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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 1989

Cassazione n. 25451/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARLIND nato il 03/05/1989 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CELAJ Arlind ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che la detenzione dello stupefacente poteva avere finalità personali, assumendo erronea applicazione della legge e di- fetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. e all'omesso contenimento della pena.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

Il giudice distret- tuale ha infatti compiutamente argomentato sulla ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici della condotta ascritta che, per le modalità di detenzione, di confezio- namento, di suddivisione in dosi, di rinvenimento di materiale collegato al confe- zionamento e alla preparazione dello stupefacente, deponeva per una destinazione alla cessione dello stupefacente. 3.1 Con motivazione congrua è stata poi esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in considerazione della non tenuità della condotta (detenzione di 25 dosi confezionate di cocaina) e dell'offesa in relazione della po- tenzialità offensiva dello stupefacente nei confronti di un numero non esiguo di destinatari. 3.2 La pena risulta poi modulata sulla base di criteri medio minimi edittali che esonerano il giudice di fornire una più puntuale motivazione al riguardo.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ARLIND nato il 03/05/1989 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CELAJ Arlind ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione al reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che la detenzione dello stupefacente poteva avere finalità personali, assumendo erronea applicazione della legge e di- fetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. e all'omesso contenimento della pena. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti compiutamente argomentato sulla ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici della condotta ascritta che, per le modalità di detenzione, di confezio- namento, di suddivisione in dosi, di rinvenimento di materiale collegato al confe- zionamento e alla preparazione dello stupefacente, deponeva per una destinazione alla cessione dello stupefacente. 3.1 Con motivazione congrua è stata poi esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in considerazione della non tenuità della condotta (detenzione di 25 dosi confezionate di cocaina) e dell'offesa in relazione della po- tenzialità offensiva dello stupefacente nei confronti di un numero non esiguo di destinatari. 3.2 La pena risulta poi modulata sulla base di criteri medio minimi edittali che esonerano il giudice di fornire una più puntuale motivazione al riguardo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Gi
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