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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36862/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34826/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultimo, sito in Roma, via XX settembre, 3 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M., in persona del legale rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Padova, largo Europa, 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3003 /201 9 , depositata il18 luglio 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:PERSONA] s.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositatail 18 luglio 2019, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di nullità delmarchio «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M., di contraffazione del proprio marchio «[OSCURATO:PERSONA]» e di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, oltre alla inibitoria della prosecuzione del marchioe alla pubblicazione della sentenza; - la C orte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto tali domande sul fondamento della non confondibilità dei marchi in esame– di cui quello dell’attrice denominativo , mentre quello della convenuta composto dai due termini «Maison» e « Martina » all’interno di un simbolo stilizzato di pelle di animale –avuto riguardo al fatto che l’unico elemento in comune, rappresentato dalla parola «Martina»,non spiccava tra gli altri elementi, nonché alla diversità dei prodotti commercializzaticon tali segni; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’attrice , escludendo la confondibilità dei segni in oggettoall’esito di un esame condotto in via globale e sintetica, in ragione della diversa connotazione che i termini «La»e «Maison» conferivano ai segni in oggetto: il primo termine dava luogo ad un insieme particolare e unico rappresentato dal segno « [OSCURATO:PERSONA]», facilmente individuabile dai consumatori sotto il profilo grafico e fonetico, e consentiva di distanziare il marchio dal riferimento al nome proprio femminile; il secondo termine caratterizzava il segno non solo dal punto di vista grafico e fonetico, ma anche concettuale, evocando le casa di moda francesi e, dunque, attrib uendo al segno medesimo una diversa valenza semantica eun differente significato; - ha , inoltre, escluso che il marchio dell’attrice potesse essere qualificato quale marchio celebre, in quanto non aveva raggiunto un livello di notorietà tale da ritenere che il consumatore medio associasse automaticamente una valutazione di qualità in ordine a esso, per cui privo di pregio era (anche) il motivo di gravame fondato sulla violazione dell’art. 12, lett. e), cod. prop. ind.; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M.; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata effettuato il giudizio di confondibilità dei marchi in oggetto all’esito di una valutazione unitaria e di insieme degli elementi di essi, benché, avendo riconosc iuto la natura di marchi o complesso del segno della odierna controricorrente, avrebbe dovuto condurre tale giudiziosecondo il criterio della valutazione atomistica, in relazione a ciascuno degli elementi del segno medesimo dotat i di capacità caratterizzante; - lamenta, inoltre, l’errore in cui la Corte di appello sarebbe incorsa laddove ha escluso che il patronimico «Martina», inserito nel marchio della convenuta, costituisse il cuore del marchio; -il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile ; - pur in assenza di una puntuale indivuazione da parte della Corte di appello della tipologia del marchio contestato, deve convenirsi con la ricorrente nel senso di ritenere che lo stesso sia statoqualificato quale marchio complesso, avendo il giudice di merito accertato che lo stesso era composto da una parte denominativa e da una parte figurativa al cui interno la componente denominativa si inseriva; -come noto, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, in quanto in tale segno manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme(cfr. Cass.18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 3 dicembre 2010, n, 24620); -in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme( Corte Giust.

UE 18 settembre 2014, C - 308/13 P e C - 309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust.

UE3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust.

UE12 giugno 2007, C ‑ 334/05 P, UAMI/Shaker ; in tal senso, anch e, più recentemente, Trib.

UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO -CKL Holdings); -ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componentie, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza p ossa essere affidata al solo esame di tali componenti; - coerente con tale conclusione si presenta il precedente di questa Corte,invocato dalla ricorrente, rappresentato dalla sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2013, la quale ha affermato la doverosità di condurre la valutazione di confondibilità dei marchi complessi muovendo dall’esame comparativo dell’elemento o degli elementi cui è affidata la forza distintiva (cd. cuore), ossia in modo analitico, sul fondamento del carattere dominante di tali elementi edella trascurabilità degli elementi privi di una capacità caratterizzante; - in applicazione d e i riferiti principi è stato afferma to che l’inclusione nel marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione di tale marchio, a meno che il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente e tali elementi comporti no un'alterazione sostanziale del suo significato, in consider azione della debole capacità distintiva dell’elemento comune (cfr. Cass. 11 aprile 2019, n. 10205; Cass. 5 marzo 2019, n. 6385; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 30 novembre 2017, n. 28818); - orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l’elemento comune, rappresentato dalla parola «Martina», non fosse dotato di capacità distintiva forte, in ragione della genericità del termine, costituente in Italia un nome proprio femminile, e che il segno dell’attrice assumeva una capacità distintiva particolarmente fortesolo nella considerazione unitaria –anche sotto il profilo fonetico – dei due termini che lo componevano; - quanto al segno della convenuta, premessa la trascurabilità dell’elemento figurativo, ha osservato che l’elemento caratterizzante – e, in quanto tale, dominante –era rappresentato dal termine «Maison», che conferiva al segno medesimo «una connotazione completamente diversa» non solo dal punto di vista grafico e fonetico, ma anche concettuale; - ciò posto, deve concludersi, in primo luogo, che la Corte, diversamente da quanto dalla stessa affermato, ha effettuato il giudizio sulla confondibilità del segno contestato in m odo analitico, ossia mediante l’esame comparativo degli elementi dominanti dei marchi complessi, in modo coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale; -in secondo luogo, ha fatto corretta applicazione di tal i principi, nella parte in cui ha ritenuto che l’elemento comune dei due segni avesse una debole capacità distintiva e, al contempo, che l’elemento dominante del marchio della convenuta – non presente nel segno dell’attrice –fosse dotato di una forza distintiva idonea a differenzia rlo da quello precedente, comportando un'alterazione sostanziale del suo significato; -sul punto, non concludente è l’allegazione della ricorrente in ordine al fatto che l’elemento comune due segni fosse rappresentato dal termine «Martina» cui, in quanto patronimico, non poteva negarsi capacità distintivae ruolo di elemento dominante del marchio dalla medesima registrato; - si evidenza, infatti, che la selezione degli elementi dominanti di un segnoai fini della valutazione di novità di quello segno concorrente e/o della valutazione della somiglianza degli stessi, così come il riconoscimento di una maggiore o minore capacità distintiva, è attività rimessa al giudice di merito, il cui risultato è insindacabile in questa sede; - sotto altro aspetto , si osserva che quand’anche il comune termine «Martina»venisse percepito dai consumatori quale termine indicativo del soggetto da cui provengono i prodotti commercializzati –e, dunque, dell’origine degli stessi –, ciò non determina di per sé che a tale elemento debba riconoscersi una posizione distintiva autonoma nell’ambito del segno, in quanto la constatazione di una siffatta posizione può fondarsi solo su un esame dei complessi dei fattori pertinenti (cfr., sia pure con riferimento al cognome, Corte Giust.

UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust.

UE24 giugno 2010, C-51/09 P, Becker / [OSCURATO:PERSONA];vedi anche, più recentemente, Trib.UE 9 maggio 2019, T-358/18, J. [OSCURATO:PERSONA] v EUIPO –Codorníu); - inoltre, un elemento di un segno composto non mantiene una posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l’altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente (cfr.

Corte Giust.

UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust. 8 maggio 2014, C-591/12 P, Bimbo / UAMI ); - è ciò che la Corte di appello ha accertato nel caso in esame, evidenziando che l’accostamento dei termini « La » e « Martina » costituivano, secondo la percezione del consumatore, « un tutt’uno inscindibile», in quanto « insieme particolare e unico » , distinto si a foneticamente, sia concettualmente dal mero riferimento al nome femminile; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 cod. prop. ind., per aver la Corte di appello attribuito capacità distintiva all’articolo «La», presente nel proprio segno, e, al contempo, ritenuto che la parola «Martina», integrante tale segno, presentasse carattere generico in quanto nome proprio femminile, senza valutare tale aspetto con riferimento ai prodotti e servizi contrassegnati dal segno; - il motivo è in ammissibile in quanto muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata; -quest’ultima ha riferito la capacità distintiva «particolarmente forte » all’articolo «La», presente nel marchio dell’attrice, non già al termine in sé considerato, ma al ruolo dallo stesso svolto all’interno del marchio medesimo, in quanto idoneo a caratterizzare il riferimento successivo al termine «Martina», in modo da determinare l’allontanamento, anche concettuale, dal mero riferimento al nome femminile e attribuire al segno una spiccata capacitàdistintiva; -ha, dunque, inteso, sottolineare la funzione dell’articolo in questione di connotare in modo particolarmente distintivo il secondo termine cui è associato nel marchio, tale da dare luogo ad un’espressione grafica e concettuale dotat a di un autonomo significato, diverso da quello proprio dei singoli termini che lo compongono , singolarmente considerati; - con il terzo motivo si duole del la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. e), cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata escluso che il marchio « [OSCURATO:PERSONA] » potesse essere qualificato quale marchio di rinomanza in ragione del fatto che non fosse dotato della necessaria celebrità, erroneamente assimilando il marchio rinomato a quello celebre; -il motivo è inammissibile; -la protezione riconosciuta ai marchi che godono di notorietà consiste nel consentire aititolari di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio senza giusto motivo un segno identico o simile – tanto per prodotti o servizi simili, quanto per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali tali marchi sono registrati– che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detti marchi o arrechi pregiudizio agli stessi (cfr.

Corte Giust.

UE, 20 luglio 2017, C- 93/16, Ornua; Corte Giust.

UE22 settembre 2011, C ‑ 323/09, Interflora e [OSCURATO:PERSONA]); - la tutela accordata al marchio rinomato comporta , dunque, che la stessa si estende anche al caso di prodotti o servizi non affini e prescinde dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (così, Cass. 7 ottobre 2021, n. 27217; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26000); -è, quindi, subordinata alla sussistenza di tre co ndizioni, vale a dire, in primo luogo, all’esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, al rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (così, Corte Giust.

UE, 4 marzo 2020, C-155/18P, [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO ); -orbene, avuto riguardo ai richiamati principi, deve concludersi che la doglianza della ricorrente è priva della necessaria specificità, in quanto priva dell’indicazione delle circostanze di fattoespressive dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, tale per cui ilpubblico interessato li abbia messi o abbia potuti metter li in relazione stabilendo un collegamento tra gli stessi,quand'anche non confondendoli ; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le s pese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34826/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studiodi quest’ultimo, sito in Roma, via XX settembre, 3 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M., in persona del legale rappresentant e pro tempore , rappresentat a e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Padova, largo Europa, 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3003 /201 9 , depositata il18 luglio 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: marchio - la [OSCURATO:PERSONA] s.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositatail 18 luglio 2019, di reiezione dell’appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di nullità delmarchio «[OSCURATO:PERSONA]», di titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M., di contraffazione del proprio marchio «[OSCURATO:PERSONA]» e di condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, oltre alla inibitoria della prosecuzione del marchioe alla pubblicazione della sentenza; - la C orte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto tali domande sul fondamento della non confondibilità dei marchi in esame– di cui quello dell’attrice denominativo , mentre quello della convenuta composto dai due termini «Maison» e « Martina » all’interno di un simbolo stilizzato di pelle di animale –avuto riguardo al fatto che l’unico elemento in comune, rappresentato dalla parola «Martina»,non spiccava tra gli altri elementi, nonché alla diversità dei prodotti commercializzaticon tali segni; - ha, quindi, disatteso il gravame dell’attrice , escludendo la confondibilità dei segni in oggettoall’esito di un esame condotto in via globale e sintetica, in ragione della diversa connotazione che i termini «La»e «Maison» conferivano ai segni in oggetto: il primo termine dava luogo ad un insieme particolare e unico rappresentato dal segno « [OSCURATO:PERSONA]», facilmente individuabile dai consumatori sotto il profilo grafico e fonetico, e consentiva di distanziare il marchio dal riferimento al nome proprio femminile; il secondo termine caratterizzava il segno non solo dal punto di vista grafico e fonetico, ma anche concettuale, evocando le casa di moda francesi e, dunque, attrib uendo al segno medesimo una diversa valenza semantica eun differente significato; - ha , inoltre, escluso che il marchio dell’attrice potesse essere qualificato quale marchio celebre, in quanto non aveva raggiunto un livello di notorietà tale da ritenere che il consumatore medio associasse automaticamente una valutazione di qualità in ordine a esso, per cui privo di pregio era (anche) il motivo di gravame fondato sulla violazione dell’art. 12, lett. e), cod. prop. ind.; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Massarotto G. e Zanta M.; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. d), cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata effettuato il giudizio di confondibilità dei marchi in oggetto all’esito di una valutazione unitaria e di insieme degli elementi di essi, benché, avendo riconosc iuto la natura di marchi o complesso del segno della odierna controricorrente, avrebbe dovuto condurre tale giudiziosecondo il criterio della valutazione atomistica, in relazione a ciascuno degli elementi del segno medesimo dotat i di capacità caratterizzante; - lamenta, inoltre, l’errore in cui la Corte di appello sarebbe incorsa laddove ha escluso che il patronimico «Martina», inserito nel marchio della convenuta, costituisse il cuore del marchio; -il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile ; - pur in assenza di una puntuale indivuazione da parte della Corte di appello della tipologia del marchio contestato, deve convenirsi con la ricorrente nel senso di ritenere che lo stesso sia statoqualificato quale marchio complesso, avendo il giudice di merito accertato che lo stesso era composto da una parte denominativa e da una parte figurativa al cui interno la componente denominativa si inseriva; -come noto, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, in quanto in tale segno manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme(cfr. Cass.18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1249; Cass. 3 dicembre 2010, n, 24620); -in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme( Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C - 308/13 P e C - 309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust. UE3 settembre 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v Koipe; Corte Giust. UE12 giugno 2007, C ‑ 334/05 P, UAMI/Shaker ; in tal senso, anch e, più recentemente, Trib. UE 8 febbraio 2019, T-67/17, Serendipity e a./ EUIPO -CKL Holdings); -ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componentie, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza p ossa essere affidata al solo esame di tali componenti; - coerente con tale conclusione si presenta il precedente di questa Corte,invocato dalla ricorrente, rappresentato dalla sentenza n. 1249 del 18 gennaio 2013, la quale ha affermato la doverosità di condurre la valutazione di confondibilità dei marchi complessi muovendo dall’esame comparativo dell’elemento o degli elementi cui è affidata la forza distintiva (cd. cuore), ossia in modo analitico, sul fondamento del carattere dominante di tali elementi edella trascurabilità degli elementi privi di una capacità caratterizzante; - in applicazione d e i riferiti principi è stato afferma to che l’inclusione nel marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione di tale marchio, a meno che il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente e tali elementi comporti no un'alterazione sostanziale del suo significato, in consider azione della debole capacità distintiva dell’elemento comune (cfr. Cass. 11 aprile 2019, n. 10205; Cass. 5 marzo 2019, n. 6385; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 30 novembre 2017, n. 28818); - orbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l’elemento comune, rappresentato dalla parola «Martina», non fosse dotato di capacità distintiva forte, in ragione della genericità del termine, costituente in Italia un nome proprio femminile, e che il segno dell’attrice assumeva una capacità distintiva particolarmente fortesolo nella considerazione unitaria –anche sotto il profilo fonetico – dei due termini che lo componevano; - quanto al segno della convenuta, premessa la trascurabilità dell’elemento figurativo, ha osservato che l’elemento caratterizzante – e, in quanto tale, dominante –era rappresentato dal termine «Maison», che conferiva al segno medesimo «una connotazione completamente diversa» non solo dal punto di vista grafico e fonetico, ma anche concettuale; - ciò posto, deve concludersi, in primo luogo, che la Corte, diversamente da quanto dalla stessa affermato, ha effettuato il giudizio sulla confondibilità del segno contestato in m odo analitico, ossia mediante l’esame comparativo degli elementi dominanti dei marchi complessi, in modo coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale; -in secondo luogo, ha fatto corretta applicazione di tal i principi, nella parte in cui ha ritenuto che l’elemento comune dei due segni avesse una debole capacità distintiva e, al contempo, che l’elemento dominante del marchio della convenuta – non presente nel segno dell’attrice –fosse dotato di una forza distintiva idonea a differenzia rlo da quello precedente, comportando un'alterazione sostanziale del suo significato; -sul punto, non concludente è l’allegazione della ricorrente in ordine al fatto che l’elemento comune due segni fosse rappresentato dal termine «Martina» cui, in quanto patronimico, non poteva negarsi capacità distintivae ruolo di elemento dominante del marchio dalla medesima registrato; - si evidenza, infatti, che la selezione degli elementi dominanti di un segnoai fini della valutazione di novità di quello segno concorrente e/o della valutazione della somiglianza degli stessi, così come il riconoscimento di una maggiore o minore capacità distintiva, è attività rimessa al giudice di merito, il cui risultato è insindacabile in questa sede; - sotto altro aspetto , si osserva che quand’anche il comune termine «Martina»venisse percepito dai consumatori quale termine indicativo del soggetto da cui provengono i prodotti commercializzati –e, dunque, dell’origine degli stessi –, ciò non determina di per sé che a tale elemento debba riconoscersi una posizione distintiva autonoma nell’ambito del segno, in quanto la constatazione di una siffatta posizione può fondarsi solo su un esame dei complessi dei fattori pertinenti (cfr., sia pure con riferimento al cognome, Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust. UE24 giugno 2010, C-51/09 P, Becker / [OSCURATO:PERSONA];vedi anche, più recentemente, Trib.UE 9 maggio 2019, T-358/18, J. [OSCURATO:PERSONA] v EUIPO –Codorníu); - inoltre, un elemento di un segno composto non mantiene una posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l’altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un’unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente (cfr. Corte Giust. UE 18 settembre 2014, C-308/13 P e C-309/13 P, [OSCURATO:PERSONA] / UAMI; Corte Giust. 8 maggio 2014, C-591/12 P, Bimbo / UAMI ); - è ciò che la Corte di appello ha accertato nel caso in esame, evidenziando che l’accostamento dei termini « La » e « Martina » costituivano, secondo la percezione del consumatore, « un tutt’uno inscindibile», in quanto « insieme particolare e unico » , distinto si a foneticamente, sia concettualmente dal mero riferimento al nome femminile; -con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 13 cod. prop. ind., per aver la Corte di appello attribuito capacità distintiva all’articolo «La», presente nel proprio segno, e, al contempo, ritenuto che la parola «Martina», integrante tale segno, presentasse carattere generico in quanto nome proprio femminile, senza valutare tale aspetto con riferimento ai prodotti e servizi contrassegnati dal segno; - il motivo è in ammissibile in quanto muove da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata; -quest’ultima ha riferito la capacità distintiva «particolarmente forte » all’articolo «La», presente nel marchio dell’attrice, non già al termine in sé considerato, ma al ruolo dallo stesso svolto all’interno del marchio medesimo, in quanto idoneo a caratterizzare il riferimento successivo al termine «Martina», in modo da determinare l’allontanamento, anche concettuale, dal mero riferimento al nome femminile e attribuire al segno una spiccata capacitàdistintiva; -ha, dunque, inteso, sottolineare la funzione dell’articolo in questione di connotare in modo particolarmente distintivo il secondo termine cui è associato nel marchio, tale da dare luogo ad un’espressione grafica e concettuale dotat a di un autonomo significato, diverso da quello proprio dei singoli termini che lo compongono , singolarmente considerati; - con il terzo motivo si duole del la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, primo comma, lett. e), cod. prop. ind., per aver la sentenza impugnata escluso che il marchio « [OSCURATO:PERSONA] » potesse essere qualificato quale marchio di rinomanza in ragione del fatto che non fosse dotato della necessaria celebrità, erroneamente assimilando il marchio rinomato a quello celebre; -il motivo è inammissibile; -la protezione riconosciuta ai marchi che godono di notorietà consiste nel consentire aititolari di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio senza giusto motivo un segno identico o simile – tanto per prodotti o servizi simili, quanto per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali tali marchi sono registrati– che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detti marchi o arrechi pregiudizio agli stessi (cfr. Corte Giust. UE, 20 luglio 2017, C- 93/16, Ornua; Corte Giust. UE22 settembre 2011, C ‑ 323/09, Interflora e [OSCURATO:PERSONA]); - la tutela accordata al marchio rinomato comporta , dunque, che la stessa si estende anche al caso di prodotti o servizi non affini e prescinde dall'accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l'esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo (così, Cass. 7 ottobre 2021, n. 27217; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26000); -è, quindi, subordinata alla sussistenza di tre co ndizioni, vale a dire, in primo luogo, all’esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, al rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (così, Corte Giust. UE, 4 marzo 2020, C-155/18P, [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO ); -orbene, avuto riguardo ai richiamati principi, deve concludersi che la doglianza della ricorrente è priva della necessaria specificità, in quanto priva dell’indicazione delle circostanze di fattoespressive dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, tale per cui ilpubblico interessato li abbia messi o abbia potuti metter li in relazione stabilendo un collegamento tra gli stessi,quand'anche non confondendoli ; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le s pese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 36862/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris