CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza di prova dell'elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione, è a-specifico e manifestamente infondato in quanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 157, 159, 161 e 648 cod. pen., la prescrizione decennale del reato (commesso nel 2014) non era ancora maturata al momento della pronuncia, come già chiarito dal giudice dell'appello (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 ottob