Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:F:2012:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’UNIONE EUROPEA
3 agosto 2012 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Insussistenza – Spese giudiziarie – Articolo 94 del regolamento di procedura»
Nel procedimento F‑57/12 R,
avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile
al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistito da A. [OSCURATO:PERSONA], avvocato,
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 28 maggio 2012, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, di sospendere
l’esecuzione, in primo luogo, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea con cui è stata respinta la sua domanda del 19 ottobre
2011 intesa al pagamento della somma di EUR 1 661, illegittimamente decurtata, a suo avviso, dalle sue indennità di invalidità,
in secondo luogo, della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto del reclamo contenuto nella sua lettera del
20 ottobre 2011, in terzo luogo, di qualsivoglia decisione in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha detratto la somma di EUR 1 661
dalle sue indennità di invalidità per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011.
Fatti
2
Il ricorrente è un ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] che percepisce da quest’ultima un’indennità di invalidità.
3
Con ordinanza del 7 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (F‑3/08), il Tribunale ha condannato il ricorrente a versare la somma
di EUR 1 000 al Tribunale in forza dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura in ragione del carattere manifestamente
ingiustificato del suo ricorso in tale causa. In forza della medesima disposizione e con ordinanza del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(F‑102/08), il Tribunale ha nuovamente condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 500 al Tribunale visto il carattere
parimenti ingiustificato di tale altro ricorso.
4
Rimasti senza esito i solleciti della cancelleria del Tribunale a versare le somme sopra menzionate, il servizio della contabilità
della Corte di giustizia dell’Unione europea ha inviato al ricorrente, in data 8 ottobre 2010, una lettera in cui l’informava
che avrebbe proceduto al recupero dei crediti in questione mediante compensazione con le somme dovutegli a qualsiasi titolo
dall’Unione europea. Nella medesima lettera, detto servizio ha parimenti avvisato il ricorrente che avrebbe eventualmente
proceduto al recupero mediante esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
della [OSCURATO:PERSONA], del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio
che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), come
modificato.
5
Nella prospettiva di operare la summenzionata compensazione, l’Ufficio di «gestione e di liquidazione dei diritti individuali»
(PMO) ha comunicato al ricorrente, con lettera del 31 marzo 2011, che l’importo complessivo di EUR 2 545,30 pari ai due crediti
della Corte di giustizia a titolo di spese giudiziarie, oltre a interessi di mora, sarebbe stato trattenuto sulla sua indennità
di invalidità, secondo uno scaglionamento in quattro rate di EUR 388,35 sulle mensilità da maggio a agosto 2011 e due rate
di EUR 495,95 sulle mensilità di settembre e ottobre 2011.
6
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la somma summenzionata di EUR 2 545,30 è stata trattenuta con le modalità indicate nella lettera del
PMO del 31 marzo 2011 e versata alla Corte di giustizia.
7
Il 19 ottobre 2011, il ricorrente ha proposto domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione
europea (in prosieguo: lo «Statuto») chiedendo, in sostanza, il risarcimento del preteso danno subito per effetto della decurtazione,
a suo avviso illegittima, della somma totale di EUR 1 661 prelevata dalla sua indennità di invalidità dei mesi da giugno a
settembre 2011.
8
Il 20 ottobre 2011, il ricorrente ha depositato un reclamo, ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, chiedendo l’annullamento
delle decisioni su cui si fondano le decurtazioni controverse e il versamento della somma di EUR 1 661.
9
Essendo rimasta senza risposta la domanda del 19 ottobre 2011, il ricorrente, ritenendo che il silenzio dell’amministrazione
costituisse rigetto implicito della domanda, ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA], il 28 febbraio 2012, un reclamo avverso tale rigetto
implicito.
10
Medio tempore, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), con decisione datata 20 febbraio 2012, aveva
respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 20 ottobre 2011. Il ricorrente ha accusato ricezione di tale rigetto il 26
marzo 2012.
11
Ritenendo che il silenzio osservato dall’amministrazione in ordine al suo reclamo del 20 ottobre 2011 costituisse rigetto
implicito del reclamo stesso, il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale, in data 28 maggio 2012, un ricorso di annullamento
di tale rigetto implicito, registrato con numero di ruolo F‑57/12, con acclusa la presente domanda di provvedimenti provvisori.
12
Con decisione del 15 giugno 2012, l’APN, richiamandosi alla sua decisione del precedente 20 febbraio, ha respinto il reclamo
del 28 febbraio 2012 in quanto irricevibile e infondato.
Procedimento e conclusioni delle parti
13
Con il ricorso F‑57/12, il ricorrente chiede, oltre all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto del
suo reclamo del 20 ottobre 2011, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua domanda del precedente
19 ottobre, l’annullamento di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulle sue indennità di invalidità nei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661 e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al
versamento di tale somma di EUR 1 661, oltre interessi di mora e una somma forfettaria di EUR 500.
14
Nella sua domanda di provvedimenti provvisori, il ricorrente chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] recante rigetto della sua domanda del 19
ottobre 2011;
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione recante rigetto del suo reclamo del 20 ottobre 2011;
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulle sue indennità
di invalidità nei mesi da giugno a settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661;
– adottare ogni altro provvedimento provvisorio.
15
[OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire le sue osservazioni scritte alla cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2012, chiede
che il giudice del procedimento sommario voglia:
– respingere la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente in quanto irricevibile e/o infondata;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
16
Ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia può, nelle cause sottoposte al suo esame, quando reputi
che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare altri provvedimenti
provvisori necessari.
17
Ai sensi, da un lato, dell’articolo 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo
7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura,
il presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli articoli 278 TFUE e 279 TFUE.
18
Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare,
in particolare, i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del
provvedimento provvisorio richiesto.
19
Secondo costante giurisprudenza, i presupposti relativi all’urgenza e all’apparente fondatezza della domanda (fumus boni juris)
sono cumulativi, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta qualora manchi uno di questi presupposti.
Spetta del pari al giudice del procedimento sommario procedere alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente
del Tribunale del 13 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑118/11 R, punto 17, e la giurisprudenza ivi richiamata).
20
Nell’ambito di tale valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed
è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni
in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di
analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza del 13 febbraio 2012 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. punto 18 e la giurisprudenza ivi richiamata).
21
Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.
22
Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma
di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti
richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente,
che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede
la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito del procedimento principale senza dover
subire un danno di tale natura (ordinanza del 13 febbraio 2012 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 20 e la giurisprudenza ivi
richiamata).
23
Nella specie, dall’esposizione dei fatti risulta che le ritenute controverse, di un importo complessivo di EUR 1 661 sulle
indennità di invalidità del ricorrente, sono state operate da giugno a settembre 2011, ragion per cui, a voler ritenere che
il ricorso inteso al loro annullamento sia ricevibile, le decisioni di cui il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione
avevano in ogni caso esaurito i loro effetti alla data di proposizione della domanda di provvedimenti provvisori il 28 maggio
2012. Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere dal Tribunale la declaratoria di sospensione dell’esecuzione è inammissibile
(v., ordinanza del presidente del Tribunale del 28 febbraio 2012, BK/[OSCURATO:PERSONA], F‑140/11 R, punto 29 e la giurisprudenza
ivi richiamata).
24
È pur vero che il ricorrente chiede parimenti al giudice del procedimento sommario di disporre «ogni altro provvedimento provvisorio».
Tuttavia, il ricorrente non fornisce spiegazioni idonee a chiarire in misura sufficiente tale capo della sua domanda, che
presenta, pertanto, carattere vago e impreciso. In assenza di più ampie precisazioni quanto al suo oggetto, una domanda di
tal genere non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, al quale
rinvia l’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento medesimo ed è, pertanto, irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del
presidente del Tribunale di primo grado del 2 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑422/03 R II,
punto 59).
25
In ogni caso, il ricorrente si limita a indicare che, in assenza della sospensione, «deriv[erebbe] [nei suoi confronti] un
danno grave ed irreparabile (...) le decurtazioni de quibus [essendo] tali da ridurre il [suo] reddito (…) al di sotto di
un livello minimo vitale, ergo da metterne in pericolo la sopravvivenza».
26
Poiché il ricorrente si limita in tal modo a semplici affermazioni, senza fornire alcun elemento di prova a loro sostegno,
non fornisce al giudice del procedimento sommario indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che
dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza
dei provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2012 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23 e la giurisprudenza
ivi richiamata, e ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑143/11 R, punto 17 e
la giurisprudenza ivi richiamata), mentre i risvolti economici risultano limitati.
27
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] espone – in termini verosimili – che il ricorrente percepisce mensilmente, a titolo di indennità
di invalidità, la somma netta di EUR 3 581,37, sicché non può ritenersi che le trattenute dallo stesso contestate produrrebbero
la conseguenza di ridurre il suo reddito al di sotto di un livello minimo vitale e di metterne in pericolo la sopravvivenza.
28
Anche la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito
relativo al fumus boni iuris o sulla ponderazione degli interessi presenti.
Sulle spese e sulle spese giudiziarie
29
Se è pur vero che, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza
che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide il procedimento principale, dal titolo secondo, capo ottavo,
del regolamento di procedura risulta che quest’ultimo attribuisce alla nozione di «spese» un senso ristretto e che le distingue
rispetto alle spese giudiziarie di cui all’articolo 94 del regolamento medesimo.
30
Orbene, a norma dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che
avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte
che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma
di EUR 2 000. Tale disposizione, non possedendo carattere restrittivo quanto alle circostanze in presenza delle quali il Tribunale
può essere esposto, ad opera di una parte, a spese che avrebbero potuto essere evitate, è applicabile all’esame di una domanda
di provvedimenti provvisori.
31
Nella specie, la presente domanda ha manifestamente assorbito ingiustificatamente le risorse del Tribunale. Da una parte,
infatti, le decisioni delle quali il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione avevano evidentemente esaurito i loro
effetti alla data di introduzione della domanda di provvedimenti provvisori e, come risulta dalle ordinanze relative a procedimenti
sommari menzionate al precedente punto 26, la sua attenzione era già stata attirata sulla necessità di fornire indicazioni
concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, al fine di valutare l’urgenza nell’adozione dei provvedimenti. D’altra
parte, nella presente domanda di provvedimenti provvisori il ricorrente ha omesso le informazioni relative alla ragione delle
trattenute controverse fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011,
decisione di cui aveva avuto conoscenza sin dal 26 marzo 2012, occultando in tal modo un elemento essenziale ai fini della
comprensione del contesto della controversia.
32
Pertanto, in considerazione del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere
al Tribunale un importo di EUR 1 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
33
Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre peraltro riservare la decisione sulle spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori del sig. [OSCURATO:PERSONA] è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 1 000.
3)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 agosto 2012
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.