Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 11957/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 15 novembre 2019 dal Tribunale di Taranto in relazione ai reati di cui agli artt.186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commessi in Grottaglie il 29 agosto 2017.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, in cui si è dedotto vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 354, comma 3, cod. proc. pen., si osserva che congruamente sì è escluso l'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028).

Con riguardo al secondo motivo, concernente violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., si osserva che la éorte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni dei diniego sulla base della constatata abitualità della condotta.

Con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi.

Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 7rzo 2022 Il gliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] €3nia r o [OSCURATO:PERSONA]/Salvo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 15 novembre 2019 dal Tribunale di Taranto in relazione ai reati di cui agli artt.186, commi 2 e 7, e 187, comma 8, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commessi in Grottaglie il 29 agosto 2017. Con riguardo al primo motivo di ricorso, in cui si è dedotto vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 354, comma 3, cod. proc. pen., si osserva che congruamente sì è escluso l'obbligo di avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028). Con riguardo al secondo motivo, concernente violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., si osserva che la éorte territoriale ha adeguatamente motivato le ragioni dei diniego sulla base della constatata abitualità della condotta. Con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 7rzo 2022 Il gliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] €3nia r o [OSCURATO:PERSONA]/Salvo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11957/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris