CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41518/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 03/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa in data 31/05/2018 dal Tribunale di Vercelli, con la quale LAHRIRI Mohamed era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il LAHRIRI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, alla pena irrogata, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, sia quanto alla inconsistenza della tesi del furto con strappo (avendo l'imputato stretto da tergo al collo la persona offesa), sia quanto alla pena irrogata (contestata solo con riferimento alla proposta riqualificazione), sia quanto al diniego della sospensione condizionale (motivato dalla Corte territoriale con un giudizio prognostico sfavorevole in base ai precedenti anche specifici), sia infine quanto all'esclusione delle attenuanti generiche nella massima estensione (valutazione sorretta dai riferimenti alle concrete modalità della rapina con approfittamento delle condizioni della persona offesa ultraottantenne, e alle plurime violazioni della misura cautelare valorizzate anche dal primo giudice). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il P