Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:684
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0128_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 luglio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Raffigurazione di tre caratteri cinesi)
(causa T‑128/24)
«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Marchio figurativo che rappresenta tre caratteri cinesi – Motivo di nullità assoluta – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punti 27, 28)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, della legislazione, della giurisprudenza o della dottrina nazionali – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72)
(v. punto 29)
3.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza – Contestazione dinanzi al Tribunale – Produzione di documenti per corroborare l’esattezza di un fatto notorio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1)
(v. punti 32, 120, 121)
4.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Nozione di malafede – Portata – Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione – Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 61, 63‑65, 126)
5.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi – Origine e uso del segno contestato – Logica commerciale alla base della registrazione del segno contestato come marchio dell’Unione europea – Cronologia degli eventi che hanno caratterizzato il deposito della domanda di marchio
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 66‑70, 88)
6.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Grado di notorietà del marchio richiesto – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà di un marchio o del marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 71‑73)
7.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Onere della prova
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 74)
8.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Marchi figurativi raffiguranti tre caratteri cinesi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 79, 89, 115‑117, 147, 150, 151)
9.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 108)
10.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Intenzione del richiedente – Deposito reiterato di un marchio diretto a non doverne provare l’uso effettivo
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punto 143)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd è condannata alle spese.