Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36351/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3MAL KAMEL, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della sentenza della Corte di appello di Ancona del 9 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2019, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C 2.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta sentenza - avverso la quale era stata proposta impugnazione soltanto da parte dei concorrenti - era stata annullata senza rinvio da questa Corte di cassazione perché il fatto non sussiste.

Pertanto, se ne è chiesta la revoca ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione, rilevando che era stato prodotto soltanto il dispositivo della sentenza di annullamento, non essendo state ancora depositate le relative motivazioni, e che il ricorso di legittimità proposto dai coimputati era privo di attestazione in ordine all'avvenuto deposito, ha ritenuto di non potere effettuare una valutazione dei motivi dell'annullamento onde verificare che non fossero di carattere esclusivamente personale, così da impedire l'effetto estensivo dell'impugnazione dei concorrenti in favore dell'istante, con conseguente rigetto dell'istanza.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge con riguardo agli artt. 587 e 670 cod. proc. pen. in relazione alla formula assolutoria dell'insussistenza del fatto riconosciuta per i coimputati impugnanti.

Deduce il ricorrente che da tale formula radicale, nonché dalla contestazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, era agevolmente desumibile la posizione omogenea del Jmal rispetto a quella dei coimputati assolti, essendo stata contestata la medesima condotta di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio riferita ai tre coimputati residenti nella comune abitazione.

2.2. Violazione di legge con riguardo ai poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (richiesta di acquisizione documentale) e dall'art. 670 cod. proc. pen. (potere di sospensione del provvedimento esecutivo).Il ricorso deduce l'erronea applicazione delle indicate norme con specifico riferimento al rilievo del giudice dell'esecuzione di non potere esaminare i ricorsi per cassazione proposti dai coimputati, in quanto privi di qualsiasi attestazione circa l'avvenuto deposito.

Così statuendo, il giudice dell'esecuzione ha abdicato ai suoi poteri ufficiosi di acquisire dalle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie per la decisione.

È stato altresì trascurato il potere di sospendere l'esecuzione, riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 670 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, a causa della mancata allegazione degli atti rilevanti per la decisione del procedimento.

Innanzitutto, rileva il difetto di allegazione dei ricorsi dei coimputati, muniti dell'attestazione di deposito, necessari per la verifica dell'estensibilità al ricorrente dei motivi di impugnazione da costoro dedotti.

In sede di legittimità, tale adempimento competeva all'istante, non potendosi pretendere che questa Corte si adoperi in tal senso: è stato infatti affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso effetto estensivo dell'impugnazione dell'imputato diligente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., qualora l'imputato non impu- gnante si sia limitato ad allegare gli atti dai quali desumere l'impugnazione proposta dal coimputato diligente, senza documentare l'accoglimento del motivo» (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, D., Rv. 281960).

Su tale ultimo punto, il ricorso è anche mancante della produzione della sentenza definitiva a carico dei coimputati, della quale era stata allegata soltanto l'attestazione di cancelleria in data 22 aprile 2021 con l'indicazione del dispositivo.

Né può accedersi all'impostazione del ricorrente, secondo cui dalla mera formula assolutoria per insussistenza del fatto addebitato ai coimputati si sarebbe dovuta ricavare logicamente l'estensione al Jmail del medesimo esito, dovendosi all'uopo valutare la motivazione della sentenza nei confronti dei coimputati ricorrenti, essendo incontestato che l'effetto estensivo dell'impugnazione consegue all'esito favorevole di questa - per le ragioni indicate nella sentenza - e non alla mera proposizione dell'impugnazione.

In sintesi, non è stata data a questa Corte idonea base documentale per la decisione del ricorso, che dunque deve essere dichiarato inammissibile.

2. Consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3MAL KAMEL, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca della sentenza della Corte di appello di Ancona del 9 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2019, di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed C 2.000 di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta sentenza - avverso la quale era stata proposta impugnazione soltanto da parte dei concorrenti - era stata annullata senza rinvio da questa Corte di cassazione perché il fatto non sussiste. Pertanto, se ne è chiesta la revoca ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, rilevando che era stato prodotto soltanto il dispositivo della sentenza di annullamento, non essendo state ancora depositate le relative motivazioni, e che il ricorso di legittimità proposto dai coimputati era privo di attestazione in ordine all'avvenuto deposito, ha ritenuto di non potere effettuare una valutazione dei motivi dell'annullamento onde verificare che non fossero di carattere esclusivamente personale, così da impedire l'effetto estensivo dell'impugnazione dei concorrenti in favore dell'istante, con conseguente rigetto dell'istanza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, alla stregua dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riguardo agli artt. 587 e 670 cod. proc. pen. in relazione alla formula assolutoria dell'insussistenza del fatto riconosciuta per i coimputati impugnanti. Deduce il ricorrente che da tale formula radicale, nonché dalla contestazione del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, era agevolmente desumibile la posizione omogenea del Jmal rispetto a quella dei coimputati assolti, essendo stata contestata la medesima condotta di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio riferita ai tre coimputati residenti nella comune abitazione. 2.2. Violazione di legge con riguardo ai poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (richiesta di acquisizione documentale) e dall'art. 670 cod. proc. pen. (potere di sospensione del provvedimento esecutivo).Il ricorso deduce l'erronea applicazione delle indicate norme con specifico riferimento al rilievo del giudice dell'esecuzione di non potere esaminare i ricorsi per cassazione proposti dai coimputati, in quanto privi di qualsiasi attestazione circa l'avvenuto deposito. Così statuendo, il giudice dell'esecuzione ha abdicato ai suoi poteri ufficiosi di acquisire dalle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessarie per la decisione. È stato altresì trascurato il potere di sospendere l'esecuzione, riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 670 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, a causa della mancata allegazione degli atti rilevanti per la decisione del procedimento. Innanzitutto, rileva il difetto di allegazione dei ricorsi dei coimputati, muniti dell'attestazione di deposito, necessari per la verifica dell'estensibilità al ricorrente dei motivi di impugnazione da costoro dedotti. In sede di legittimità, tale adempimento competeva all'istante, non potendosi pretendere che questa Corte si adoperi in tal senso: è stato infatti affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso effetto estensivo dell'impugnazione dell'imputato diligente, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., qualora l'imputato non impu- gnante si sia limitato ad allegare gli atti dai quali desumere l'impugnazione proposta dal coimputato diligente, senza documentare l'accoglimento del motivo» (Sez. 2, n. 33523 del 16/6/2021, D., Rv. 281960). Su tale ultimo punto, il ricorso è anche mancante della produzione della sentenza definitiva a carico dei coimputati, della quale era stata allegata soltanto l'attestazione di cancelleria in data 22 aprile 2021 con l'indicazione del dispositivo. Né può accedersi all'impostazione del ricorrente, secondo cui dalla mera formula assolutoria per insussistenza del fatto addebitato ai coimputati si sarebbe dovuta ricavare logicamente l'estensione al Jmail del medesimo esito, dovendosi all'uopo valutare la motivazione della sentenza nei confronti dei coimputati ricorrenti, essendo incontestato che l'effetto estensivo dell'impugnazione consegue all'esito favorevole di questa - per le ragioni indicate nella sentenza - e non alla mera proposizione dell'impugnazione. In sintesi, non è stata data a questa Corte idonea base documentale per la decisione del ricorso, che dunque deve essere dichiarato inammissibile. 2. Consegue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno
Sentenza Cassazione n. 36351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris