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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23644/2023

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Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 2200/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via XX Settembre 3; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata mediante [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1218/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 23maggio 2019; Rilevatoche: 22 00 /20 20 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Catania il dottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni derivati da loro inadempimento contrattuale nella misura di euro 62.798,76 oltre accessori.

In particolare, adduceva che il commercialista nel 2003, dopo avere compensato in applicazione della l. 388/2001 un credito d’imposta della società maturato negli anni 2001 e 2002 per un totale di euro 44.044,20 con altri tributi, aveva omesso di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello CVS entro il termine di legge per fruire del beneficio, senza informare della necessità di tale invio la società, che conseguentemente aveva poi dovuto pagare il su riportato importo per cartelle esattoriali di recupero del credito d’imposta indebitamente compensato.

Adduceva altresì che il Rizzo aveva intrapreso rapporto professionale con l’attrice nel 2004, cessato il rapporto con il commercialista, e l’aveva soltanto rassicurata della possibilità di ottenere l’annullamento delle cartelle senza poi provvedere.

Si costituivano con distinte compars e di risposta i convenuti, entrambi resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 21 luglio 2014, accoglieva le domande nei confronti di entrambi i convenuti, condannandoli solidalmente a corrispondere all’attrice la somma di euro 62.798,76 oltre accessori.

Il commercialista proponeva appello principale e il ragioniere appello incidentale; la società si costituiva resistendo.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 23 maggio 2019, accoglievain toto l’appello incidentale rigettando quindi la domanda nei confronti del Rizzo e accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo la condanna del commercialista alla somma di euro 48.059,06, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale, sulla base di dieci motivi, illustrati anche con memoria (intitolata “Note”); la società si è difesa con controricorso, contenente pure ricorso incidentale composto di due motivi attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di un motivo attinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.1Il primo motivo, relativo alla “asserita prova” del contratto di prestazione d’opera intellettuale, denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.

La censura prende le mosse da una affermazione del giudice d’appello nel senso che dall’istruttoria sarebbe inequivocabilmente emerso che l’attuale ricorrente aveva continuato a prestare l’opera professionale alla società fino al 2003, e ciò sulla base di una serie di documenti relativi a tale attività.

Si invoca Cass. 9059/2018, affermante che viola gli articoli 115 e 116 c.p.c. il giudice di merito che, esercitando il suo potere discrezionale riguardo alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze che la parte abbia espressamente addotto come decisive.

E nel caso in esame il giudice d’appello, “a fronte della abnorme valorizzazione … di alcuni elementi prodotti da parte attrice”, non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori e indiziari, che vengono successivamente elencati (sub A-H, nelle pagine 9-12 del ricorso) per dedurne che avrebbero condotto, se tenuti in conto, “ad una diversa ricostruzione dei fatti”. 1.2 Quanto alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., posteriormente alla giurisprudenza invocata nel motivo, le Sezioni Unite hanno chiarito il relativo ambito, che non è affatto identificabile con la non menzione di ogni elemento che ad avviso della parte sarebbe decisivo, quest’ultimo potendo rilevare soltanto, se ve ne sono tutti i presupposti di effettiva decisività e reale discussione, ai fini dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.c.

Insegna infatti S.U. 30 settembre 2020 n.20867 che per veicolare nel ricorso per cassazione violazione dell’articolo 115 c.p.c.

“occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”, e per quanto concerne invece la violazione dell’articolo 116 c.p.c. occorre affinché la censura sia ammissibile allegare che “ il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.” Nel motivo in esame non è stato configurato un vizio riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., fornendo invece un elenco di elementi che mira a ricostruire un compendio probatorio per ottenerne una valutazione fattuale come se il presente fosse un terzo grado di merito.

Il motivo pertanto è privo di consistenza. 2.1 Il secondo motivo, quanto mai conciso, “sempre sulla asserita prova dell’esistenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, viene rubricato come in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell’articolo 2697 c.c.

Si invocano le considerazioni del precedente motivo quali fondamento di violazione appunto dell’articolo 2697 c.c., per avere“il giudice d’appello ritenuto assolto l’onere della prova gravante sull’odierna resistente in virtù della produzione di una documentazione del tutto inidonea, alla luce del quadro probatorio delineato nelle pagine precedenti, a comprovare e supportare i fatti costitutivi allegati”. 2.2 Si tratta evidentemente di un motivo generico, che, comunque, come il precedente cui si correla, chiede al giudice di legittimità di effettuare una valutazione sulla idoneità a provare i fatti degli elementi probatori documentali prodotti da controparte, vale a dire sulla sussistenza o meno dell’accertamento fattuale, incorrendo così in una aperta e inequivoca richiesta di un terzo grado di merito. 3.1Il terzo motivo, “ancora sull’asserita prova dell’assenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, si rapporta all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, per denunciare violazione dell’articolo 2729 c.c.

Si argomenta sull’attività professionale che l’attuale ricorrente avrebbe prestato, per dedurne la violazione dell’articolo 2729 c.c. per avere “il giudice utilizzato, nel ragionamento presuntivo sfociato nella affermazione della sua assenza di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale, elementi che non potevano e non possono essere considerati indizi gravi e precisi”, invocando S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785. 3.2 Anche in questo caso si cerca di inferire un terzo grado di merito davanti al giudice di legittimità, in quanto si richiede una valutazione diversa della portata di quelli che sono qui reputati indizi,e che d’altronde non sono stati gli unici a sorreggere l’accertamento effettuato dalla corte territoriale. 4.1Il quarto motivo, sulla “asserita prova” del compimento da parte dell’attuale ricorrente dell’operazione di compensazione del credito d’imposta de qua, denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2697 e 2729 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.

Si riporta un passo della motivazione sempre attinente all’accertamento, con esito positivo secondo il giudice d’appello, della protrazione dell’attività professionale dell’attuale ricorrente nei confronti della società controricorrente fino al 2003, in cui compare ancheil riferimento, come elemento di conferma, alla testimonianza della figlia di uno dei soci, la teste Trovato.

Si ricostruisce quello che sarebbe stato il “ragionamento presuntivo” del giudice d’appello per dedurne la violazione del principio di disponibilità delle prove ex articolo 115 c.p.c., del principio dell’onere della prova dell’articolo 2697 c.c., dei criteri di valutazione delle norme di cui agli articoli 115-116 c.p.c. e delle regole inferenziali di riferimento ex articolo 2729 c.c., essendo il ragionamento del giudice d’appello caratterizzato da un “gigantesco salto logico”,percorrendo in effetti un ragionamento inferenziale che “assume le sembianze di una vera e propria congettura”, contrastante peraltro con il dato indiscusso che i modelli F24 contenenti la deduzione in compensazione del credito d’imposta per gli anni 2001e 2002 furono presentati non dal ricorrente ma dall’amministratore della società.

Sussisterebbe, in ultima analisi, nella sentenza impugnata una ricostruzione del tutto apodittica e contrastante con le regole attinenti all’utilizzo delle presunzioni. 4.2 Il richiamo ad una serie di norme, come sopra si è riassunto, che non sarebbero state correttamente applicate costituisce in realtà, a ben guardare, la maschera di una ulteriore censura direttamente fattuale, tentando il ricorrente di sostituire all’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello un accertamento alternativo, che superi appunto quello del suddetto giudice.

La reale natura della doglianza la conduce alla inammissibilità. 5.1Il quinto motivo, presentato come ancora attinente all’asserita operazione di compensazione di credito d’imposta che avrebbe effettuato il ricorrente, denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della decisione per violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. e motivazione inesistente o apparente.Viene estratto uno stralcio dalla motivazione della sentenza per definirlo “laconiche ed apodittiche affermazioni”, che vengono poi criticate anche con riferimenti ad esiti probatori, per concludere che la motivazionerisulta “fondata su mere ipotesi o su asserzioni apodittiche”, per cui deve ritenersi “apparente e sostanzialmente mancante”. 5.2 Anche in questo caso, il contenuto effettivo della censura non coincide con quello prospettato nella rubrica e tantomeno con le argomentazioni in esso inserite per coprirne l’effettiva natura.

Invero, la motivazione della sentenza d’appello raggiunge globalmente il minimum costituzionale, e il motivo in realtà è diretto a criticare in termini fattuali le attività che l’attuale ricorrente, ad avviso appunto del giudice di merito, avrebbe svolto per la società controricorrente, onde patisce una evidente inammissibilità, o tutt’al più, in riferimento alla denuncia attinente alla conformazione motivazionale, manifestamente infondata. 6.1Il sesto motivo, indicato come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della pronuncia per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa decisione su motivo d’appello.

Si sostiene che con apposito motivo d’appello l’attuale ricorrente avrebbe “dimostrato l’insussistenza del nesso di causalità tra l’omesso rinvio del modello CVS ed il recupero delle somme effettuato dall’Agenzia delle Entrate” mediante le cartelle de quibus.

Viene al riguardo trascritta un’ampia porzione della censura (pagine 23-27) per ribadire che “la censura … aveva dimostrato”, e identificando l’oggetto della dimostrazione nella connessione delle richieste dell’Agenzia delle Entrate con mancato rinvio del modello CVS.

Il che sarebbe “alla luce di tre dati di fatto inconfutabilie facilmente verificabili dal Giudice di secondo grado”, sui quali dati argomenta poi il resto del motivo. 6.2 Ancora una volta, il motivo è palesemente fattuale, in quanto è diretto a far condividere al giudice di legittimità quello che era stato addotto nel motivo d’appello -del quale viene inserito un ampio assemblaggio, per di più -, e quindi a perseguire un terzo grado di merito che disattenda la valutazione del compendioprobatorio compiuto dal giudice d’appello stesso.

Ne consegue una evidente inammissibilità. 7.1 Il settimo motivo, ancora indicato come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.

Si afferma che “controparte avrebbe dovuto comprovare le proprie affermazioni attraverso la produzione in giudizio non solo di tutte e tre le cartelle di pagamento richiamate nell’atto di citazione, ma anche dei relativi avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di recupero”: e di ciò nulla sarebbe stato prodotto tranne una cartella di pagamento.

Inoltre controparte “avrebbe dovuto anche provare - attraverso idonea documentazione -che i codici indicati nella cartella di pagamento allegata e negli estratti di ruolo prodotti riguardassero proprio ipotesi di recupero del credito d’imposta per mancato rinvio del modello CVS ”, prova da effettuarsi “non certo attraverso fumose dichiarazioni volte ad avviare ed alimentare infondati ed inammissibili ragionamenti presuntivi, ma attraverso le apposite circolari e/o risoluzioni che l’Agenzia delle Entrate ha emanato” e che avrebbero dovuto essere “le uniche fonti, in quanto dirette, per la prova dell’esistenza del nesso di causalità”.

Si argomenta poi sulla pretesa assenza di ogni valenza probatoria negli estratti di ruolo - che invece il giudice d’appello avrebbe riconosciuto - per concludere che sono stati conseguentemente violati gli articoli indicati nella rubrica del motivo. 7.2 Anche questo motivo è palesemente inammissibile, perché, a ben guardare, ancora una volta estrapolando soltanto una parte del compendio probatorio, è diretto a dimostrare che l’accertamento di fatto non è stato adeguatamente compiuto, come in un terzo grado di merito, non essendo quindi fondatamente denunciabili come violati né gli articoli 115 e 116 c.p.c. (per cui si rimanda, peraltro ad abundantiam, a quanto già evidenziato in ordine al primo motivo) né l’articolo 2697 c.c. (non potendosi d’altronde ravvisare alcuna violazione della ripartizione degli oneri probatori).

Peraltro, ictu oculiil giudice d’appello ha fornito - si nota meramente ancora ad abundantiam- un complesso di elementi fattuali per ricostruire quanto avvenuto e in particolare l’attività come commercialista dell’attuale ricorrente, rispetto al quale complesso quel che viene addotto non potrebbe neppure ricondursi - con notevole sforzo, in quanto come appena notato si tratta di una censura diretta - all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., che peraltro, nel caso in esame, avendo in parte quail giudice d’appello confermato, non sarebbe applicabile ex articolo 348 ter c.p.c.

Sotto tutti i profili, dunque, il motivo non raggiunge l’ammissibilità. 8.1L’ottavo motivo, che si dichiara ancora imperniato sul nesso di causalità, imputa di nuovo alla sentenza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., un radicale difetto motivazionale ex articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.: motivazione inesistente o apparente.

Dal testo della sentenza non emergerebbe “attraverso quale iter logico - argomentativo la Corte d’appello sia approdata, nonostante le contrarie evidenze ricavabili dai predetti estratti di ruolo, alla conclusione della sussistenza del nesso eziologico”; la motivazione, in effetti, non consentirebbe alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (si invocano SS.UU. 22232/2016 e 16599/2016) che si sarebbe “appiattito” a quello del giudice precedente, aderendovi in modo passivo. 8.2 La censura ha per obiettivo la motivazione della sentenza impugnata , la quale, però, come già sopra si è rilevato, ictu oculi raggiunge il livello costituzionalmente necessario,né, d’altronde, è affetta da contraddittorietà che ne impediscano la comprensione.

Il motivo è dunque manifestamente infondato.9.1 Il nono motiv o, ancora dichiarandosi attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 345, terzo comma, c.p.c.

Osserva il ricorrente che già nel settimo motivo si era rappresentato che “l’onere della prova del nesso causale gravava su controparte”.

L’onere non sarebbe stato adempiuto “non essendo stati, tra l’altro, prodotti in giudizio i documenti contenenti le declaratorie di codici tributo indicati negli estratti ruolo”, sui quali il motivo argomenta richiamando altresì la circolare della Agenzia delle Entrate n. 35/E dell’8 luglio 2003 e la sua risoluzione n. 63/E del 14 marzo 2003 e sostenendo pure che, non avendone la sentenza fatta menzione, ciò, “unitamente all’affermazione con cui il Giudice di secondo grado ha escluso l’ammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in sede di gravame da parte appellante , induce a ritenere che la circolare e la risoluzione non siano state prese in considerazione”, avendoli la corte territoriale considerati documenti nuovi inammissibili ex articolo 345, terzo comma, c.p.c.

E ciò a prescindere dal fatto che lo stesso giudice d’appello avrebbe potuto introdurre tali documenti se avesse disposto la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dalla difesa dell’attuale ricorrente e “inopinatamente respinta”.

D’altronde “la circolare e la risoluzione - oltre ad esplicare il contenuto della cartella di pagamento e degli estratti di ruolo e, dunque, oltre a costituire documenti di necessario ausilio per il giudice - presentano anche natura normativa”,il che quindi li rende producibili in appello.

L’allegazione di questi documenti sarebbe poi possibile perché di contenuto notorio, essendo pubblicati in siti liberamente e immediatamente consultabili, conosciuti dagli operatori di settore. 9.2 Il contenuto di questo motivo non merita alcun apprezzamento.

In primo luogo, infatti, si dichiara che i documenti contenenti le declaratorie di codici tributo indicati negli estratti ruolo non sono stati prodotti, che la produzione avrebbe dovuto essere effettuata da controparte e che senza tale produzione non sarebbe stato provato il nesso di causalità fra il comportamento dell’attuale ricorrente e i danni subiti dalla società.

Si tratta, evidentemente, di una valutazionepuramente fattuale - solo quelle prove documentali avrebbero potuto provare, prospetta il ricorrente -, ma anche apertamente illogica, in quanto non ci si trova in un ambito di necessaria prova legale, bensì di libero convincimento, onde tale produzione di per sé non era indispensabile.

In secondo luogo, si “sposta l’attenzione” su altri elementi documentali, cioè, come si è visto, una circolare e una risoluzione della Agenzia delle Entrate, rilevando che non sono menzionati nella sentenza per dedurne che quindi la corte territoriale li avrebbe “ritenuti documenti nuovi non introducibili in appello”, così violando l’articolo 345, terzo comma, c.p.c.

Èben difficile rinvenire la logica di questa argomentazione: il fatto che il giudice d’appello non abbia menzionato non si vede come possa significare che il giudice d’appello non abbia ammesso, considerato che il giudice non è obbligato a menzionare tutto quel che rientra nel compendio probatorio quando ricostruisce un suo iter motivazionale di accertamento.

Segue una doglianza per mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, che è palesemente di natura fattuale.

Della stessa natura è la successiva doglianza sulla natura di “necessario ausilio” della circolare e della risoluzione; non si vede poi quale rilievo in questa sede abbia la reperibilità subito dopo addotta di tali documenti.

Tutto il motivo dunque non merita accoglimento. 10.1Il decimo motivo, presentato ancora come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1, primo comma, lettera a), d.l. 12 novembre 2002 n. 253 e 62, primo comma, lettera a), l. 27 dicembre 2002 n. 289.

Il motivo prende le mosse dall’asserto del compimento di determinati accertamenti: “l’inesistenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, il mancato compimento da parte del ricorrente della “operazione di compensazione del credito d’imposta per cui è causa” e “l’inconfigurabilità di un nesso causale tra mancato invio del modello CVS ed il danno l amentato da controparte”.Ne conseguirebbe che controparte, dal 13 novembre 2002 al 10 aprile 2000, “non poteva inoltre vantare il diritto al credito d’imposta”, avendo il giudice d’appello “erroneamente affermato che il recupero delle somme recate nella cartella e negli estratti di ruolo sia stato determinato dalla condotta negligente” del ricorrenteconsistita nel mancato invio, reputando dunque che “la società avesse diritto al credito d’imposta”.

Per dimostrare che ciò sarebbe errato, si richiamano le norme indicate nella rubrica argomentando su di esse per negare la possibilità della compensazione dei crediti d’imposta. 10.2 Anche questo motivo, nonostante la sua apparenza, ha in realtà natura fattuale, in quanto, oltre ad affermare nel suo avvio i pretesi accertamenti che confliggono con quanto dichiarato dal giudice di merito, applica poi la normativa invocata nella rubrica sulla base, ovviamente necessaria, di un relativo accertamento di fatto dei suoi presupposti, che non può però essere compiuto e, quindi, verificato nella sua fondatezza o meno dal giudice di legittimità.

11. Il ricorso principale merita pertanto il rigetto. 12.1.1Il ricorso incidentale, nel suo primo motivo, denuncia, senza rapportarlo ad alcuno dei parametri dell’articolo 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello ridotto il risarcimento dovuto da controparte alla ricorrente, da euro 62.798,76 oltre accessori ad euro 48.059,06 oltre accessori.

Si riporta un passo della motivazione che sorregge tale decisione sostenendo che sarebbero stati violati gli articoli appena citati perché la corte territoriale avrebbe valutato “argomentazioni mairitualmente formulate in primo grado” e quindi anche “fatti e circostanze mai rese oggetto di eventuale contestazione e/o allegazione in primo grado”.

Come sarebbe evincibile dalla esposizione della vicenda nel ricorso, il commercialista avrebbe soltanto contestato l’esistenza, al giugno 2001, di un rapporto professionale con la società, senza però mai tempestivamente contestare “la non riconducibilità del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate (come portato dalle cartelle esattoriali in atti) al mancato inoltro del modello CVS” e dunque al nesso causale tra quest’ultimo e il danno, il quantumdel danno e “la valenza e contenuto della documentazione prodotta dall’attrice a fondamento dell’azione risarcitoria”, in particolare le somme da essa versate come corrispondenti alle cartelle esattoriali dall’attrice stessa prodotte.

Solo nel terzo motivo d’appello il commercialista, quale appellante, avrebbe per la prima volta contestato il nesso causale tra il danno e il mancato invio e quindi anche il quantumdel danno.

Segue a queste affermazioni la trascrizione di una parte dell’atto d’appello (ricorso incidentale, pagine 25-29), per concludere che il gravame aveva introdotto un novum, che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio e reputare inammissibile. 12.1.2 Il motivo è privo di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, per dimostrare la sussistenza di un novum introdotto in appello, non riesce a dota re di autosufficienza, appunto, il motivo esclusivamente con la trascrizione di una parte del terzo motivo d’appello del commercialista, dovendo invece, per dimostrare la natura nuova delcontenuto di tale motivo d’appello, consentire un raffronto adeguato con il contenuto della comparsa di risposta in primo grado del commercialista stesso.

Al riguardo, nel motivo (pagina 24) la ricorrente si limita a rimandare ad una - non comprensibile/identificabile - “superiore trattazione” e al “contenuto della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio” che dichiara di depositare.

In primis, è evidente che il deposito dell’atto non ha effetto di fornire l’autosufficienza, perché quest’ultima, come chiaramente esprime l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., esige non solo l’indicazione dell’atto, ma anche una rappresentazione del suo contenuto che consenta al giudice di legittimità di conoscere in modo adeguato quel che viene denunciato, senza che occorra aggiungere la consultazione di atti ulteriori.

Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c.

Italia (la quale peraltro, in relazione all’articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia “mira a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia” –così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v.

Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso infatti di ricordare che il requisito configurato dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v.

S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308).

Il ricorso, pertanto, attraverso l’autosufficienza non viene “protetto” mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l’assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità.

Quel che, nel caso in esame, il ricorso incidentale consente di conoscere in ordine al contenuto della comparsa di risposta di primo grado, allora, si riduce (con una notevole mancanza di proporzione rispetto a quanto era stato subito p rim a esposto nelle pagine 1-3 riguardo al contenuto della citazione, si nota per inciso) a poche righe: il commercialista avrebbe dedotto “unicamente” che “alla data cui si riferiscono i fatti … il rapporto professionale con la società attrice si era già concluso”, che non lui, bensì l’amministratore della società aveva effettuato la compensazione del credito e che la società dopo il giugno 2001 non gli aveva conferito alcun mandato professionale (ricorso, pagine 3-4). 12.1.3 A questa esposizione ictu oculiassolutamente insufficiente fa seguito una sorta di - estremamente concisa anche questa - “traduzione” a pagina 4: “Il convenuto, in altri termini, non contestava affatto -il diritto dell’attore di fruizione del beneficio della deduzione in compensazione del credito d’imposta di cui alla L. 388/2000; -la sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra il danno economico dedotto sofferto da parte attrice e il mancato inoltro del modello CVS (quale requisito necessario ai fini della fruizione del sistema di fruizione del credito di imposta di cui alla L. 388/2000); -l’ammontare del danno lamentato da parte attrice oggetto della azionata domanda risarcitoria”.

La prima parte, come già si è detto, è un esempio evidente di carenza di autosufficienza; questaseconda parte non la integra, in quanto rappresenta, a ben guardare, in parte una ripetizione di quanto già prospettato, e in parte argomentazioni inserite appunto dalla ricorrente.

Il motivo, in conclusione, risulta inammissibile per quanto rilevato, assorbito ogni altro profilo. 12.2.1 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ancora per avere il giudice d’appello ridotto il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice.

Per contrastarlo si inseriscono fotocopie di documenti (due delle cartelle coinvolte) argomentando in termini di calcolo. 12.2.2 Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, in quanto diretto ad una modifica dell’esito di merito, come se il giudice di legittimità potesse svolgere un secondo appello.

Inoltre, non è sostenibile in una siffatta denuncia la rappresentazione di una violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per quanto già è stato evidenziato a proposito del primo motivo del ricorso principale.12.3.1 Il motivo attinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] lamenta nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c.

Si trascrive uno stralcio della motivazione della sentenza, attinente proprio alla posizione del Rizzo, per sostenere appunto la violazione dei suddetti articoli per alcuni elementi che la stessa ricorrente, quale attrice in primo grado, avrebbe affermato in citazione quanto alla responsabilità di lui, richiamando altresì due passi dalla sentenza di primo grado, per concludere che, nel suo appello incidentale, il Rizzo, “come evincibile dal testuale contenuto dell’appello avversario (che qui si deposita ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art.369 c.p.c. quale all.3 al fascicolo di cassazione)”, non avrebbe impugnato sulla parte in cui il primo giudice aveva affermato che egli “pur prospettando la possibilità di presentare domanda di rateizzazione del debito della società non aveva poi in effetti fatto nulla”.

La responsabilità del Rizzo sarebbe stata dunque già coperta dal giudicato, con conseguente nullità della pronuncia d’appello. 12.3.2 Esattamente come per il primo motivo del ricorso incidentale, anche questo motivo non è dotato di autosufficienza, non potendosi qualificare tale un globale rinvio ad un atto allegato al ricorso, in un quadro in cui la ricorrente si limita ad affermare che dal contenuto dell’appello era “evincibile” quel che essa adduce.

Il ricorso incidentale risulta quindi inammissibile.

Tra i ricorrenti, per la reciproca soccombenza, devedisporsi compensazione delle spese; non essendosi costituito il Rizzo non vi è luogo di condanna della ricorrente incidentale a rifondergli spese.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso 2200/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via XX Settembre 3; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata mediante [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1218/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 23maggio 2019; Rilevatoche: 22 00 /20 20 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Catania il dottore commercialista [OSCURATO:PERSONA] il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni derivati da loro inadempimento contrattuale nella misura di euro 62.798,76 oltre accessori. In particolare, adduceva che il commercialista nel 2003, dopo avere compensato in applicazione della l. 388/2001 un credito d’imposta della società maturato negli anni 2001 e 2002 per un totale di euro 44.044,20 con altri tributi, aveva omesso di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello CVS entro il termine di legge per fruire del beneficio, senza informare della necessità di tale invio la società, che conseguentemente aveva poi dovuto pagare il su riportato importo per cartelle esattoriali di recupero del credito d’imposta indebitamente compensato. Adduceva altresì che il Rizzo aveva intrapreso rapporto professionale con l’attrice nel 2004, cessato il rapporto con il commercialista, e l’aveva soltanto rassicurata della possibilità di ottenere l’annullamento delle cartelle senza poi provvedere. Si costituivano con distinte compars e di risposta i convenuti, entrambi resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 21 luglio 2014, accoglieva le domande nei confronti di entrambi i convenuti, condannandoli solidalmente a corrispondere all’attrice la somma di euro 62.798,76 oltre accessori. Il commercialista proponeva appello principale e il ragioniere appello incidentale; la società si costituiva resistendo. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 23 maggio 2019, accoglievain toto l’appello incidentale rigettando quindi la domanda nei confronti del Rizzo e accoglieva parzialmente l’appello principale, riducendo la condanna del commercialista alla somma di euro 48.059,06, oltre accessori.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso principale, sulla base di dieci motivi, illustrati anche con memoria (intitolata “Note”); la società si è difesa con controricorso, contenente pure ricorso incidentale composto di due motivi attinenti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di un motivo attinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.1Il primo motivo, relativo alla “asserita prova” del contratto di prestazione d’opera intellettuale, denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. La censura prende le mosse da una affermazione del giudice d’appello nel senso che dall’istruttoria sarebbe inequivocabilmente emerso che l’attuale ricorrente aveva continuato a prestare l’opera professionale alla società fino al 2003, e ciò sulla base di una serie di documenti relativi a tale attività. Si invoca Cass. 9059/2018, affermante che viola gli articoli 115 e 116 c.p.c. il giudice di merito che, esercitando il suo potere discrezionale riguardo alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze che la parte abbia espressamente addotto come decisive. E nel caso in esame il giudice d’appello, “a fronte della abnorme valorizzazione … di alcuni elementi prodotti da parte attrice”, non avrebbe tenuto in considerazione una serie di elementi probatori e indiziari, che vengono successivamente elencati (sub A-H, nelle pagine 9-12 del ricorso) per dedurne che avrebbero condotto, se tenuti in conto, “ad una diversa ricostruzione dei fatti”. 1.2 Quanto alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., posteriormente alla giurisprudenza invocata nel motivo, le Sezioni Unite hanno chiarito il relativo ambito, che non è affatto identificabile con la non menzione di ogni elemento che ad avviso della parte sarebbe decisivo, quest’ultimo potendo rilevare soltanto, se ve ne sono tutti i presupposti di effettiva decisività e reale discussione, ai fini dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.c. Insegna infatti S.U. 30 settembre 2020 n.20867 che per veicolare nel ricorso per cassazione violazione dell’articolo 115 c.p.c. “occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”, e per quanto concerne invece la violazione dell’articolo 116 c.p.c. occorre affinché la censura sia ammissibile allegare che “ il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.” Nel motivo in esame non è stato configurato un vizio riconducibile all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., fornendo invece un elenco di elementi che mira a ricostruire un compendio probatorio per ottenerne una valutazione fattuale come se il presente fosse un terzo grado di merito. Il motivo pertanto è privo di consistenza. 2.1 Il secondo motivo, quanto mai conciso, “sempre sulla asserita prova dell’esistenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, viene rubricato come in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell’articolo 2697 c.c. Si invocano le considerazioni del precedente motivo quali fondamento di violazione appunto dell’articolo 2697 c.c., per avere“il giudice d’appello ritenuto assolto l’onere della prova gravante sull’odierna resistente in virtù della produzione di una documentazione del tutto inidonea, alla luce del quadro probatorio delineato nelle pagine precedenti, a comprovare e supportare i fatti costitutivi allegati”. 2.2 Si tratta evidentemente di un motivo generico, che, comunque, come il precedente cui si correla, chiede al giudice di legittimità di effettuare una valutazione sulla idoneità a provare i fatti degli elementi probatori documentali prodotti da controparte, vale a dire sulla sussistenza o meno dell’accertamento fattuale, incorrendo così in una aperta e inequivoca richiesta di un terzo grado di merito. 3.1Il terzo motivo, “ancora sull’asserita prova dell’assenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, si rapporta all’articolo 360, primo comma, nn. 3 e 4, per denunciare violazione dell’articolo 2729 c.c. Si argomenta sull’attività professionale che l’attuale ricorrente avrebbe prestato, per dedurne la violazione dell’articolo 2729 c.c. per avere “il giudice utilizzato, nel ragionamento presuntivo sfociato nella affermazione della sua assenza di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale, elementi che non potevano e non possono essere considerati indizi gravi e precisi”, invocando S.U. 24 gennaio 2018 n. 1785. 3.2 Anche in questo caso si cerca di inferire un terzo grado di merito davanti al giudice di legittimità, in quanto si richiede una valutazione diversa della portata di quelli che sono qui reputati indizi,e che d’altronde non sono stati gli unici a sorreggere l’accertamento effettuato dalla corte territoriale. 4.1Il quarto motivo, sulla “asserita prova” del compimento da parte dell’attuale ricorrente dell’operazione di compensazione del credito d’imposta de qua, denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché degli articoli 2697 e 2729 c.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. Si riporta un passo della motivazione sempre attinente all’accertamento, con esito positivo secondo il giudice d’appello, della protrazione dell’attività professionale dell’attuale ricorrente nei confronti della società controricorrente fino al 2003, in cui compare ancheil riferimento, come elemento di conferma, alla testimonianza della figlia di uno dei soci, la teste Trovato. Si ricostruisce quello che sarebbe stato il “ragionamento presuntivo” del giudice d’appello per dedurne la violazione del principio di disponibilità delle prove ex articolo 115 c.p.c., del principio dell’onere della prova dell’articolo 2697 c.c., dei criteri di valutazione delle norme di cui agli articoli 115-116 c.p.c. e delle regole inferenziali di riferimento ex articolo 2729 c.c., essendo il ragionamento del giudice d’appello caratterizzato da un “gigantesco salto logico”,percorrendo in effetti un ragionamento inferenziale che “assume le sembianze di una vera e propria congettura”, contrastante peraltro con il dato indiscusso che i modelli F24 contenenti la deduzione in compensazione del credito d’imposta per gli anni 2001e 2002 furono presentati non dal ricorrente ma dall’amministratore della società. Sussisterebbe, in ultima analisi, nella sentenza impugnata una ricostruzione del tutto apodittica e contrastante con le regole attinenti all’utilizzo delle presunzioni. 4.2 Il richiamo ad una serie di norme, come sopra si è riassunto, che non sarebbero state correttamente applicate costituisce in realtà, a ben guardare, la maschera di una ulteriore censura direttamente fattuale, tentando il ricorrente di sostituire all’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello un accertamento alternativo, che superi appunto quello del suddetto giudice. La reale natura della doglianza la conduce alla inammissibilità. 5.1Il quinto motivo, presentato come ancora attinente all’asserita operazione di compensazione di credito d’imposta che avrebbe effettuato il ricorrente, denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della decisione per violazione degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. e motivazione inesistente o apparente.Viene estratto uno stralcio dalla motivazione della sentenza per definirlo “laconiche ed apodittiche affermazioni”, che vengono poi criticate anche con riferimenti ad esiti probatori, per concludere che la motivazionerisulta “fondata su mere ipotesi o su asserzioni apodittiche”, per cui deve ritenersi “apparente e sostanzialmente mancante”. 5.2 Anche in questo caso, il contenuto effettivo della censura non coincide con quello prospettato nella rubrica e tantomeno con le argomentazioni in esso inserite per coprirne l’effettiva natura. Invero, la motivazione della sentenza d’appello raggiunge globalmente il minimum costituzionale, e il motivo in realtà è diretto a criticare in termini fattuali le attività che l’attuale ricorrente, ad avviso appunto del giudice di merito, avrebbe svolto per la società controricorrente, onde patisce una evidente inammissibilità, o tutt’al più, in riferimento alla denuncia attinente alla conformazione motivazionale, manifestamente infondata. 6.1Il sesto motivo, indicato come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della pronuncia per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa decisione su motivo d’appello. Si sostiene che con apposito motivo d’appello l’attuale ricorrente avrebbe “dimostrato l’insussistenza del nesso di causalità tra l’omesso rinvio del modello CVS ed il recupero delle somme effettuato dall’Agenzia delle Entrate” mediante le cartelle de quibus. Viene al riguardo trascritta un’ampia porzione della censura (pagine 23-27) per ribadire che “la censura … aveva dimostrato”, e identificando l’oggetto della dimostrazione nella connessione delle richieste dell’Agenzia delle Entrate con mancato rinvio del modello CVS. Il che sarebbe “alla luce di tre dati di fatto inconfutabilie facilmente verificabili dal Giudice di secondo grado”, sui quali dati argomenta poi il resto del motivo. 6.2 Ancora una volta, il motivo è palesemente fattuale, in quanto è diretto a far condividere al giudice di legittimità quello che era stato addotto nel motivo d’appello -del quale viene inserito un ampio assemblaggio, per di più -, e quindi a perseguire un terzo grado di merito che disattenda la valutazione del compendioprobatorio compiuto dal giudice d’appello stesso. Ne consegue una evidente inammissibilità. 7.1 Il settimo motivo, ancora indicato come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. Si afferma che “controparte avrebbe dovuto comprovare le proprie affermazioni attraverso la produzione in giudizio non solo di tutte e tre le cartelle di pagamento richiamate nell’atto di citazione, ma anche dei relativi avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, degli avvisi di liquidazione e degli avvisi di recupero”: e di ciò nulla sarebbe stato prodotto tranne una cartella di pagamento. Inoltre controparte “avrebbe dovuto anche provare - attraverso idonea documentazione -che i codici indicati nella cartella di pagamento allegata e negli estratti di ruolo prodotti riguardassero proprio ipotesi di recupero del credito d’imposta per mancato rinvio del modello CVS ”, prova da effettuarsi “non certo attraverso fumose dichiarazioni volte ad avviare ed alimentare infondati ed inammissibili ragionamenti presuntivi, ma attraverso le apposite circolari e/o risoluzioni che l’Agenzia delle Entrate ha emanato” e che avrebbero dovuto essere “le uniche fonti, in quanto dirette, per la prova dell’esistenza del nesso di causalità”. Si argomenta poi sulla pretesa assenza di ogni valenza probatoria negli estratti di ruolo - che invece il giudice d’appello avrebbe riconosciuto - per concludere che sono stati conseguentemente violati gli articoli indicati nella rubrica del motivo. 7.2 Anche questo motivo è palesemente inammissibile, perché, a ben guardare, ancora una volta estrapolando soltanto una parte del compendio probatorio, è diretto a dimostrare che l’accertamento di fatto non è stato adeguatamente compiuto, come in un terzo grado di merito, non essendo quindi fondatamente denunciabili come violati né gli articoli 115 e 116 c.p.c. (per cui si rimanda, peraltro ad abundantiam, a quanto già evidenziato in ordine al primo motivo) né l’articolo 2697 c.c. (non potendosi d’altronde ravvisare alcuna violazione della ripartizione degli oneri probatori). Peraltro, ictu oculiil giudice d’appello ha fornito - si nota meramente ancora ad abundantiam- un complesso di elementi fattuali per ricostruire quanto avvenuto e in particolare l’attività come commercialista dell’attuale ricorrente, rispetto al quale complesso quel che viene addotto non potrebbe neppure ricondursi - con notevole sforzo, in quanto come appena notato si tratta di una censura diretta - all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., che peraltro, nel caso in esame, avendo in parte quail giudice d’appello confermato, non sarebbe applicabile ex articolo 348 ter c.p.c. Sotto tutti i profili, dunque, il motivo non raggiunge l’ammissibilità. 8.1L’ottavo motivo, che si dichiara ancora imperniato sul nesso di causalità, imputa di nuovo alla sentenza, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., un radicale difetto motivazionale ex articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.: motivazione inesistente o apparente. Dal testo della sentenza non emergerebbe “attraverso quale iter logico - argomentativo la Corte d’appello sia approdata, nonostante le contrarie evidenze ricavabili dai predetti estratti di ruolo, alla conclusione della sussistenza del nesso eziologico”; la motivazione, in effetti, non consentirebbe alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (si invocano SS.UU. 22232/2016 e 16599/2016) che si sarebbe “appiattito” a quello del giudice precedente, aderendovi in modo passivo. 8.2 La censura ha per obiettivo la motivazione della sentenza impugnata , la quale, però, come già sopra si è rilevato, ictu oculi raggiunge il livello costituzionalmente necessario,né, d’altronde, è affetta da contraddittorietà che ne impediscano la comprensione. Il motivo è dunque manifestamente infondato.9.1 Il nono motiv o, ancora dichiarandosi attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 345, terzo comma, c.p.c. Osserva il ricorrente che già nel settimo motivo si era rappresentato che “l’onere della prova del nesso causale gravava su controparte”. L’onere non sarebbe stato adempiuto “non essendo stati, tra l’altro, prodotti in giudizio i documenti contenenti le declaratorie di codici tributo indicati negli estratti ruolo”, sui quali il motivo argomenta richiamando altresì la circolare della Agenzia delle Entrate n. 35/E dell’8 luglio 2003 e la sua risoluzione n. 63/E del 14 marzo 2003 e sostenendo pure che, non avendone la sentenza fatta menzione, ciò, “unitamente all’affermazione con cui il Giudice di secondo grado ha escluso l’ammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in sede di gravame da parte appellante , induce a ritenere che la circolare e la risoluzione non siano state prese in considerazione”, avendoli la corte territoriale considerati documenti nuovi inammissibili ex articolo 345, terzo comma, c.p.c. E ciò a prescindere dal fatto che lo stesso giudice d’appello avrebbe potuto introdurre tali documenti se avesse disposto la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dalla difesa dell’attuale ricorrente e “inopinatamente respinta”. D’altronde “la circolare e la risoluzione - oltre ad esplicare il contenuto della cartella di pagamento e degli estratti di ruolo e, dunque, oltre a costituire documenti di necessario ausilio per il giudice - presentano anche natura normativa”,il che quindi li rende producibili in appello. L’allegazione di questi documenti sarebbe poi possibile perché di contenuto notorio, essendo pubblicati in siti liberamente e immediatamente consultabili, conosciuti dagli operatori di settore. 9.2 Il contenuto di questo motivo non merita alcun apprezzamento. In primo luogo, infatti, si dichiara che i documenti contenenti le declaratorie di codici tributo indicati negli estratti ruolo non sono stati prodotti, che la produzione avrebbe dovuto essere effettuata da controparte e che senza tale produzione non sarebbe stato provato il nesso di causalità fra il comportamento dell’attuale ricorrente e i danni subiti dalla società. Si tratta, evidentemente, di una valutazionepuramente fattuale - solo quelle prove documentali avrebbero potuto provare, prospetta il ricorrente -, ma anche apertamente illogica, in quanto non ci si trova in un ambito di necessaria prova legale, bensì di libero convincimento, onde tale produzione di per sé non era indispensabile. In secondo luogo, si “sposta l’attenzione” su altri elementi documentali, cioè, come si è visto, una circolare e una risoluzione della Agenzia delle Entrate, rilevando che non sono menzionati nella sentenza per dedurne che quindi la corte territoriale li avrebbe “ritenuti documenti nuovi non introducibili in appello”, così violando l’articolo 345, terzo comma, c.p.c. Èben difficile rinvenire la logica di questa argomentazione: il fatto che il giudice d’appello non abbia menzionato non si vede come possa significare che il giudice d’appello non abbia ammesso, considerato che il giudice non è obbligato a menzionare tutto quel che rientra nel compendio probatorio quando ricostruisce un suo iter motivazionale di accertamento. Segue una doglianza per mancata disposizione di consulenza tecnica d’ufficio, che è palesemente di natura fattuale. Della stessa natura è la successiva doglianza sulla natura di “necessario ausilio” della circolare e della risoluzione; non si vede poi quale rilievo in questa sede abbia la reperibilità subito dopo addotta di tali documenti. Tutto il motivo dunque non merita accoglimento. 10.1Il decimo motivo, presentato ancora come attinente al nesso di causalità, denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1, primo comma, lettera a), d.l. 12 novembre 2002 n. 253 e 62, primo comma, lettera a), l. 27 dicembre 2002 n. 289. Il motivo prende le mosse dall’asserto del compimento di determinati accertamenti: “l’inesistenza di un contratto di prestazione d’opera intellettuale”, il mancato compimento da parte del ricorrente della “operazione di compensazione del credito d’imposta per cui è causa” e “l’inconfigurabilità di un nesso causale tra mancato invio del modello CVS ed il danno l amentato da controparte”.Ne conseguirebbe che controparte, dal 13 novembre 2002 al 10 aprile 2000, “non poteva inoltre vantare il diritto al credito d’imposta”, avendo il giudice d’appello “erroneamente affermato che il recupero delle somme recate nella cartella e negli estratti di ruolo sia stato determinato dalla condotta negligente” del ricorrenteconsistita nel mancato invio, reputando dunque che “la società avesse diritto al credito d’imposta”. Per dimostrare che ciò sarebbe errato, si richiamano le norme indicate nella rubrica argomentando su di esse per negare la possibilità della compensazione dei crediti d’imposta. 10.2 Anche questo motivo, nonostante la sua apparenza, ha in realtà natura fattuale, in quanto, oltre ad affermare nel suo avvio i pretesi accertamenti che confliggono con quanto dichiarato dal giudice di merito, applica poi la normativa invocata nella rubrica sulla base, ovviamente necessaria, di un relativo accertamento di fatto dei suoi presupposti, che non può però essere compiuto e, quindi, verificato nella sua fondatezza o meno dal giudice di legittimità. 11. Il ricorso principale merita pertanto il rigetto. 12.1.1Il ricorso incidentale, nel suo primo motivo, denuncia, senza rapportarlo ad alcuno dei parametri dell’articolo 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 112, 115 e 345 c.p.c. per avere il giudice d’appello ridotto il risarcimento dovuto da controparte alla ricorrente, da euro 62.798,76 oltre accessori ad euro 48.059,06 oltre accessori. Si riporta un passo della motivazione che sorregge tale decisione sostenendo che sarebbero stati violati gli articoli appena citati perché la corte territoriale avrebbe valutato “argomentazioni mairitualmente formulate in primo grado” e quindi anche “fatti e circostanze mai rese oggetto di eventuale contestazione e/o allegazione in primo grado”. Come sarebbe evincibile dalla esposizione della vicenda nel ricorso, il commercialista avrebbe soltanto contestato l’esistenza, al giugno 2001, di un rapporto professionale con la società, senza però mai tempestivamente contestare “la non riconducibilità del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate (come portato dalle cartelle esattoriali in atti) al mancato inoltro del modello CVS” e dunque al nesso causale tra quest’ultimo e il danno, il quantumdel danno e “la valenza e contenuto della documentazione prodotta dall’attrice a fondamento dell’azione risarcitoria”, in particolare le somme da essa versate come corrispondenti alle cartelle esattoriali dall’attrice stessa prodotte. Solo nel terzo motivo d’appello il commercialista, quale appellante, avrebbe per la prima volta contestato il nesso causale tra il danno e il mancato invio e quindi anche il quantumdel danno. Segue a queste affermazioni la trascrizione di una parte dell’atto d’appello (ricorso incidentale, pagine 25-29), per concludere che il gravame aveva introdotto un novum, che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio e reputare inammissibile. 