CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 19967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; u ita I relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _\,- 9-<-( eri er-Sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo V-11) udi difeyré- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha, per quanto qui rileva, confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto in abitazione, aggravato. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cLi all'art. 173, comma 1, disp. att, cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 179 codice procedura penale, lamentando la mancata comunicazione all'imputato e al difensore del rinvio del processo fissato per l'udienza del 21 dicembre 2022 a quella del 17 Febbraio 2023. 2.2.Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1,11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Lo stesso ricorrente non prospetta che fosse stata avanzata richiesta di discussione orale, né che l'imputato avesse chiesto di presenziare al processox e, d'altra parte, dagli atti - ai quali questa Corte accede trattandosi di valutare una questione di tipo processuale - emerge che il procedimento è stato trattato col rito cartolare, in assenza di richieste delle parti, e che, alla prima udienza del 21.12.2022 il procedimento veniva rinviato a quella del 17.2.2023, per motivi legati alla formazione del collegio; sicchè,la circostanza che dagli atti non risulta che sia stato dato avviso alle parti non comporta alcuna nullità, perché ciò che rileva è che si sia dato avviso alle parti della trattazione del procedimento con indicazione della prima udienza e che nessuna di esse abbia chiesto la trattazione in presenza. Nondimeno emerge - ed è peraltro Io stesso ricorrente a prospettare in ricorso tale circostanza - che il difensore di fiducia aveva inviato in data 30.1.2023 una memoria difensiva proprio in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza che, di là della mancanza di prova dell'avviso, depone per la piena conoscenza da parte della difesa della nuova udienza. La stessa sentenza dà atto di una memoria depositata dal difensore munito di procura speciale dell'imputato (volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità) a riprova del fatto che entrambi risultavano a conoscenza del rinvio, senza che nulla abbiano eccepito al riguardo. 1.2.In ordine al secondo motivo va rilevato come la censura si appunti sulle valutazioni discrezionali svolte dalla Corte di appello, come tali da considerare insindacabili nella presente sede di legittimità in quanto assistite da sufficiente motivazione sulla inidoneità della misura sostitutiva a sortire adeguati effetti rieducativi. In particolare, la Corte di appello ha richiamato i precedenti penali risultanti a carico dell'imputato, ritenuti in buona sostanza indicativi della impossibilità di formulare un giudizio positivo in termini di affidabilità del condannato per il futuro. Il ricorso, dal canto suo, non ha neppure evidenziato se l'attività lavorativa dell'imputato - elemento che, genericamente, la difesa adduce ai fini della valutazione in argomento - abbia avuto inizio prima o dopo il delitto oggetto del presente giudizio, specificazione, questa, non del tutto irrilevante ai fine di valutare il ruolo del lavoro nelle dinamiche criminali dell'imputato; laddove peraltro la confessione che la difesa ha chiesto dì valorizzare è stata ritenuta elemento ininfluente dalla sentenza impugnata che ha evidenziato come essa nulla abbia aggiunto rispetto al quadro probatorio esistente, essendo stato l'imputato arrestato in flagranza di reato. Ciò posto, tenuto conto che la valutazione circa l'ari dell'applicazione della pena sostitutiva che compete al giudice è di tipo discrezionale, prevedendo l'art. 58 che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva, si deve ritenere sufficientemente congrua la motivazione resa dalla corte territoriale nel caso dì specie, per avere essa espresso, sia pure in maniera sintetica, quelle ragioni ostative alla prognosi favorevole circa l'adempimento delle prescrizioni - e quindi la commissione di ulteriori reati - che l'art. 58 impone di formulare in via preliminare sulla base di elementi concreti (laddove la rieducazione, legata alla puntuale esecuzione della pena sostitutiva, non potrà che costituire la prospettiva in cui si muove l'applicazione della pena s•stitutiva, applicazione che rimane in ogni caso subordinata al giudizio di r idoneità dellapena VC:stìtuti52 a scongiurare il pericolo dì recidiva anche medio tempore). In altri termini, si ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del giudice di merito dì non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva non possa che fermarsi - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione,che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi ad una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3,000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu