Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:467
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0388_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 1
o
luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento
(causa T‑388/19 R)
«[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Limiti
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 19‑22)
2.
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)
(v. punti 23‑25)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale
(Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punto 28)
4.
Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Competenza a decidere delle contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri – Limitazione alle sole contestazioni che possono essere sollevate in base alle disposizioni previste dall’atto del 1976 – Assenza di competenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto dell’Unione
(Art. 267 TFUE; atto recante elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12)
(v. punti 29‑34, 47, 48)
[OSCURATO:PERSONA] introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l’esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.