse con altra misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va evidenziato in premessa che, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una - non consentita, e come tale inammissibile - censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), nella fattispecie, tutti e tre i motivi dedotti risultano caratterizzati da mancanza di specificità nelle loro articolazioni„ reiterando profili già dedotti e sui quali il provvedimento impugnato ha offerto ampia ed argomentata motivazione. 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo i principi più volte espressi da questa Corte, la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065): una condotta, cioè, che si caratterizzi per l'efficacia intimidatoria tipica dei metodi utilizzati dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso (cfr., Sez. 6, n. 28112 del 25/09/2020, Granata; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada). Si è, inoltre, precisato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una part colare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). A tali parametri ermeneutici il Tribunale risulta essersi conformato evidenziando le dichiarazioni rese dalla persona offesa, e rilevando come l'evocazione da parte di uno dei concorrenti nel reato della preannunciata informazione del nuovo accordo di rinegoziazione del debito a Vincenzo e Sandro, la stessa abbia avuto indiscutibile percezione della precisa identificazione degli stessi (ndr., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto Sandro) e del loro notorio ruolo (di intranei alla ‘ndrangheta), con conseguente necessità di leggere detto comportamento come segnale inequivoco di rafforzamento e maggiore incisività delle minacce (v. pagg. 17-19 del provvedimento impugnato). Invero, come affermato da Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], "la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione crinninosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa". 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come rilevato dalla Procura generale, il Tribunale ha evidenziato i principali elementi circostanziali delle indagini, descrivendo le condotte contestate al ricorrente e la loro rilevanza nell'ambito dei fatti di cui al capo 7), in relazione al quale ha riconosciuto la gravità indiziaria. In particolare il Tribunale, mostrando di confrontarsi con i rilievi difensivi quanto alla posizione assunta dal ricorrente nei confronti della persona offesa ed alla condizione obiettiva dello stesso, in passato vittima di usura, ha rilevato come la partecipazione a diversi incontri sul tema dei rapporti debitori della persona offesa, la presenza ad uno degli incontri decisivi con un comportamento definito dalla persona offesa aggressivo e minaccioso e poi con ruolo propositivo e fattivo - tanto da essere l'autore del testo della scrittura con la quale la persona offesa riconosceva il debito - fosse espressione di una partecipazione all'azione coercitiva nei confronti della persona offesa, costretta a sottoscrivere il riconoscimento di debito e ad accettare la stipula di un nuovo contratto. Evidenzia il Tribunale come il Bonelli, nell'episodio di cui al capo 7), "'ungi dall'assumere un ruolo di mediatore nel tentativo di addivenire ad una composizione quanto più possibile 'bonaria" della controversia, ha aderito - verosimilmente mosso da interessi anche personali - alle ingiuste pretese rivolte dagli astanti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ...". La descrizione di tali condotte è fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute attendibili, sul contenuto delle intercettazioni e sul riscontro documentale. A fronte di tali oggettivi elementi, le deduzioni difensive non appaiono idonee ad incidere sulla portata degli stessi, apparendo dirette a sollecitare una diversa valutazione di profili già oggetto di giudizio e comunque non incidenti sulla valutazione in termini di attendibilità del narrato della persona offesa, nel quale possono rinvenirsi gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il Tribunale, dopo aver precisato che la ricorrenza del "metodo mafioso" ha reso operativa la presunzione di adeguatezza della misura carceraria in essere, ha evidenziato come il Bonelli risulti essere attira° da innumerevoli condanne (dal 1992 al 2012) per reati contro il patrimonio e per i delitti di bancarotta fraudolenta e, al rilievo difensivo, relativo alla circostanza che lo stesso sarebbe stato indotto a delinquere in quanto vittima di usura, ha replicato come tale condizione soggettiva, al più poteva essere considerata come occasione e motivo per delinquere nei confronti di un soggetto già incline all'illecito, che non ha esitato a lasciarsi coinvolgere nella presente vicenda criminale connota:a da pretese non solo ingiuste ed esorbitanti, ma altresì accompagnate da minacce provenienti da soggetti di indubbio spessore criminale. Le deduzioni difensive relative alla condizione soggettiva del ricorrente, all'assenza in passato di condotte estorsive, ed all'assenza di contestazioni per violazione delle misure di volta in volta impostegli, appaiono già congruamente valutate dal Tribunale e comunque non idonee a superare le considerazioni formulate nel provvedimento impugnato in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dísp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli a