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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 1987

Cassazione n. 02111/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il 9/10/1987 a Milano avverso la sentenza del 28/04/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E-L. s A c‘LA lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale\Cche ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Errico ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, che, applicando la pena concordata di mesi 10 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 comma 5, D.P.R n 309/90, con beneficio della sospensione condizionale della pena, disponeva la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, la confisca della somma in sequestro (pari a 1.070,00 euro) e la confisca di uno smartphone.

2. D'Errico deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R.vn. 309/1990 e 240 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la somma "prezzo - provento del reato come avvalorato dalle circostanze del sequestro" ed il telefono cellulare, mezzo per commettere il reato.

Oltre all'omessa distinzione tra le due categorie, prezzo- provento, tra loro non assimilabili, afferma come, dei 1070 euro sequestrati, solo 90,00 siano riferibili al fatto-reato specificatamente contestato, sì da ravvisare il rapporto di pertinenzialità, mentre i restanti 980,00 non possano essere oggetto di confisca, in quanto scollegati dall'unica cessione contestata e accertata nel procedimento e in quanto costituiscono solo il via presuntiva il ricavo di altre, non contestate, cessioni di droga.

La pronuncia, quindi, risulterebbe priva di corredo motivazione in ordine alla ricorrenza del necessario nesso pertinenziale fra res e delitto.

Con riferimento alla confisca dell'apparecchio cellulare rileva che non viene evidenziato dal Giudice la sua natura di condicio sine qua non per realizzare il reato nella forma voluta dall'agente. 3.11 ricorso è fondato.

Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

3.1. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546).

4. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, non solo sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto, ma contenga anche un errore di diritto in ordine ai presupposti della confisca.

E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate ed è altrettanto plausibile che la sostanza che l'imputato intendeva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi.

Nondimeno, stando alle risultanze processuali, le somme de quibus non possono dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "profitto" di esso, né contrariamente a quanto stimato dal Giudice di merito — "prezzo" del reato.

Ed invero, come ha chiarito il più ampio consesso di questa Corte, il prezzo del reato "rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sez.

U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni, Rv. 205707).

L'inquadramento del denaro nella categoria del "prezzo" del reato presuppone, dunque, che le somme siano state impiegate per lo scopo illecito e non che detto scopo rappresenti, come nella specie, soltanto una prospettiva dell'agente.

4.1. Conclusivamente, non v'è prova che il denaro sequestrato all'imputato ipoteticamente provento di un delitto e destinato ad un possibile futuro utilizzo illecito - costituisca "strumento" o "provento" delittuoso e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 4.2.

Con riferimento all'apprensione del telefono cellulare, la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. esige l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale, nesso strumentale tra bene e reato.

È necessario, quindi, che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, così come risulta dall'argomentazione d& Giudice.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 980,00 e del telefono cellulare, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il 9/10/1987 a Milano avverso la sentenza del 28/04/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; E-L. s A c‘LA lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale\Cche ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Errico ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, che, applicando la pena concordata di mesi 10 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 comma 5, D.P.R n 309/90, con beneficio della sospensione condizionale della pena, disponeva la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, la confisca della somma in sequestro (pari a 1.070,00 euro) e la confisca di uno smartphone. 2. D'Errico deduce l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, d.P.R.vn. 309/1990 e 240 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la somma "prezzo - provento del reato come avvalorato dalle circostanze del sequestro" ed il telefono cellulare, mezzo per commettere il reato. Oltre all'omessa distinzione tra le due categorie, prezzo- provento, tra loro non assimilabili, afferma come, dei 1070 euro sequestrati, solo 90,00 siano riferibili al fatto-reato specificatamente contestato, sì da ravvisare il rapporto di pertinenzialità, mentre i restanti 980,00 non possano essere oggetto di confisca, in quanto scollegati dall'unica cessione contestata e accertata nel procedimento e in quanto costituiscono solo il via presuntiva il ricavo di altre, non contestate, cessioni di droga. La pronuncia, quindi, risulterebbe priva di corredo motivazione in ordine alla ricorrenza del necessario nesso pertinenziale fra res e delitto. Con riferimento alla confisca dell'apparecchio cellulare rileva che non viene evidenziato dal Giudice la sua natura di condicio sine qua non per realizzare il reato nella forma voluta dall'agente. 3.11 ricorso è fondato. Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). 3.1. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546). 4. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, non solo sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto, ma contenga anche un errore di diritto in ordine ai presupposti della confisca. E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate ed è altrettanto plausibile che la sostanza che l'imputato intendeva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi. Nondimeno, stando alle risultanze processuali, le somme de quibus non possono dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "profitto" di esso, né contrariamente a quanto stimato dal Giudice di merito — "prezzo" del reato. Ed invero, come ha chiarito il più ampio consesso di questa Corte, il prezzo del reato "rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sez. U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni, Rv. 205707). L'inquadramento del denaro nella categoria del "prezzo" del reato presuppone, dunque, che le somme siano state impiegate per lo scopo illecito e non che detto scopo rappresenti, come nella specie, soltanto una prospettiva dell'agente. 4.1. Conclusivamente, non v'è prova che il denaro sequestrato all'imputato ipoteticamente provento di un delitto e destinato ad un possibile futuro utilizzo illecito - costituisca "strumento" o "provento" delittuoso e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen. 4.2. Con riferimento all'apprensione del telefono cellulare, la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen. esige l'esistenza di uno specifico, non occasionale e strutturale, nesso strumentale tra bene e reato. È necessario, quindi, che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, così come risulta dall'argomentazione d& Giudice. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 980,00 e del telefono cellulare, di cui dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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