CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 22121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delle entrate-riscossione ed Equitalia Giustizia s.p.a.-intimate-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 10436/2025 depositata il23/09/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalrelatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensidell'art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, avverso lacartella di pagamento n. 09720240174157878000, di euro 3.120,00,emessa dall'Agenzia delle entrate-riscossione su richiesta di EquitaliaGiustizia s.p.a. La cartella riguarda il recupero di una somma da devolvereNumero registro generale 22280/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 22121/2026Data pubblicazione 27/06/2026alla Cassa delle ammende e di spese del processo penale, derivanti daun'ordinanza della Corte d'appello di Roma, sezione penale, del 16 giugno2022, di rigetto di un'istanza di ricusazione. L'opponente ha dedotto, fral'altro, l'inesistenza del credito ex art. 44 c.p.p., la violazione dell'art. 7 dellal. n. 212 del 2000 per omessa allegazione dell'atto presupposto e laviolazione dell'art. 97 c.p.c.Si sono costituiti in primo grado l'Agenzia delle entrate-riscossione e laEquitalia Giustizia s.p.a., contestando la domanda nel merito.Con decreto ex art. 171-bis c.p.c., il giudice ha rilevato d'ufficio laquestione circa la propria competenza. Sciogliendo la riserva, con ordinanzan. 10436/2025 depositata il 23 settembre 2025, il Tribunale ha dichiaratola propria incompetenza per valore in favore del Giudice di pace di Roma,rilevando che si tratta di opposizione all'esecuzione di valore pari a euro3.120,00 e applicando l'art. 17 c.p.c.2. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenza aisensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., deducendo che la competenza spetta altribunale in ragione della materia.L'Agenzia delle entrate-riscossione e la Equitalia Giustizia s.p.a. nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità, restandointimate.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo cheil ricorso venga accolto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è stato notificato alle controparti presso l’Avvocatura generaledello Stato ad un indirizzo PEC errato, ma non è necessario ordinare larinnovazione all’indirizzo corretto, poiché il ricorso è stato comunquenotificato anche presso gli avvocati che le assistevano nel giudizio di merito.2. È regolare il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per valore, ai sensidell'art. 38 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n.164 del 2024, operato dal Tribunale con il decreto previsto dall'art. 171-bisNumero registro generale 22280/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 22121/2026Data pubblicazione 27/06/2026c.p.c. all'esito delle verifiche preliminari. Non ostano a tale statuizione iprecedenti salienti di questa Corte: nella fattispecie decisa da Cass.3217/2025, il giudice si era limitato in tale decreto a sollevare perplessitàcirca la propria competenza; nella fattispecie decisa da Cass. 34522/2025,il rilievo della questione aveva luogo in un'udienza fissata successivamentealla prima.3. Nel merito, il ricorso è fondato.L'ordinanza impugnata si limita a rilevare che si tratta di opposizioneall'esecuzione di valore pari a euro 3.120,00 e a dichiarare l'incompetenzaper valore del Tribunale in favore del Giudice di pace, senza considerare lanatura della pretesa creditoria portata dalla cartella opposta, né affrontareil profilo della competenza per materia. Dalla cartella di pagamento risultainvece che la pretesa creditoria concerne una somma da devolvere allaCassa delle ammende e spese del processo penale celebratosi davanti allaCorte d'appello di Roma. Si tratta dunque di spese di giustizia, il cuirecupero coattivo è disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002.In relazione a tali fattispecie, questa Corte ha affermato che «lacontroversia di opposizione all'esecuzione diretta a contestare l'esistenzadel titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartella esattorialeemessa […] su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta […] da un ufficiogiudiziario […] spetta nel merito alla competenza per materia del tribunalee non può, nemmeno ratione valoris, spettare mai al giudice di pace, inquanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta inesecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale» (Cass.10395/2016).Il principio, benché formulato in quella sede con riferimento alla diversafattispecie dei compensi per patrocinio a spese dello Stato e all'art. 15,comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, riposa su una ratio tale da poter essereestesa analogicamente anche al presente caso di specie, in modo tale che,in materia di recupero di spese di giustizia, la cognizione della pretesaNumero registro generale 22280/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 22121/2026Data pubblicazione 27/06/2026creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita, ratione materiae, altribunale. Ne consegue che l'opposizione all'esecuzione, la quale investe l'andella pretesa e dunque involge la medesima materia, non può essereradicata dinanzi al giudice di pace. La presenza di un criterio di competenzaper materia, ancorché così accreditato analogicamente in viagiurisprudenziale, esclude il criterio di competenza per valore.Nella medesima direzione si sono già pronunciate Cass. 9607/2026 eCass. 9609/2026, entrambe relative a opposizioni all'esecuzione di cartelleper somme da devolvere alla cassa delle ammende e per spese processuali.Alla medesima conclusione conduce, in via concorrente, l'ulteriorepercorso argomentativo che muove dalla natura composita dell'opposizionenel caso di specie. L'atto introduttivo, pur qualificato dal Tribunale comeopposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contiene anchecensure riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617c.p.c. Secondo l'orientamento di questa Corte, in presenza di una pluralitàdi domande proposte nei confronti della medesima parte, alcune dicompetenza del tribunale e altre del giudice di pace, l'attrazione dell'interacontroversia alla competenza del tribunale per ragioni di connessione aisensi degli artt. 10, secondo comma, e 104 c.p.c. è esclusa soltanto quandola causa attribuita al giudice di pace gli spetti per ragione di materia,sebbene con limite di valore (Cass. SU 22782/2015; Cass. 1722/2017). Nelcaso di specie, per contro, la competenza del giudice di pacesull'opposizione all'esecuzione discenderebbe dal solo valore, e non dallamateria (art. 7 c.p.c.): opera, pertanto, la vis attractiva della competenzaper materia del tribunale sull'intera controversia.I due percorsi — l'estensione analogica di Cass. 10395/2016 e l'attrazioneper connessione della controversia composita — convergono nell'attribuirela competenza per materia al Tribunale di Roma.Numero registro generale 22280/2025Numero sezionale 1572/2026Numero di raccolta generale 22121/2026Data pubblicazione 27/06/20264. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale diRoma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per lariassunzione.Al giudice di merito è demandata altresì la liquidazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale diRoma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per lariassunzione. Al giudice di merito è demandata altresì la liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 16/06/2026.Il Presidente