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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 23011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.5, d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto fondata su presunzioni tributarie e, con il secondo motivo di ricorso, mancata valutazione delle censure sollevate con il gravame, inerenti ai costi di esercizio detraibili.

Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente articolatD i motivi di ricorso, deducendone la fondatezza.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, con riferimento alla prima. doglianza, chè l'acCertamento si è fondato sulla base della documentazione 'acquista e, in particolare, sull'esame dei giornali di fondo dei registratori di cassa inerenti il punto di vendita fisso e quello ambulante, delle fatture, della documentazione fiscale acquisita, delle dichiarazioni rese dal Maresciallo della Guardia di Finanza e dei controlli fiscali espletati.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento nen è avvenuto mediante meccanica trasposizione delle presunzioni tributarie, avendo il giudice basato il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti e sui documenti fiscali che attestano l'incasso di ingenti somme di denaro sulle quali non risultano FMtadempiute le relative obbligazioni tributarie. • In ordine alla omessa valutazione dei costi, il giudice territoriale ha evidenziato la genericità della doglianza, in quanto il ricorrente non ne ha indicato l'ammontare, ma si è limitato a chiedere il ricalcolo dell'imposta senza allegare alcun elemento di valutazione.

In tal senso, si richiama Sez.3, n. 17214 del 14/03/2023 Ud. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284554, secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.5, d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto fondata su presunzioni tributarie e, con il secondo motivo di ricorso, mancata valutazione delle censure sollevate con il gravame, inerenti ai costi di esercizio detraibili. Con memoria difensiva, il ricorrente ha ulteriormente articolatD i motivi di ricorso, deducendone la fondatezza. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, con riferimento alla prima. doglianza, chè l'acCertamento si è fondato sulla base della documentazione 'acquista e, in particolare, sull'esame dei giornali di fondo dei registratori di cassa inerenti il punto di vendita fisso e quello ambulante, delle fatture, della documentazione fiscale acquisita, delle dichiarazioni rese dal Maresciallo della Guardia di Finanza e dei controlli fiscali espletati. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento nen è avvenuto mediante meccanica trasposizione delle presunzioni tributarie, avendo il giudice basato il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti e sui documenti fiscali che attestano l'incasso di ingenti somme di denaro sulle quali non risultano FMtadempiute le relative obbligazioni tributarie. • In ordine alla omessa valutazione dei costi, il giudice territoriale ha evidenziato la genericità della doglianza, in quanto il ricorrente non ne ha indicato l'ammontare, ma si è limitato a chiedere il ricalcolo dell'imposta senza allegare alcun elemento di valutazione. In tal senso, si richiama Sez.3, n. 17214 del 14/03/2023 Ud. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284554, secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 23011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris