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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15269/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 48-476 (capo A) e 477-482 cod. pen. (capo C); Considerato che le censure oggetto del primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità denunziando vizi motivazionali, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; ritenuto che le suddette doglianze sono anche finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge processuale, è inammissibile per assenza di specificità, poiché la mancata rinnovazione dell'istruttoria mercé l'audizione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio - l'unica questione posta dinanzi al giudice d'appello - è stata argomentata dalla Corte territoriale, come si vedrà nell'esame del terzo motivo, alla luce del carattere eccezionale dell'istituto e in ragione della completezza dei dati istruttori: profilo in relazione al quale il ricorrente non deduce alcunché di specifico, introducendo in ricorso questioni nuove e prive di specificità; considerato che il terzo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione alla richiesta di assunzione di una prova nuova ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; considerato che il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso solo dopo la pronunzia di appello e che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che avverso la sentenza indicata in epigrafe è stato proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 48-476 (capo A) e 477-482 cod. pen. (capo C); Considerato che le censure oggetto del primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità denunziando vizi motivazionali, tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; ritenuto che le suddette doglianze sono anche finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato che il secondo motivo, con il quale si denunzia violazione di legge processuale, è inammissibile per assenza di specificità, poiché la mancata rinnovazione dell'istruttoria mercé l'audizione di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio - l'unica questione posta dinanzi al giudice d'appello - è stata argomentata dalla Corte territoriale, come si vedrà nell'esame del terzo motivo, alla luce del carattere eccezionale dell'istituto e in ragione della completezza dei dati istruttori: profilo in relazione al quale il ricorrente non deduce alcunché di specifico, introducendo in ricorso questioni nuove e prive di specificità; considerato che il terzo motivo, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione alla richiesta di assunzione di una prova nuova ex art. 603 cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla superfluità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; rilevato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; considerato che il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale è decorso solo dopo la pronunzia di appello e che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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