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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1974

Cassazione n. 14136/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1974 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - sia con riguardo alla bancarotta documentale (la sentenza fa riferimento alla irreperibilità del ricorrente e omessa tenuta della documentazione contabile), che all'attività distrattiva, facendo corretta applicazione di consolidati canoni ermeneutici in ordine alla nozione di distrazione - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/02/1974 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F., sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - sia con riguardo alla bancarotta documentale (la sentenza fa riferimento alla irreperibilità del ricorrente e omessa tenuta della documentazione contabile), che all'attività distrattiva, facendo corretta applicazione di consolidati canoni ermeneutici in ordine alla nozione di distrazione - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 14136/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris