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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:T:2019:467
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0388_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 1 o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (causa T‑388/19 R) «[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Limiti (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 19‑22)

2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5) (v. punti 23‑25)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punto 28)

4. Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Competenza a decidere delle contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri – Limitazione alle sole contestazioni che possono essere sollevate in base alle disposizioni previste dall’atto del 1976 – Assenza di competenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE; atto recante elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punti 29‑34, 47, 48) [OSCURATO:PERSONA] introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l’esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0388_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 1 o luglio 2019 – Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento (causa T‑388/19 R) «[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Assenza di fumus boni iuris» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Carattere cumulativo – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Limiti (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punti 19‑22) 2. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5) (v. punti 23‑25) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156) (v. punto 28) 4. Parlamento europeo – Verifica dei poteri dei membri – Limiti – Esercizio consistente nella presa d’atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri – Competenza a decidere delle contestazioni sollevate in occasione della verifica dei poteri – Limitazione alle sole contestazioni che possono essere sollevate in base alle disposizioni previste dall’atto del 1976 – Assenza di competenza del Parlamento a pronunciarsi sulla legittimità delle procedure elettorali nazionali alla luce del diritto dell’Unione (Art. 267 TFUE; atto recante elezione dei rappresentanti all’assemblea a suffragio universale diretto, art. 12) (v. punti 29‑34, 47, 48) [OSCURATO:PERSONA] introdotta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, in primo luogo, a sospendere l’esecuzione di varie decisioni del Parlamento europeo emanate per impedire ai richiedenti di sedere nel Parlamento in qualità di membri eletti e, in secondo luogo, a ingiungere al Parlamento di adottare tutte le misure necessarie, compresa la dichiarazione dei privilegi e delle immunità dei richiedenti, per consentire loro di sedere nel Parlamento dal 2 luglio 2019. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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