12.1.2 Il motivo è privo di autosufficienza. La ricorrente, infatti, per dimostrare la sussistenza di un novum introdotto in appello, non riesce a dota re di autosufficienza, appunto, il motivo esclusivamente con la trascrizione di una parte del terzo motivo d’appello del commercialista, dovendo invece, per dimostrare la natura nuova delcontenuto di tale motivo d’appello, consentire un raffronto adeguato con il contenuto della comparsa di risposta in primo grado del commercialista stesso. Al riguardo, nel motivo (pagina 24) la ricorrente si limita a rimandare ad una - non comprensibile/identificabile - “superiore trattazione” e al “contenuto della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio” che dichiara di depositare. In primis, è evidente che il deposito dell’atto non ha effetto di fornire l’autosufficienza, perché quest’ultima, come chiaramente esprime l’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., esige non solo l’indicazione dell’atto, ma anche una rappresentazione del suo contenuto che consenta al giudice di legittimità di conoscere in modo adeguato quel che viene denunciato, senza che occorra aggiungere la consultazione di atti ulteriori. Considerata anche la recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. 1, 28 ottobre 2021 n. 55064, Succi e altri c. Italia (la quale peraltro, in relazione all’articolo 6 CEDU, non ha in effetti censurato il principio di autosufficienza del ricorso, bensì ha riconosciuto che tale autonomia “mira a semplificare l’attività della Corte di cassazione e a garantire al tempo stesso la certezza (sècuritè) giuridica e la buona amministrazione della giustizia” –così si esprime al § 75; e cfr. pure § 78-79 -; al riguardo v. Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2022 n. 7186 e S.U. ord. 18 marzo 2022 n. 8950), è il caso infatti di ricordare che il requisito configurato dall’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. per il ricorso costituisce, secondo una classica definizione, un requisito di contenuto-forma, in quanto è diretto a garantire al giudice di legittimità una chiara e integrale cognizione del fatto sostanziale da cui è sorta la controversia e altresì del fatto processuale, senza che occorra attingere ad altre fonti o ad altri atti, rendendo così realmente autosufficiente/autonomo il ricorso (v. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, e sulla sua linea, ex plurimis, Cass. sez. 3, 8 luglio 2014 n. 15478, Cass. sez. 6-3, 2 agosto 2016 n. 16103, Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 13312; e cfr. pure S.U. 17 luglio 2009 n. 16628, S.U. 11 aprile 2012 n. 5698, S.U. ord. 24 febbraio 2014 n. 4324 e S.U. 22 maggio 2014 n. 11308). Il ricorso, pertanto, attraverso l’autosufficienza non viene “protetto” mediante uno strumento di formalismo, bensì viene conformato in modo inequivoco e funzionale, così da rendere completamente comprensibile il suo contenuto; e da ciò deriva, per agevole logica, che l’assenza di tale requisito appunto di forma/contenuto depriva il ricorso della sua ontologica conformazione di strumento di denuncia al giudice di legittimità di quanto è avvenuto e di quel che costituirebbe violazione conseguente di legge, così impedendogli di veicolare il suo obiettivo per arrestarlo invece nella negativa figura della inammissibilità. Quel che, nel caso in esame, il ricorso incidentale consente di conoscere in ordine al contenuto della comparsa di risposta di primo grado, allora, si riduce (con una notevole mancanza di proporzione rispetto a quanto era stato subito p rim a esposto nelle pagine 1-3 riguardo al contenuto della citazione, si nota per inciso) a poche righe: il commercialista avrebbe dedotto “unicamente” che “alla data cui si riferiscono i fatti … il rapporto professionale con la società attrice si era già concluso”, che non lui, bensì l’amministratore della società aveva effettuato la compensazione del credito e che la società dopo il giugno 2001 non gli aveva conferito alcun mandato professionale (ricorso, pagine 3-4). 12.1.3 A questa esposizione ictu oculiassolutamente insufficiente fa seguito una sorta di - estremamente concisa anche questa - “traduzione” a pagina 4: “Il convenuto, in altri termini, non contestava affatto -il diritto dell’attore di fruizione del beneficio della deduzione in compensazione del credito d’imposta di cui alla L. 388/2000; -la sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra il danno economico dedotto sofferto da parte attrice e il mancato inoltro del modello CVS (quale requisito necessario ai fini della fruizione del sistema di fruizione del credito di imposta di cui alla L. 388/2000); -l’ammontare del danno lamentato da parte attrice oggetto della azionata domanda risarcitoria”. La prima parte, come già si è detto, è un esempio evidente di carenza di autosufficienza; questaseconda parte non la integra, in quanto rappresenta, a ben guardare, in parte una ripetizione di quanto già prospettato, e in parte argomentazioni inserite appunto dalla ricorrente. Il motivo, in conclusione, risulta inammissibile per quanto rilevato, assorbito ogni altro profilo. 12.2.1 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ancora per avere il giudice d’appello ridotto il quantum risarcitorio riconosciuto dal primo giudice. Per contrastarlo si inseriscono fotocopie di documenti (due delle cartelle coinvolte) argomentando in termini di calcolo. 12.2.2 Si tratta di un motivo palesemente inammissibile, in quanto diretto ad una modifica dell’esito di merito, come se il giudice di legittimità potesse svolgere un secondo appello. Inoltre, non è sostenibile in una siffatta denuncia la rappresentazione di una violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per quanto già è stato evidenziato a proposito del primo motivo del ricorso principale.12.3.1 Il motivo attinente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] lamenta nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c. Si trascrive uno stralcio della motivazione della sentenza, attinente proprio alla posizione del Rizzo, per sostenere appunto la violazione dei suddetti articoli per alcuni elementi che la stessa ricorrente, quale attrice in primo grado, avrebbe affermato in citazione quanto alla responsabilità di lui, richiamando altresì due passi dalla sentenza di primo grado, per concludere che, nel suo appello incidentale, il Rizzo, “come evincibile dal testuale contenuto dell’appello avversario (che qui si deposita ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art.369 c.p.c. quale all.3 al fascicolo di cassazione)”, non avrebbe impugnato sulla parte in cui il primo giudice aveva affermato che egli “pur prospettando la possibilità di presentare domanda di rateizzazione del debito della società non aveva poi in effetti fatto nulla”. La responsabilità del Rizzo sarebbe stata dunque già coperta dal giudicato, con conseguente nullità della pronuncia d’appello. 12.3.2 Esattamente come per il primo motivo del ricorso incidentale, anche questo motivo non è dotato di autosufficienza, non potendosi qualificare tale un globale rinvio ad un atto allegato al ricorso, in un quadro in cui la ricorrente si limita ad affermare che dal contenuto dell’appello era “evincibile” quel che essa adduce. Il ricorso incidentale risulta quindi inammissibile. Tra i ricorrenti, per la reciproca soccombenza, devedisporsi compensazione delle spese; non essendosi costituito il Rizzo non vi è luogo di condanna della ricorrente incidentale a rifondergli spese. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta
Sentenza Cassazione n. 23644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris