CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 08154/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18.02.2026 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] Presidente N. 454/2026 SEZ. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N. 240/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione accolga la richiesta di correzione materiale sul punto dedotto. [OSCURATO:PERSONA] - considerato che nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte il 12 settembre 2025, depositata il 3 ottobre 2025, per mero errore materiale il nome di battesimo del difensore dell’imputato è stato indicato quale “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di “[OSCURATO:PERSONA]”; - visto l’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8154/2026 Roma, lì, 02/03/2026 P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella epigrafe della sentenza n. 32780/2025 deliberata da questa Sezione il 12/09/2025 nel senso che lì dove è scritto "Avv. [OSCURATO:PERSONA]" si legga e si intenda "Avv. [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 18 febbraio 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]