CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 18595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28621/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dr. [OSCURATO:PERSONA] e dr.ssa Laura M.C. Montana, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende come da procura in atti, -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria -controricorrente - avverso la sentenza nr.1742/2016 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 5/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/3/2016 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso, ex art. 101 l.fall., [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere ammesso allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 7.730,95, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. 1.1. A sostegno della propria domanda, Ganci assumeva di essere stato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che tra l’ottobre 1990 e il dicembre 1992 la predetta società, in qualità di sostituto di imposta, avvalendosi della sospensione degli adempimenti di natura tributaria disposta in ragione del sisma che nel 1990 colpì la provincia di Siracusa, aveva effettuato le ritenute d’acconto Irpef sulle retribuzioni senza versare all’erario la somma corrispondente. In seguito la società, nel frattempo posta in amministrazione straordinaria, aveva aderito al condono previsto dall’art. 9, comma 17, della l. 289/2002, versando al fisco soltanto il 10% delle ritenute. [OSCURATO:PERSONA] sosteneva, quindi, di avere diritto alla restituzione del 90% delle ritenute non versato in ragione dell’adesione al condono, corrispondente all’importo di 7.730,95 euro. 2. Il Tribunale di Bologna ammetteva il ricorrente al passivo per la minore somma di euro 5.821,50. 3.L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in A.S. con tro la decisione è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28/3/2016, che ha ritenuto: a) di condividere l’assunto del giudice di primo grado per cui il sostituto d’imposta, una volta adempiuto il condono ed estinta l’obbligazione nei confronti dell’erario, non può vantare alcun diritto con riguardo al restante 90% dell’importo originariamente trattenuto e successivamente non versato, che è di titolarità del lavoratore; b) che tale tesi si fonda sul fatto che tra sostituito, sostituto ed il fisco si configura una obbligazione solidale passiva dei primi due nei confronti del terzo e che pertanto la remissione parziale del debito relativo al versamento delle ritenute Irpef ha effetti non solo a favore del sostituto ma anche a favore del sostituito, debitore in solido; c) che l’ulteriore conseguenza è che, in applicazione dell’art. 2033 c.c., in forza del quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, il sostituito lavoratore ha il diritto di ottenere il rimborso delle somme non più dovute per effetto del condono previsto dalla l. 289/2002; d) che la rivalutazione monetaria decorre dal momento in cui sono state effettuate le trattenute illecite (da ottobre 1990 a dicembre 1992), in applicazione dell’art. 429 c.p.c. in base al quale la decorrenza avviene dal giorno della maturazione del diritto. 3. [OSCURATO:PERSONA] in A.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto tardiva attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’atto di costituzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre che tardivo rispetto a quanto previsto dall’art 370 cpc (il ricorso risulta notificato il 5/12/2016) non consta essere stato notificato alla controparte ma solo depositato telematicamente. il 22/9/2021. La mancata notificazione del controricorso, quand'anche tardivo, impedisce ogni interlocuzione in vista dell'adunanza camerale non partecipata con la memoria prevista dall'art. 380-bis c.p.c. (cfr. a contrario Cass 13093/2017 e 24835/2017). 1.1 Né può trovare applicazione ratione temporis l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15.12.2016 tra il Consiglio nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è disposto che « per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l'intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all' art.370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente». 1.2 Pertanto è irricevibile e non può essere esaminata neanche la memoria difensivadepositata in data 15/3/2023. 2 Con il primo motivo l’A.S. di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. 289/2002 e 1294, 1301, 2033 c.c. e del principio lex posterior derogat priori in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte d’Appello considerato che l’art. 9, comma 17, della legge 289/2002 aveva stabilito il beneficio del condono a esclusivo favore del sostituto d’imposta e non anche del sostituito. 2.1 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 429, comma 3, c.p.c., 2033 c.c. e 9, comma 17, della l. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo erroneamente il giudice di secondo grado calcolato la rivalutazione monetaria dal momento in cui sono state effettuate le trattenute indebite, e non dal 15 maggio 2003, data del versamento della prima rata del 10% delle somme originariamente dovute. 3. Il primo motivo è inammissibile , ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha deciso una questione di diritto in conformità con la giurisprudenza di questa Corte e la censura non offre elementi per mutare orientamento. 3.1 Secondo la tesi di parte ricorrente, la normativa speciale di cui alla legge nr. 289/2002 avrebbe previsto la definizione agevolata solo per i soggetti tenuti al versamento e, quindi, solo per i datori di lavoro nella loro veste di sostituti di imposta e non anche per i lavoratori; in base a tale assunto, il datore di lavoro, effettivo destinatario dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, non sarebbe tenuto a restituire ai dipendenti la quota Irpefnella misura del 90% non versata all'Erario, ai sensi della predetta legge nr. 289 del 2002, art. 9,comma 17. 3.2. Sul punto è invece da condividere l’argomentazione della sentenza impugnata in base alla quale anche il lavoratore sostituito è beneficiario del suddetto condono, con il conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute e non versate. Tale ricostruzione è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha in più di una occasione affermato il principio per cui « In tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 - come in seguito precisato sul piano normativo dall'art. 1, comma 665, della l. n. 190del 2014, nel testo novellato dall'art. 16- octies, comma 1, lett. b), della l. n. 123 del 2017, di conv., con modificazioni, del d.l. n. 91 del 2017 -anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo.» (Cass. 4291/2018; 29039 /2017; 17472 /2017; 14406/2016) 3.3 In un giudizio sovrapponibile a quello in esamein quanto ha ad oggetto la medesima controversia tra la società odierna ricorrente e un altro ex dipendente questa Corte, con la sentenza n. 14502/2019, ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, provvede ad adempiere ad un'obbligazione altrui, quella appunto del sostituito nei confronti dell'amministrazione finanziaria; infatti, alla fine dell'esercizio fiscale, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi, è il sostituito a dover conteggiare quanto ancora dovuto, scalando dall'importo dell'imposta lorda gli acconti già versati o da lui direttamente oppure per suo conto dal sostituto d'imposta. «L'obbligato principale nei confronti del Fisco resta, dunque, sempre il percettore del reddito, indipendentemente dal fatto che l'esazione del tributo avvenga (in tutto o in parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte; coerentemente, ove intervengano meccanismi di definizione agevolata della posizione fiscale, da un lato, è il sostituito (id est: il lavoratore) il principale beneficiario della stessa, come peraltro espressamente riconosciuto da questa Corte proprio in relazione alla specifica normativa qui in discussione (ex plurimis, Cass. 17472 e 17473 del 2017; Cass. nr. 7509 del 2018; Cass. nr. 3641 del 2019), dall'altro, il sostituto (id est: il datore di lavoro), non più tenuto a versare al Fisco, in ragione del medesimo meccanismo di definizione agevolata, le somme trattenute, deve restituirle al lavoratore, non avendo più idoneo e valido titolo giuridico per trattenere il residuo» (Cass.14502/2019). 4. Anche il secondo motivo è inammissibile ex art 360 bis cpc. 4.1. Nella medesima sentenza sopracitata,n. 14502/2019, la Corte Suprema ha confermato che il dies a quo per la decorrenza della rivalutazione monetaria matura dalle singole trattenute mensili operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente. Infatti, « Il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione» (Cass. 14502/2019). 5. In conclusione, il ricorso è inammissibile 6 Nulla è da statuire sulle spese stante la tardività della costituzione di [OSCURATO:PERSONA]. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u