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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1101/2026

ECLI:EU:T:2026:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0691 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici) 4 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 2206 – Sottovoci 22060031, 22060051, 22060081 e 22060039, 22060059 – Bevande composte di succo di mele fermentato, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è pari, a seconda del tipo di bevanda, almeno al 48%, 50%, 51%, 52% o 53% rispetto a quella proveniente dalla fermentazione delle mele e che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro» Nella causa T‑691/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 1 o ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2024, nel procedimento Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA] contro

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 17 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], da

V. Bogrea, A.-M.

Iordache e

V. Peligrad, avocaţi; – per il governo rumeno, da R. Antonie, M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti; – per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T. Breen, T. Donnelly e A. Joyce, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da M. Björkland, A. Demeneix e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci doganali 22060031, 22060051, 22060081, 22060039 e 22060059 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 ( GU 2014, L 312, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 ( GU 2015, L 285, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento che oppone la [OSCURATO:PERSONA] S.A. all’Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, [OSCURATO:PERSONA]) e alla Direcția Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla classificazione doganale di bevande alcoliche del marchio Strongbow importate da tale società in [OSCURATO:PERSONA].

Contesto giuridico SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di tale convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci dello stesso e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA. 5 Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale stessa convenzione. 6 Nella versione del SA dell’anno 2012, applicabile ai fatti del procedimento principale, la voce 2206 è intitolata «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». 7 Le note esplicative relative alla voce 2206 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2206 della NC, definiscono il sidro come una «bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele». 8 Tali note enunciano altresì quanto segue: «Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassate artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica.

Queste restano classificate qui anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere di prodotti classificati nella presente voce». 9 La voce 2208 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2208 della NC, è intitolata «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione». 10 Le note esplicative del SA relative alla voce 2208 prevedono quanto segue: «Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico: (…) B) I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, di miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di alcolici distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali, succhi e loro concentrati).

Tra questi prodotti si possono menzionare i liquori che contengono dei cristalli di zucchero, i liquori ai succhi di frutta, i liquori a base di uova, di erbe, di bacche e di aromi, i liquori di tè, di cioccolato, di latte e di miele. (…)». 11 Le note esplicative relative alla voce 2208 del SA enunciano altresì che sono escluse da tale voce le bevande fermentate appartenenti alle voci da 2203 a 2206. 12 Il punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale n. 3 b) del SA, che corrisponde alla regola generale n. 3 b) della NC, enuncia che il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di merce, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive allo scopo dell’utilizzo delle merci.

NC 13 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, elaborata dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, tale nomenclatura riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie della NC. 14 La versione della NC applicabile ai fatti del procedimento principale deriva dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/1754. 15 Le voci 2206 e 2208 della NC riprendono il testo delle voci 2206 e 2208 del SA. 16 La voce 2206 della NC comprende, in particolare, le sottovoci 22060031 (sidro e sidro di pere, spumanti), 22060051 (sidro e sidro di pere, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri) e 22060081 (sidro e sidro di pere non spumanti, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri), tutte applicabili al sidro e al sidro di pere, nonché le sottovoci 22060039 [idromele e altre bevande fermentate, spumanti; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, spumanti (tranne birra, vino di uve fresche, mosti di uve, vinello e sidro di mele e sidro di pere)] e 22060059 [idromele e altre bevande fermentate, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri (tranne vini di uve fresche, mosti di uve, vermouth e altri vini di uve fresche, preparati con piante o sostanze aromatiche, vinello e sidro di mele e sidro di pere)], che sono applicabili alle bevande alcoliche fermentate diverse dal sidro e dal sidro di pere. 17 La classificazione dei prodotti nella NC si basa sulle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata enunciate nella prima parte, intitolata «Disposizioni preliminari», titolo I, parte A, della NC. 18 La regola generale n. 1 della NC dispone quanto segue: «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». 19 La regola generale n. 2 b) della NC è così formulata: «Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. [OSCURATO:PERSONA] pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia.

La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola [n.] 3». 20 La regola generale n. 3 della NC è così formulata: «Qualora per il dispositivo della regola [n.] 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola [n.] 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; (…)». 21 La regola generale n. 6 della NC è così formulata: «La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis , dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Diritto rumeno 22 Per quanto riguarda le accise, l’articolo 206 12 della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 recante il codice tributario), del 22 dicembre 2003 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 927 del 23 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 571/2003»), è applicabile per l’anno 2015 e l’articolo 351, lettera b), della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 10 settembre 2015; in prosieguo: la «legge n. 227/2015»), è applicabile per l’anno 2016.

In forza di tali disposizioni della legge n. 571/2003 e della legge n. 227/2015, sono bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, tutti i prodotti di cui al codice tariffario NC 2206, ad eccezione delle altre bevande fermentate gassate, che hanno una gradazione alcolica che supera l’1,2% vol., ma non supera il 13% vol. (per l’anno 2016) o il 10% vol. (per l’anno 2015), nonché le bevande fermentate gassate che rientrano nei codici tariffari NC 22060039, aventi una gradazione alcolica che supera l’1,2% vol., ma non supera il 13% vol. (per l’anno 2016) o il 10% vol. (per l’anno 2015). 23 In base al punto 3.1 dell’allegato n. 1 al titolo VII, intitolato «Accise», della legge n. 571/2003, l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060039 è pari a 213,21 lei rumeni per ettolitro (RON/hl) (ossia circa 41,88 EUR/hl) di prodotto e l’aliquota dell’accisa sugli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060059 è pari a 47,38 RON/hl (ossia circa 9,31 EUR/hl) di prodotto. 24 Conformemente al punto 3.1 dell’allegato n. 1 al titolo VIII, intitolato «Accise e altre spese speciali», della legge n. 227/2015, l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060039 è pari a 47,38 RON/hl di prodotto e l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060059 è pari a 396,84 RON/hl (ossia circa 77,97 EUR/hl) di prodotto. 25 Per il codice tariffario NC 22060051, relativo al prodotto «sidro e sidro di pere», l’aliquota di accisa in [OSCURATO:PERSONA] è pari a zero, in conformità al punto 3.1.1 dell’allegato n. 1 al titolo VII della legge n. 571/2003, in vigore fino al 31 dicembre 2015, e al punto 3.1.1 dell’allegato n. 1 al titolo VIII della legge n. 227/2015, in vigore dal 1 o gennaio 2016.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 26 Tra il 2015 e il 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato in regime intracomunitario una quantità totale di 155486,48 hl di bevande alcoliche con il marchio Strongbow, confezionate in lattine e in bottiglie, che ha commercializzato ulteriormente sul mercato interno presso diversi clienti. 27 Al momento dell’introduzione di tali bevande alcoliche nel territorio rumeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato tali prodotti nella sottovoce doganale 22060051 della NC, corrispondente alla designazione «Sidro e sidro di pere», utilizzando sia la classificazione doganale fornita dal produttore bulgaro da cui tali prodotti erano stati acquistati sia la classificazione doganale fornita dal produttore slovacco [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, non è stata pagata alcuna accisa, poiché, per la sottovoce doganale 22060051, l’aliquota dell’accisa in [OSCURATO:PERSONA] era pari a zero. 28 A seguito di un controllo della Direcția Regională Vamală Craiova – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] regionale delle dogane di Craiova, Ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), effettuato il 29 settembre 2015 mediante prelievo di campioni di prodotti, vale a dire bevande del marchio Strongbow confezionate in lattine e in bottiglie, soggette ad accisa e spedite da un deposito autorizzato in Bulgaria, nonché da una discussione tripartita tra la [OSCURATO:PERSONA], i servizi di ispezione fiscale e i rappresentanti della Direcția Generală a Vămilor ([OSCURATO:PERSONA] generale delle dogane, [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultima ha indicato, in una lettera dell’8 marzo 2018, che «la proposta di classificazione doganale dei prodotti analizzati corrispondeva ai codici NC 22060039 o NC 22060059, a seconda della sovrappressione misurata».

La proposta di classificazione doganale si basava sulla constatazione che tali prodotti erano miscele contenenti sidro e altre sostanze, e che il sidro era a sua volta un prodotto ottenuto da una miscela di materie prime soggette a fermentazione, vale a dire il 25% di succo di mele e di glucosio.

I certificati di analisi rivelavano inoltre una percentuale significativa di alcol proveniente da piante diverse dalle mele.

Tali prodotti quindi, secondo tale proposta, non potevano essere qualificati come bevande ottenute dalla fermentazione di succo di mela. 29 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] generale delle dogane rumena si è rivolta all’amministrazione doganale bulgara per quanto riguarda la qualificazione doganale del «sidro di mele Strongbow».

Quest’ultima era d’accordo con la proposta di riclassificazione doganale in una delle sottovoci 22060039 o 22060059. 30 Come conseguenza della riclassificazione doganale, le autorità di controllo fiscale, con avviso di accertamento del 23 novembre 2018, hanno stabilito obblighi tributari supplementari a carico della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’obbligo di pagare accise per un importo di RON 22473840 (circa EUR 4422591) e imposte sul valore aggiunto (IVA) per un importo di RON 5213296 (circa EUR 1025916).

Con un successivo avviso di accertamento del 27 novembre 2018, le autorità tributarie hanno altresì imposto alla [OSCURATO:PERSONA] penali e interessi di mora, accessori agli obblighi così imposti. 31 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso amministrativo-tributario contro gli avvisi di accertamento del 23 e 27 novembre 2018 e il verbale di verifica fiscale del 23 novembre 2018 su cui essi si basavano, dinanzi all’autorità tributaria competente rumena.

Con decisione del 25 luglio 2019, quest’ultima li ha confermati ritenendo che gli oneri fiscali supplementari per il «sidro di mele Strongbow» acquistato presso il deposito autorizzato in Bulgaria erano stati correttamente imposti. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento, il verbale e la decisione menzionati ai precedenti punti 30 e 31 dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo l’annullamento di detti atti. 33 Nel corso del procedimento dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), è stata disposta una perizia.

Il conseguente rapporto peritale ha stabilito, da un lato, che il campione esaminato presentava le caratteristiche organolettiche del sidro di mele, che la percezione gustativa e olfattiva delle mele poteva essere potenziata dall’aggiunta di un aroma naturale e che la natura dell’alcol etilico, ossia la natura degli zuccheri da cui questo si era formato nel processo di fermentazione alcolica, non influenzava le caratteristiche organolettiche della bevanda alcolica sidro e, dall’altro lato, per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche di tale campione, che la gradazione alcolica, lo zucchero totale (zucchero invertito) e l’anidride solforosa totale corrispondevano ai limiti previsti nel certificato di qualità emesso dal deposito autorizzato in Bulgaria per il «sidro di mele [OSCURATO:PERSONA] alc. 4,5% vol.». 34 Con sentenza del 2 novembre 2021, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ha disposto l’annullamento parziale del verbale di verifica fiscale e dell’avviso di accertamento del 23 novembre 2018 nonché della decisione del 25 luglio 2019 che avevano posto a carico di tale società obblighi supplementari a titolo di accise e IVA.

Con la stessa sentenza, detto giudice ha annullato l’avviso di accertamento del 27 novembre 2018, che stabiliva obblighi tributari accessori rispetto a quelli stabiliti con l’avviso di accertamento del 23 novembre 2018. 35 [OSCURATO:PERSONA] generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti e l’ANAF hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, avverso la sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]).

Esse hanno sostenuto, in sostanza, che la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) aveva erroneamente annullato gli obblighi imposti a titolo di accise, IVA e obblighi tributari accessori, con la motivazione che, in relazione alla natura dell’alcol e all’effettiva composizione del prodotto di cui trattasi, quale risultava dalle informazioni presentate sull’etichetta stessa di tale prodotto, lo stesso non poteva essere classificato nelle sottovoci doganali specifiche del «sidro», bensì nelle sottovoci doganali «altri» rientranti nella stessa voce 2206, per le quali l’accisa era dovuta in [OSCURATO:PERSONA]. 36 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nell’interpretazione dell’allegato I al regolamento (…) n. 2658/87 (…), [come modificato dal] regolamento di esecuzione (…) n. 1101/2014 (…) nonché dal regolamento di esecuzione (…) 2015/1754 (…), una bevanda come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da succo di mela da concentrato (25%) fermentato, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio, vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è pari almeno al 48%, 50%, 51%, 52% o 53% (a seconda del tipo di bevanda [del marchio] Strongbow, confezionata in bottiglie da 33 cl o in lattine da 40 cl) rispetto a quella dell’alcol proveniente dalla fermentazione delle mele, ma che presenta le caratteristiche organolettiche del sidro, debba essere classificata nelle voci doganali 22060031, 22060051, 22060081 o nelle voci doganali 22060039, 22060059».

Sulla questione pregiudiziale 37 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro, rientrano, da un lato, nelle sottovoci 22060031, 22060051 o 22060081 della NC o, dall’altro lato, nelle sottovoci 22060039 o 22060059 di quest’ultima. 38 Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione.

Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al Tribunale effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 21 e giurisprudenza citata). 39 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, conformemente alla regola generale n. 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 22 e giurisprudenza citata). 40 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non fossero vincolanti, esse costituivano strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, fornivano un valido orientamento per la sua interpretazione (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 23 e giurisprudenza citata). 41 Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono composti da una miscela di un ingrediente denominato «sidro» costituito da alcol proveniente dalla fermentazione di succo di mele e da altre piante fermentate nonché da altre sostanze (acqua, sciroppo, conservanti, aromi e anidride carbonica). 42 Occorre ricordare, in via preliminare, che dal testo della voce 2206 della NC risulta che essa riguarda le «altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». 43 Dalle note esplicative relative alla voce 2206 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2206 della NC, risulta, da un lato, che il sidro è una «bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele» e, dall’altro, che l’aggiunta di alcol alle bevande che rientrano in tale voce non osta a che dette bevande mantengano la classificazione suddetta, sempreché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate. 44 Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non possiedono le proprietà dell’alcol distillato o di distillazione di cui alla voce 2208 della NC, bensì quelle delle bevande fermentate rientranti nella voce 2206 della NC, alla luce della regola generale n. 1. 45 Al fine di determinare in quale sottovoce della voce doganale 2206 della NC debbano essere classificati prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare, in via preliminare, che dai termini delle sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081 risulta che queste ultime riguardano unicamente il sidro e il sidro di pere, senza nessun’altra indicazione.

Per contro, dai termini delle sottovoci 22060039 e 22060059 risulta che queste ultime riguardano le altre bevande fermentate, senza ulteriori indicazioni.

Le note esplicative del SA precisano che la voce 2206 comprende tutte le bevande fermentate diverse da quelle delle voci da 2203 a 2205. 46 Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi della regola generale n. 6 della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di tali sottovoci e dalle loro note nonché, mutatis mutandis , dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, relative alla classificazione delle merci nelle voci doganali e, in particolare, dalle regole generali nn. 2 b), 3 a) e 3 b) (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑164/95 , EU:C:1997:302 , punto 14 , e del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] şi Sisteme, C‑168/23 , EU:C:2024:557 , punto 29 ). 47 Secondo la regola generale n. 2 b) della NC, qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, e quindi, per analogia, di una sottovoce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie.

In forza di tale regola, la classificazione dei prodotti mescolati, come i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale (v. punto 41 supra ), è effettuata secondo i principi enunciati nella regola generale n. 3 della NC. 48 La regola generale n. 3 a) della NC indica che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, e quindi, per analogia, in due o più sottovoci, in applicazione della regola generale n. 2 b) della NC, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.

Pertanto, per analogia, la sottovoce più specifica deve avere la priorità sulle sottovoci di portata più generale.

Tuttavia, quando due o più voci, e, per analogia, sottovoci, si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto, queste voci, e, per analogia, queste sottovoci, sono da considerare, rispetto a questo prodotto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà peraltro una descrizione più precisa o completa. 49 Infine, dalla regola generale n. 3 b) della NC risulta che i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola generale n. 3 a) di quest’ultima, sono classificati, quando è possibile operare tale determinazione, secondo la materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. 50 Come risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto al Tribunale, prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sono costituiti da una miscela di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mela, e quindi da sidro, alcol che si riferisce alle sottovoci 22060031, 22060051, 22060081 (relative al sidro), da alcol proveniente dalla fermentazione di altre piante, relativo alle sottovoci 22060039 e 22060059 (relative alle altre bevande fermentate), nonché da altre sostanze.

Prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale possono quindi essere classificati in sottovoci doganali diverse. 51 Pertanto, in applicazione della regola generale n. 2 b) della NC, occorre effettuare la classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale seguendo la metodologia prevista dalla regola generale n. 3 della NC. 52 A tal riguardo, occorre rilevare che la prima frase della regola generale n. 3 a) della NC non consente di effettuare la classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

Infatti, tenuto conto della loro composizione, questi ultimi comprendono, in parte, il sidro e, in parte, l’alcol ottenuto dalla fermentazione di piante diverse dalle mele.

Di conseguenza, alla luce della seconda frase di tale regola generale, la quale precisa, come menzionato al precedente punto 48, che, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà una descrizione più precisa o più completa, né le sottovoci riguardanti il sidro, né le sottovoci riguardanti le altre bevande fermentate possono essere considerate «più specific[he]», ai sensi di detta regola generale (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20 , EU:C:2021:441 , punto 63 ). 53 Ciò premesso, occorre applicare la regola generale n. 3 b) della NC ai fini della classificazione doganale di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 30 ). 54 In forza di tale regola generale e per effettuare la classificazione doganale di un prodotto, è necessario stabilire quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale (v. sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 31 e giurisprudenza citata). 55 Secondo il punto VIII della nota esplicativa relativa alla regola generale n. 3 b) del SA, che corrisponde alla regola generale n. 3 b) della NC, il fattore che determina il carattere essenziale varia a seconda del tipo di merce di cui trattasi, e può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell’utilizzo di dette merci (sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 34 ). 56 A tale titolo, dai punti da 35 a 38 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand ( C‑150/08 , EU:C:2009:294 ), risulta che, al fine della determinazione del carattere essenziale, ai sensi della regola n. 3 b) della NC, delle bevande a base di alcol fermentato alle quali sono state aggiunte altre sostanze, possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive.

Tra queste figurano, in primo luogo, i tipi di alcol contenuti nei prodotti di cui trattasi e il contributo di ciascuno di tali tipi di alcol al volume di alcol e al tenore di quest’ultimo in tali prodotti; in secondo luogo, le caratteristiche organolettiche di detti prodotti e, in terzo luogo, la destinazione di tali prodotti nei limiti in cui sia inerente a detti prodotti, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi.

Infine, occorre procedere ad una valutazione globale di questi tre criteri (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 39 , e del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑532/14 e C‑533/14 , EU:C:2016:337 , punto 55 ). 57 Per quanto riguarda il primo criterio menzionato al precedente punto 56, occorre anzitutto ricordare che l’alcol contenuto in bevande come quelle di cui trattasi nel procedimento principale proviene dalla fermentazione di mele e di piante diverse dalle mele, fermo restando che ciascuno di questi tipi di alcol contribuisce, in modo considerevole, al volume di alcol e al tenore di quest’ultimo in tali bevande. 58 La quota di alcol proveniente da piante diverse dalle mele in bevande come quella di cui trattasi nel procedimento principale è di almeno 48%, 50%, 51%, 52% o 53%, a seconda del tipo di bevanda.

La quota di alcol proveniente dalla fermentazione del succo di mele e quella proveniente da piante diverse dalle mele sono quindi quasi uguali. 59 Orbene, occorre rilevare che né la NC né le note esplicative del SA, riguardanti le sottovoci doganali relative al sidro, fissano una percentuale minima di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mela, ingrediente necessario alla fabbricazione del sidro, in quest’ultimo.

È vero che le sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081 riguardano specificamente il sidro, vale a dire una bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele, il che presuppone che una bevanda rientrante in tali sottovoci contenga una certa percentuale di succo di mele fermentato.

Tuttavia, non si può dedurre dal mero termine «sidro» presente nel testo di tali sottovoci che sia richiesta una percentuale minima di succo di mela fermentato affinché una bevanda sia classificata in tali sottovoci [v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, B.S. (Malto nella composizione della birra), C‑195/18 , EU:C:2019:197 , punto 34 ]. 60 Occorre altresì ricordare che la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 riconosce espressamente la possibilità di aggiungere alcol alle bevande relative a tale voce, purché esse conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce.

Lo stesso vale, per analogia, per le sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081. 61 Inoltre, la circostanza che un tipo di alcol sia in proporzione maggiore rispetto a un altro costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione della sostanza che conferisce al prodotto considerato il suo carattere essenziale (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑532/14 e C‑533/14 , EU:C:2016:337 , punto 57 ). 62 Ne consegue che il fatto che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale contengano non solo una parte considerevole di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mele, ingrediente necessario alla fabbricazione del sidro, ma parimenti di alcol ottenuto dalla fermentazione di piante diverse dalle mele non è sufficiente, di per sé, ad escludere siffatti prodotti dalle sottovoci della NC relative al sidro [v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, B.S. (Malto nella composizione della birra), C‑195/18 , EU:C:2019:197 , punto 38 ]. 63 Per quanto riguarda, poi, il secondo criterio di cui al precedente punto 56, occorre verificare se le caratteristiche organolettiche dei prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale corrispondano a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081, relative al sidro, o a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci 22060039 e 22060059, relative alle altre bevande fermentate.

A tale titolo, il sapore e l’odore possono costituire caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 36 ). 64 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale possiedono le caratteristiche organolettiche del sidro, in particolare per quanto riguarda il loro sapore e il loro odore, mentre l’aggiunta di aroma naturale o di zucchero è irrilevante al riguardo o amplifica tali percezioni organolettiche. 65 Pertanto, nonostante la parte considerevole di alcol proveniente dalla fermentazione di piante diverse dalle mele nonché l’aggiunta di altre sostanze, alla luce degli elementi propri a prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, questi ultimi non hanno perso le caratteristiche organolettiche particolari del sidro, che ne definiscono il carattere essenziale e che corrispondono a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci relative al sidro (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 37 ). 66 Per quanto riguarda, infine, il terzo criterio di cui al precedente punto 56, dal fascicolo di cui dispone il Tribunale sembra emergere che le caratteristiche e le proprietà oggettive delle bevande di cui trattasi nel procedimento principale, tra cui il loro colore e la loro denominazione commerciale, che associa il marchio Strongbow all’indicazione «sidro di mele», corrispondono a quelle delle bevande destinate ad essere consumate come sidro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 67 Fatta salva tale verifica da parte del giudice del rinvio, si deve ritenere che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rivestano il carattere essenziale dei prodotti classificati nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 della NC, relative al sidro. 68 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientrano nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 di quest’ultima bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro e la cui destinazione corrisponde a quest’ultimo.

Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici), dichiara: La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che: rientrano nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 di detta nomenclatura bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro e la cui destinazione corrisponde a quest’ultimo.

Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2026.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0691 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici) 4 marzo 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 2206 – Sottovoci 22060031, 22060051, 22060081 e 22060039, 22060059 – Bevande composte di succo di mele fermentato, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è pari, a seconda del tipo di bevanda, almeno al 48%, 50%, 51%, 52% o 53% rispetto a quella proveniente dalla fermentazione delle mele e che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro» Nella causa T‑691/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 1 o ottobre 2024, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 2024, nel procedimento Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., IL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici), composto da N. Półtorak, presidente, G. [OSCURATO:PERSONA], G. [OSCURATO:PERSONA], D. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, avvocata generale: M. Brkan cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 17 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA], da V. Bogrea, A.-M. Iordache e V. Peligrad, avocaţi; – per il governo rumeno, da R. Antonie, M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti; – per l’Irlanda, da M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T. Breen, T. Donnelly e A. Joyce, in qualità di agenti; – per il governo spagnolo, da A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente; – per la Commissione europea, da M. Björkland, A. Demeneix e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci doganali 22060031, 22060051, 22060081, 22060039 e 22060059 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 ( GU 2014, L 312, pag. 1 ), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 ( GU 2015, L 285, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento che oppone la [OSCURATO:PERSONA] S.A. all’Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, [OSCURATO:PERSONA]) e alla Direcția Generală de Administrare a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, [OSCURATO:PERSONA]) in merito alla classificazione doganale di bevande alcoliche del marchio Strongbow importate da tale società in [OSCURATO:PERSONA]. Contesto giuridico SA 3 Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 ( GU 1987, L 198, pag. 1 ). 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, di tale convenzione, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci dello stesso e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA. 5 Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale stessa convenzione. 6 Nella versione del SA dell’anno 2012, applicabile ai fatti del procedimento principale, la voce 2206 è intitolata «Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». 7 Le note esplicative relative alla voce 2206 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2206 della NC, definiscono il sidro come una «bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele». 8 Tali note enunciano altresì quanto segue: «Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassate artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica. Queste restano classificate qui anche se sono state addizionate di alcol o se il loro tenore alcolico è stato accresciuto da una seconda fermentazione, purché conservino il carattere di prodotti classificati nella presente voce». 9 La voce 2208 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2208 della NC, è intitolata «Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione». 10 Le note esplicative del SA relative alla voce 2208 prevedono quanto segue: «Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico: (…) B) I liquori, che sono bevande spiritose addizionate di zucchero, di miele o di altri dolcificanti naturali e di estratti o di essenze (per esempio le bevande alcoliche ottenute per distillazione oppure tramite il miscuglio d’alcole etilico o di alcolici distillati, con uno o più dei prodotti seguenti: frutta, fiori o altre parti di piante, estratti, essenze, oli essenziali, succhi e loro concentrati). Tra questi prodotti si possono menzionare i liquori che contengono dei cristalli di zucchero, i liquori ai succhi di frutta, i liquori a base di uova, di erbe, di bacche e di aromi, i liquori di tè, di cioccolato, di latte e di miele. (…)». 11 Le note esplicative relative alla voce 2208 del SA enunciano altresì che sono escluse da tale voce le bevande fermentate appartenenti alle voci da 2203 a 2206. 12 Il punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale n. 3 b) del SA, che corrisponde alla regola generale n. 3 b) della NC, enuncia che il fattore che determina il carattere essenziale può essere ad esempio rappresentato, a seconda del tipo di merce, dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore o dall’importanza di una delle materie costitutive allo scopo dell’utilizzo delle merci. NC 13 Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, elaborata dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, tale nomenclatura riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie della NC. 14 La versione della NC applicabile ai fatti del procedimento principale deriva dal regolamento di esecuzione n. 1101/2014 e dal regolamento di esecuzione 2015/1754. 15 Le voci 2206 e 2208 della NC riprendono il testo delle voci 2206 e 2208 del SA. 16 La voce 2206 della NC comprende, in particolare, le sottovoci 22060031 (sidro e sidro di pere, spumanti), 22060051 (sidro e sidro di pere, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri) e 22060081 (sidro e sidro di pere non spumanti, presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri), tutte applicabili al sidro e al sidro di pere, nonché le sottovoci 22060039 [idromele e altre bevande fermentate, spumanti; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, spumanti (tranne birra, vino di uve fresche, mosti di uve, vinello e sidro di mele e sidro di pere)] e 22060059 [idromele e altre bevande fermentate, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri; miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non spumanti, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri (tranne vini di uve fresche, mosti di uve, vermouth e altri vini di uve fresche, preparati con piante o sostanze aromatiche, vinello e sidro di mele e sidro di pere)], che sono applicabili alle bevande alcoliche fermentate diverse dal sidro e dal sidro di pere. 17 La classificazione dei prodotti nella NC si basa sulle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata enunciate nella prima parte, intitolata «Disposizioni preliminari», titolo I, parte A, della NC. 18 La regola generale n. 1 della NC dispone quanto segue: «I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note». 19 La regola generale n. 2 b) della NC è così formulata: «Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. [OSCURATO:PERSONA] pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola [n.] 3». 20 La regola generale n. 3 della NC è così formulata: «Qualora per il dispositivo della regola [n.] 2, b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola [n.] 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; (…)». 21 La regola generale n. 6 della NC è così formulata: «La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis , dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili». Diritto rumeno 22 Per quanto riguarda le accise, l’articolo 206 12 della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 recante il codice tributario), del 22 dicembre 2003 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 927 del 23 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 571/2003»), è applicabile per l’anno 2015 e l’articolo 351, lettera b), della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il codice tributario), dell’8 settembre 2015 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 688 del 10 settembre 2015; in prosieguo: la «legge n. 227/2015»), è applicabile per l’anno 2016. In forza di tali disposizioni della legge n. 571/2003 e della legge n. 227/2015, sono bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, tutti i prodotti di cui al codice tariffario NC 2206, ad eccezione delle altre bevande fermentate gassate, che hanno una gradazione alcolica che supera l’1,2% vol., ma non supera il 13% vol. (per l’anno 2016) o il 10% vol. (per l’anno 2015), nonché le bevande fermentate gassate che rientrano nei codici tariffari NC 22060039, aventi una gradazione alcolica che supera l’1,2% vol., ma non supera il 13% vol. (per l’anno 2016) o il 10% vol. (per l’anno 2015). 23 In base al punto 3.1 dell’allegato n. 1 al titolo VII, intitolato «Accise», della legge n. 571/2003, l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060039 è pari a 213,21 lei rumeni per ettolitro (RON/hl) (ossia circa 41,88 EUR/hl) di prodotto e l’aliquota dell’accisa sugli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060059 è pari a 47,38 RON/hl (ossia circa 9,31 EUR/hl) di prodotto. 24 Conformemente al punto 3.1 dell’allegato n. 1 al titolo VIII, intitolato «Accise e altre spese speciali», della legge n. 227/2015, l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060039 è pari a 47,38 RON/hl di prodotto e l’aliquota di accisa per gli acquisti di prodotti di cui al codice tariffario NC 22060059 è pari a 396,84 RON/hl (ossia circa 77,97 EUR/hl) di prodotto. 25 Per il codice tariffario NC 22060051, relativo al prodotto «sidro e sidro di pere», l’aliquota di accisa in [OSCURATO:PERSONA] è pari a zero, in conformità al punto 3.1.1 dell’allegato n. 1 al titolo VII della legge n. 571/2003, in vigore fino al 31 dicembre 2015, e al punto 3.1.1 dell’allegato n. 1 al titolo VIII della legge n. 227/2015, in vigore dal 1 o gennaio 2016. Procedimento principale e questione pregiudiziale 26 Tra il 2015 e il 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato in regime intracomunitario una quantità totale di 155486,48 hl di bevande alcoliche con il marchio Strongbow, confezionate in lattine e in bottiglie, che ha commercializzato ulteriormente sul mercato interno presso diversi clienti. 27 Al momento dell’introduzione di tali bevande alcoliche nel territorio rumeno, la [OSCURATO:PERSONA] ha classificato tali prodotti nella sottovoce doganale 22060051 della NC, corrispondente alla designazione «Sidro e sidro di pere», utilizzando sia la classificazione doganale fornita dal produttore bulgaro da cui tali prodotti erano stati acquistati sia la classificazione doganale fornita dal produttore slovacco [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, non è stata pagata alcuna accisa, poiché, per la sottovoce doganale 22060051, l’aliquota dell’accisa in [OSCURATO:PERSONA] era pari a zero. 28 A seguito di un controllo della Direcția Regională Vamală Craiova – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] regionale delle dogane di Craiova, Ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), effettuato il 29 settembre 2015 mediante prelievo di campioni di prodotti, vale a dire bevande del marchio Strongbow confezionate in lattine e in bottiglie, soggette ad accisa e spedite da un deposito autorizzato in Bulgaria, nonché da una discussione tripartita tra la [OSCURATO:PERSONA], i servizi di ispezione fiscale e i rappresentanti della Direcția Generală a Vămilor ([OSCURATO:PERSONA] generale delle dogane, [OSCURATO:PERSONA]), quest’ultima ha indicato, in una lettera dell’8 marzo 2018, che «la proposta di classificazione doganale dei prodotti analizzati corrispondeva ai codici NC 22060039 o NC 22060059, a seconda della sovrappressione misurata». La proposta di classificazione doganale si basava sulla constatazione che tali prodotti erano miscele contenenti sidro e altre sostanze, e che il sidro era a sua volta un prodotto ottenuto da una miscela di materie prime soggette a fermentazione, vale a dire il 25% di succo di mele e di glucosio. I certificati di analisi rivelavano inoltre una percentuale significativa di alcol proveniente da piante diverse dalle mele. Tali prodotti quindi, secondo tale proposta, non potevano essere qualificati come bevande ottenute dalla fermentazione di succo di mela. 29 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] generale delle dogane rumena si è rivolta all’amministrazione doganale bulgara per quanto riguarda la qualificazione doganale del «sidro di mele Strongbow». Quest’ultima era d’accordo con la proposta di riclassificazione doganale in una delle sottovoci 22060039 o 22060059. 30 Come conseguenza della riclassificazione doganale, le autorità di controllo fiscale, con avviso di accertamento del 23 novembre 2018, hanno stabilito obblighi tributari supplementari a carico della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire l’obbligo di pagare accise per un importo di RON 22473840 (circa EUR 4422591) e imposte sul valore aggiunto (IVA) per un importo di RON 5213296 (circa EUR 1025916). Con un successivo avviso di accertamento del 27 novembre 2018, le autorità tributarie hanno altresì imposto alla [OSCURATO:PERSONA] penali e interessi di mora, accessori agli obblighi così imposti. 31 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso amministrativo-tributario contro gli avvisi di accertamento del 23 e 27 novembre 2018 e il verbale di verifica fiscale del 23 novembre 2018 su cui essi si basavano, dinanzi all’autorità tributaria competente rumena. Con decisione del 25 luglio 2019, quest’ultima li ha confermati ritenendo che gli oneri fiscali supplementari per il «sidro di mele Strongbow» acquistato presso il deposito autorizzato in Bulgaria erano stati correttamente imposti. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento, il verbale e la decisione menzionati ai precedenti punti 30 e 31 dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiedendo l’annullamento di detti atti. 33 Nel corso del procedimento dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), è stata disposta una perizia. Il conseguente rapporto peritale ha stabilito, da un lato, che il campione esaminato presentava le caratteristiche organolettiche del sidro di mele, che la percezione gustativa e olfattiva delle mele poteva essere potenziata dall’aggiunta di un aroma naturale e che la natura dell’alcol etilico, ossia la natura degli zuccheri da cui questo si era formato nel processo di fermentazione alcolica, non influenzava le caratteristiche organolettiche della bevanda alcolica sidro e, dall’altro lato, per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche di tale campione, che la gradazione alcolica, lo zucchero totale (zucchero invertito) e l’anidride solforosa totale corrispondevano ai limiti previsti nel certificato di qualità emesso dal deposito autorizzato in Bulgaria per il «sidro di mele [OSCURATO:PERSONA] alc. 4,5% vol.». 34 Con sentenza del 2 novembre 2021, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ha disposto l’annullamento parziale del verbale di verifica fiscale e dell’avviso di accertamento del 23 novembre 2018 nonché della decisione del 25 luglio 2019 che avevano posto a carico di tale società obblighi supplementari a titolo di accise e IVA. Con la stessa sentenza, detto giudice ha annullato l’avviso di accertamento del 27 novembre 2018, che stabiliva obblighi tributari accessori rispetto a quelli stabiliti con l’avviso di accertamento del 23 novembre 2018. 35 [OSCURATO:PERSONA] generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti e l’ANAF hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, avverso la sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]). Esse hanno sostenuto, in sostanza, che la Curtea de Apel București (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) aveva erroneamente annullato gli obblighi imposti a titolo di accise, IVA e obblighi tributari accessori, con la motivazione che, in relazione alla natura dell’alcol e all’effettiva composizione del prodotto di cui trattasi, quale risultava dalle informazioni presentate sull’etichetta stessa di tale prodotto, lo stesso non poteva essere classificato nelle sottovoci doganali specifiche del «sidro», bensì nelle sottovoci doganali «altri» rientranti nella stessa voce 2206, per le quali l’accisa era dovuta in [OSCURATO:PERSONA]. 36 In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, nell’interpretazione dell’allegato I al regolamento (…) n. 2658/87 (…), [come modificato dal] regolamento di esecuzione (…) n. 1101/2014 (…) nonché dal regolamento di esecuzione (…) 2015/1754 (…), una bevanda come quella di cui trattasi nel procedimento principale, composta da succo di mela da concentrato (25%) fermentato, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio, vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è pari almeno al 48%, 50%, 51%, 52% o 53% (a seconda del tipo di bevanda [del marchio] Strongbow, confezionata in bottiglie da 33 cl o in lattine da 40 cl) rispetto a quella dell’alcol proveniente dalla fermentazione delle mele, ma che presenta le caratteristiche organolettiche del sidro, debba essere classificata nelle voci doganali 22060031, 22060051, 22060081 o nelle voci doganali 22060039, 22060059». Sulla questione pregiudiziale 37 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro, rientrano, da un lato, nelle sottovoci 22060031, 22060051 o 22060081 della NC o, dall’altro lato, nelle sottovoci 22060039 o 22060059 di quest’ultima. 38 Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al Tribunale effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 21 e giurisprudenza citata). 39 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, conformemente alla regola generale n. 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione doganale delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto; l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 22 e giurisprudenza citata). 40 Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non fossero vincolanti, esse costituivano strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, fornivano un valido orientamento per la sua interpretazione (v. sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21 , EU:C:2022:814 , punto 23 e giurisprudenza citata). 41 Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo di cui dispone il Tribunale risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale sono composti da una miscela di un ingrediente denominato «sidro» costituito da alcol proveniente dalla fermentazione di succo di mele e da altre piante fermentate nonché da altre sostanze (acqua, sciroppo, conservanti, aromi e anidride carbonica). 42 Occorre ricordare, in via preliminare, che dal testo della voce 2206 della NC risulta che essa riguarda le «altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove». 43 Dalle note esplicative relative alla voce 2206 del SA, che corrisponde alla voce doganale 2206 della NC, risulta, da un lato, che il sidro è una «bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele» e, dall’altro, che l’aggiunta di alcol alle bevande che rientrano in tale voce non osta a che dette bevande mantengano la classificazione suddetta, sempreché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quelli delle bevande fermentate. 44 Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale non possiedono le proprietà dell’alcol distillato o di distillazione di cui alla voce 2208 della NC, bensì quelle delle bevande fermentate rientranti nella voce 2206 della NC, alla luce della regola generale n. 1. 45 Al fine di determinare in quale sottovoce della voce doganale 2206 della NC debbano essere classificati prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare, in via preliminare, che dai termini delle sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081 risulta che queste ultime riguardano unicamente il sidro e il sidro di pere, senza nessun’altra indicazione. Per contro, dai termini delle sottovoci 22060039 e 22060059 risulta che queste ultime riguardano le altre bevande fermentate, senza ulteriori indicazioni. Le note esplicative del SA precisano che la voce 2206 comprende tutte le bevande fermentate diverse da quelle delle voci da 2203 a 2205. 46 Anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi della regola generale n. 6 della NC, la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di tali sottovoci e dalle loro note nonché, mutatis mutandis , dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, relative alla classificazione delle merci nelle voci doganali e, in particolare, dalle regole generali nn. 2 b), 3 a) e 3 b) (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 1997, [OSCURATO:PERSONA], C‑164/95 , EU:C:1997:302 , punto 14 , e del 27 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] şi Sisteme, C‑168/23 , EU:C:2024:557 , punto 29 ). 47 Secondo la regola generale n. 2 b) della NC, qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, e quindi, per analogia, di una sottovoce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. In forza di tale regola, la classificazione dei prodotti mescolati, come i prodotti di cui trattasi nel procedimento principale (v. punto 41 supra ), è effettuata secondo i principi enunciati nella regola generale n. 3 della NC. 48 La regola generale n. 3 a) della NC indica che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, e quindi, per analogia, in due o più sottovoci, in applicazione della regola generale n. 2 b) della NC, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Pertanto, per analogia, la sottovoce più specifica deve avere la priorità sulle sottovoci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci, e, per analogia, sottovoci, si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto, queste voci, e, per analogia, queste sottovoci, sono da considerare, rispetto a questo prodotto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà peraltro una descrizione più precisa o completa. 49 Infine, dalla regola generale n. 3 b) della NC risulta che i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola generale n. 3 a) di quest’ultima, sono classificati, quando è possibile operare tale determinazione, secondo la materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. 50 Come risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto al Tribunale, prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale sono costituiti da una miscela di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mela, e quindi da sidro, alcol che si riferisce alle sottovoci 22060031, 22060051, 22060081 (relative al sidro), da alcol proveniente dalla fermentazione di altre piante, relativo alle sottovoci 22060039 e 22060059 (relative alle altre bevande fermentate), nonché da altre sostanze. Prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale possono quindi essere classificati in sottovoci doganali diverse. 51 Pertanto, in applicazione della regola generale n. 2 b) della NC, occorre effettuare la classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale seguendo la metodologia prevista dalla regola generale n. 3 della NC. 52 A tal riguardo, occorre rilevare che la prima frase della regola generale n. 3 a) della NC non consente di effettuare la classificazione di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, tenuto conto della loro composizione, questi ultimi comprendono, in parte, il sidro e, in parte, l’alcol ottenuto dalla fermentazione di piante diverse dalle mele. Di conseguenza, alla luce della seconda frase di tale regola generale, la quale precisa, come menzionato al precedente punto 48, che, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse ne dà una descrizione più precisa o più completa, né le sottovoci riguardanti il sidro, né le sottovoci riguardanti le altre bevande fermentate possono essere considerate «più specific[he]», ai sensi di detta regola generale (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 2021, BalevBio, C‑76/20 , EU:C:2021:441 , punto 63 ). 53 Ciò premesso, occorre applicare la regola generale n. 3 b) della NC ai fini della classificazione doganale di prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 30 ). 54 In forza di tale regola generale e per effettuare la classificazione doganale di un prodotto, è necessario stabilire quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale (v. sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 31 e giurisprudenza citata). 55 Secondo il punto VIII della nota esplicativa relativa alla regola generale n. 3 b) del SA, che corrisponde alla regola generale n. 3 b) della NC, il fattore che determina il carattere essenziale varia a seconda del tipo di merce di cui trattasi, e può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l’oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dall’importanza di una delle materie costitutive, allo scopo dell’utilizzo di dette merci (sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 34 ). 56 A tale titolo, dai punti da 35 a 38 della sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand ( C‑150/08 , EU:C:2009:294 ), risulta che, al fine della determinazione del carattere essenziale, ai sensi della regola n. 3 b) della NC, delle bevande a base di alcol fermentato alle quali sono state aggiunte altre sostanze, possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive. Tra queste figurano, in primo luogo, i tipi di alcol contenuti nei prodotti di cui trattasi e il contributo di ciascuno di tali tipi di alcol al volume di alcol e al tenore di quest’ultimo in tali prodotti; in secondo luogo, le caratteristiche organolettiche di detti prodotti e, in terzo luogo, la destinazione di tali prodotti nei limiti in cui sia inerente a detti prodotti, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive degli stessi. Infine, occorre procedere ad una valutazione globale di questi tre criteri (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 39 , e del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑532/14 e C‑533/14 , EU:C:2016:337 , punto 55 ). 57 Per quanto riguarda il primo criterio menzionato al precedente punto 56, occorre anzitutto ricordare che l’alcol contenuto in bevande come quelle di cui trattasi nel procedimento principale proviene dalla fermentazione di mele e di piante diverse dalle mele, fermo restando che ciascuno di questi tipi di alcol contribuisce, in modo considerevole, al volume di alcol e al tenore di quest’ultimo in tali bevande. 58 La quota di alcol proveniente da piante diverse dalle mele in bevande come quella di cui trattasi nel procedimento principale è di almeno 48%, 50%, 51%, 52% o 53%, a seconda del tipo di bevanda. La quota di alcol proveniente dalla fermentazione del succo di mele e quella proveniente da piante diverse dalle mele sono quindi quasi uguali. 59 Orbene, occorre rilevare che né la NC né le note esplicative del SA, riguardanti le sottovoci doganali relative al sidro, fissano una percentuale minima di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mela, ingrediente necessario alla fabbricazione del sidro, in quest’ultimo. È vero che le sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081 riguardano specificamente il sidro, vale a dire una bevanda alcolica ottenuta per fermentazione del succo di mele, il che presuppone che una bevanda rientrante in tali sottovoci contenga una certa percentuale di succo di mele fermentato. Tuttavia, non si può dedurre dal mero termine «sidro» presente nel testo di tali sottovoci che sia richiesta una percentuale minima di succo di mela fermentato affinché una bevanda sia classificata in tali sottovoci [v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, B.S. (Malto nella composizione della birra), C‑195/18 , EU:C:2019:197 , punto 34 ]. 60 Occorre altresì ricordare che la nota esplicativa del SA relativa alla voce 2206 riconosce espressamente la possibilità di aggiungere alcol alle bevande relative a tale voce, purché esse conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce. Lo stesso vale, per analogia, per le sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081. 61 Inoltre, la circostanza che un tipo di alcol sia in proporzione maggiore rispetto a un altro costituisce solo uno fra svariati criteri da prendere in considerazione ai fini della determinazione della sostanza che conferisce al prodotto considerato il suo carattere essenziale (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C‑532/14 e C‑533/14 , EU:C:2016:337 , punto 57 ). 62 Ne consegue che il fatto che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale contengano non solo una parte considerevole di alcol ottenuto dalla fermentazione del succo di mele, ingrediente necessario alla fabbricazione del sidro, ma parimenti di alcol ottenuto dalla fermentazione di piante diverse dalle mele non è sufficiente, di per sé, ad escludere siffatti prodotti dalle sottovoci della NC relative al sidro [v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2019, B.S. (Malto nella composizione della birra), C‑195/18 , EU:C:2019:197 , punto 38 ]. 63 Per quanto riguarda, poi, il secondo criterio di cui al precedente punto 56, occorre verificare se le caratteristiche organolettiche dei prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale corrispondano a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci 22060031, 22060051 e 22060081, relative al sidro, o a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci 22060039 e 22060059, relative alle altre bevande fermentate. A tale titolo, il sapore e l’odore possono costituire caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 36 ). 64 Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio risulta che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale possiedono le caratteristiche organolettiche del sidro, in particolare per quanto riguarda il loro sapore e il loro odore, mentre l’aggiunta di aroma naturale o di zucchero è irrilevante al riguardo o amplifica tali percezioni organolettiche. 65 Pertanto, nonostante la parte considerevole di alcol proveniente dalla fermentazione di piante diverse dalle mele nonché l’aggiunta di altre sostanze, alla luce degli elementi propri a prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, questi ultimi non hanno perso le caratteristiche organolettiche particolari del sidro, che ne definiscono il carattere essenziale e che corrispondono a quelle dei prodotti classificati nelle sottovoci relative al sidro (v., per analogia, sentenza del 7 maggio 2009, Siebrand, C‑150/08 , EU:C:2009:294 , punto 37 ). 66 Per quanto riguarda, infine, il terzo criterio di cui al precedente punto 56, dal fascicolo di cui dispone il Tribunale sembra emergere che le caratteristiche e le proprietà oggettive delle bevande di cui trattasi nel procedimento principale, tra cui il loro colore e la loro denominazione commerciale, che associa il marchio Strongbow all’indicazione «sidro di mele», corrispondono a quelle delle bevande destinate ad essere consumate come sidro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 67 Fatta salva tale verifica da parte del giudice del rinvio, si deve ritenere che prodotti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rivestano il carattere essenziale dei prodotti classificati nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 della NC, relative al sidro. 68 In considerazione di tutto quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che rientrano nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 di quest’ultima bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro e la cui destinazione corrisponde a quest’ultimo. Sulle spese 69 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione che si riunisce con cinque giudici), dichiara: La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che: rientrano nelle sottovoci doganali 22060031, 22060051 o 22060081 di detta nomenclatura bevande composte di succo di mela fermentato a base di concentrato al 25%, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido malico, anidride carbonica, metabisolfito di potassio e vari aromi, la cui componente di alcol proveniente da piante diverse dalle mele è compresa tra il 48% e il 53%, ma che presentano le caratteristiche organolettiche del sidro e la cui destinazione corrisponde a quest’ultimo. Półtorak [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2026. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris