CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 023NQ1G) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 26 ottobre 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998, consistito nel reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, accertato il 23/05/2022, dopo l'allontanamento coatto eseguito mediante imbarco aereo dall'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2022, in forza di decreto di espulsione emesso dall'Ufficio di sorveglianza di Varese il 06/07/2021. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che articola due motivi di impugnazione, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 4 e 5 I. n. 2248 del 1865 e art. 2 cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto degli artt. 13, comma 7 e 16, comma 5 d. Igs. 286 del 1998, per non avere rilevato la nullità del decreto di espulsione, con conseguente mancata disapplicazione dello stesso. Il decreto di espulsione emesso dall'Ufficio di sorveglianza di Varese il 06/07/2021 era da considerarsi nullo per non essere stato tradotto nella lingua di origine del prevenuto, o in un'altra delle lingue indicate nell'art. 13, comma 7 d. Igs. 286 del 1998. Il Tribunale di Marsala prima e la Corte d'appello di Palermo dopo, avrebbero quindi dovuto prendere atto della nullità del provvedimento di espulsione e disapplicarlo ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). Il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto espulsivo da parte dei Giudici di merito è censurabile, in quanto fondato su considerazioni generiche e presuntive, quali la ritenuta comprensibilità del provvedimento per l'odierno ricorrente, desunta dalla dichiarazione resa in sede di convalida dell'arresto di conoscere la lingua italiana, dichiarazione che, oltre a presentare carattere del tutto generico, poteva al più riferirsi alla sola comprensione orale e non anche a quella scritta; del tutto estranee alla tematica inerente l'obbligo di traduzione degli atti in favore del soggetto alloglotta risultano, inoltre, le considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla risalente presenza dell'imputato sul territorio nazionale 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge, in particolare dell'art.43 cod. proc. pen. in relazione all'art. 13, comma 7 d. Igs. 286 del 1998, e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, per avere ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, con riferimento all'avvenuto accertamento dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del contestato reato sulla base di considerazione intrinsecamente illogiche, quali il non avere dichiarato, in sede di convalida dell'arresto, di non avere avuto cognizione del divieto di rientro in Italia contenuto nel decreto di espulsione, o quali l'essere rientrato nel nostro paese dopo un breve periodo di tempo dall'avvenuta espulsione. A conferma poi della mancata conoscenza della lingua italiana e quindi di una piena comprensione del divieto di rientro contenuto nel citato decreto di espulsione, evidenziava la Difesa come la stessa Corte d'appello avesse dato atto che il prevenuto, al momento della sua identificazione, avesse dichiarato di non conoscere la lingua italiana; inoltre, il G.I.P. del Tribunale di Marsala aveva proceduto alla nomina di un interprete e lo stesso Tribunale di Marsala - dopo la convalida dell'arresto, nel corso della quale lo straniero dichiarava di comprendere la nostra lingua-, disponeva comunque la traduzione in lingua araba del decreto di citazione a giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire la requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato e ribadito anche dopo la riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 32 del 2014, che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una quaestio facti, demandata alla valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed esaustiva (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Rv. 261640). In termini conformi, si è altresì precisato che, in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280992-01). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo dimostrata la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato all'epoca del fatto sulla base di un apprezzamento complessivo delle emergenze processuali, valorizzando, in particolare, la dichiarazione resa dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di convalida dell'arresto, nella quale egli aveva affermato di comprendere e parlare la lingua italiana, nonché l'assenza, in tale sede, di qualsiasi deduzione circa la mancata conoscenza del divieto di reingresso contenuto nel decreto di espulsione. A tali elementi la Corte territoriale ha ulteriormente affiancato il dato della protratta presenza dell'imputato sul territorio nazionale, risalente nel tempo, e la ravvicinata reiterazione della condotta di rientro dopo l'allontanamento coatto eseguito mediante imbarco aereo, elementi logicamente valorizzabili ai fini dell'accertamento sia della conoscenza della lingua sia della consapevolezza del contenuto precettivo del provvedimento espulsivo. Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, la successiva nomina di un interprete o la traduzione di singoli atti processuali, trattandosi di evenienze che si collocano su un piano di mera cautela procedimentale e che non risultano incompatibili con la valutazione di merito circa l'effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. 4. Parimenti infondata è la censura relativa all'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte di appello tratto la prova del dolo da un complesso di circostanze convergenti, tra cui la conoscenza del contenuto del decreto di espulsione, le modalità dell'allontanamento e la ravvicinata reiterazione della condotta di rientro, con argomentazione logica e coerente che si sottrae alle censure proposte, le quali si risolvono in una sollecitazione a una diversa lettura del compendio fattuale, non consentita in sede di legittimità. 5. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna il ri