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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16056/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto il condannato sta espiando pena inflitta per un reato ostativo (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e non ha collaborato con la giustizia, pur in presenza di una situazione di fatto in cui la collaborazione sarebbe astrattamente possibile.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la collaborazione era in concreto non possibile perché il condannato non conosceva le persone indicate dal Tribunale di sorveglianza, e che in ogni caso il condannato ha ottenuto sia liberazione anticipata che permessi premio che si fondano sui medesimi presupposti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il percorso motivazione dell'ordinanza impugnata parte dalla considerazione che il condannato sta espiando reato ostativo di prima fascia, evidenzia la necessità della collaborazione per poter chiedere la misura alternativa, evidenzia che nel caso concreto la collaborazione era possibile precisando anche cosa si poteva in concreto chiedere al condannato di riferire in ordine alla individuazione di persone coinvolte nei reati che ha commesso, e conclude pertanto nel senso della esistenza di una situazione di collaborazione possibile.

Il ricorso sostiene che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 l'accesso ai benefici è consentito anche quando la collaborazione risulta inesigibile, impossibile o irrilevante, che però è argomento non conferente con le motivazioni del Tribunale, che aveva affermato trovarsi in una situazione di collaborazione possibile.

Il ricorso poi contesta la valutazione di possibilità della collaborazione effettuata dal Tribunale, perché sostiene che il condannato non aveva la possibilità di far aiutare ad identificare i fornitori delle partite di stupefacente che ha acquistato perché non è detto li abbia mai incontrati di persona, che però è un argomento di merito del giudizio di possibilità della collaborazione che non tocca la costruzione del percorso logico della motivazione del Tribunale.

Il ricorso evidenzia, infine, che il condannato ha beneficiato di semestri di liberazione anticipata e di tre permessi premio e sostiene la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata rispetto a tali decisioni, ma il giudizio di illogicità o di contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provvedimento impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in particolare dalla circostanza che altre pronunce abbiano deciso diversamente (Sez.

U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260: In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazioné è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri).

Il ricorso è, pertanto, infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto inammissibile l'istanza, in quanto il condannato sta espiando pena inflitta per un reato ostativo (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) e non ha collaborato con la giustizia, pur in presenza di una situazione di fatto in cui la collaborazione sarebbe astrattamente possibile. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che la collaborazione era in concreto non possibile perché il condannato non conosceva le persone indicate dal Tribunale di sorveglianza, e che in ogni caso il condannato ha ottenuto sia liberazione anticipata che permessi premio che si fondano sui medesimi presupposti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il percorso motivazione dell'ordinanza impugnata parte dalla considerazione che il condannato sta espiando reato ostativo di prima fascia, evidenzia la necessità della collaborazione per poter chiedere la misura alternativa, evidenzia che nel caso concreto la collaborazione era possibile precisando anche cosa si poteva in concreto chiedere al condannato di riferire in ordine alla individuazione di persone coinvolte nei reati che ha commesso, e conclude pertanto nel senso della esistenza di una situazione di collaborazione possibile. Il ricorso sostiene che dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019 l'accesso ai benefici è consentito anche quando la collaborazione risulta inesigibile, impossibile o irrilevante, che però è argomento non conferente con le motivazioni del Tribunale, che aveva affermato trovarsi in una situazione di collaborazione possibile. Il ricorso poi contesta la valutazione di possibilità della collaborazione effettuata dal Tribunale, perché sostiene che il condannato non aveva la possibilità di far aiutare ad identificare i fornitori delle partite di stupefacente che ha acquistato perché non è detto li abbia mai incontrati di persona, che però è un argomento di merito del giudizio di possibilità della collaborazione che non tocca la costruzione del percorso logico della motivazione del Tribunale. Il ricorso evidenzia, infine, che il condannato ha beneficiato di semestri di liberazione anticipata e di tre permessi premio e sostiene la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata rispetto a tali decisioni, ma il giudizio di illogicità o di contraddittorietà della motivazione, proprio perché riguarda il testo del provvedimento impugnato, non può essere tratto da elementi estranei alla motivazione stessa, ed in particolare dalla circostanza che altre pronunce abbiano deciso diversamente (Sez. U, Sentenza n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260: In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazioné è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri). Il ricorso è, pertanto, infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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