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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24556/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4078/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])e Agenzia Entrate Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] del Presidente pro tempore, rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliateope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 1337 / 7 /20 2 0 emessa dalla CTR Calabri a il 29/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Avviso iscrizione ipotecaria –Prova notifica pregresse cartelle di pagamento partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria fondata su pregresse cartelle di pagamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’agente della r iscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava il gravame evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dato prova in fase di giudizio di primo grado della notifica, ex artt. 25 e 26 del dPR n. 602/1973, delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici all’iscrizione ipotecaria.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensidel novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, nonostante, con le note del 27.5.2011, fossero stati prodotti due avvisi di ricevimento in fotocopia firmati dalla stessa contribuente, che non aveva mai disconosciuto la sua firma.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili, comunicare al contribuente l’intenzione di procedere alla suddetta iscrizione, nonostante nessuna doglianza sul punto fosse stata sollevata dalla Donato.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 77 del dPR n. 602/1973 e la falsa applicazione dell’art. 50 dello stesso dPR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 citato, nonostante la detta iscrizione non costituisca atto dell’espropriazione forzata.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR errato nell’affermare che l’omissione della notificazione di un atto prodromico alla costituzione del ruolo costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dello stesso e degli atti successivi.

5. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso la possibilità di depositare ulteriori documenti probatori della notifica delle cartelle di pagamento anche in appello.

6. Va preliminarmente evidenziato che la CTR, al di là di affermazioni di principio, contenute nella sentenza impugnata, non rapportate al caso concreto, ha, con riferimento alla fattispecie in esame, rilevato in via esclusiva che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dato prova in fase di giudizio di primo grado della notifica, ex artt. 25 e 26 del dPR n. 602/1973, delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici all’iscrizione ipotecaria.

Ragion per cui è limitatamente a tale aspetto che dovrà concentrarsi l’esame di questa Corte, non essendosi, quanto agli altri profili, pur denunciati con il secondo, con il terzo e con il quarto motivo, neppure in presenza di obiter dicta , sicchè i relativi motivi vanno dichiarati inammissibili.

Ciò in applicazione del principio per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Sez.

L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014).

6.1. A voler interpretare la laconica affermazione contenuta nella sentenza come una implicita esclusione della possibilità di fornire in appello la prova della notifica delle cartelle di pagamento, la stessa si rivelerebbe errata, come denunciato nel quinto motivo.

Invero, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte (persino se rimasta contumace in primo grado) produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021).

In particolare, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018).

Ciò in quanto il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. 6.2.

L’Agenzia delle Entrate con le note depositate il 27.5.2011 in sede di appello ha prodotto due avvisi di ricevimento in fotocopia firmati dalla stessa contribuente, che non ha disconosciuto come propria la firma.

Ciò nonostante, la CTR, evidentemente partendo dall’erroneo presupposto, analizzato in precedenza, per cui siffatta produzione era tardiva e, come tale, inammissibile, non l’ha presa in considerazione, pervenendo alla inevitabile conclusione secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse dato la prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento.

7. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto con riferimento al primo e al quinto motivodi ricorso.

L’impugnata sentenza va, per l’effetto, cassata e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4078/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA])e Agenzia Entrate Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] del Presidente pro tempore, rappresentatee difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliateope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 1337 / 7 /20 2 0 emessa dalla CTR Calabri a il 29/06/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Avviso iscrizione ipotecaria –Prova notifica pregresse cartelle di pagamento partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria fondata su pregresse cartelle di pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’agente della r iscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava il gravame evidenziando che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dato prova in fase di giudizio di primo grado della notifica, ex artt. 25 e 26 del dPR n. 602/1973, delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici all’iscrizione ipotecaria. 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensidel novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, nonostante, con le note del 27.5.2011, fossero stati prodotti due avvisi di ricevimento in fotocopia firmati dalla stessa contribuente, che non aveva mai disconosciuto la sua firma. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR affermato che l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto, prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili, comunicare al contribuente l’intenzione di procedere alla suddetta iscrizione, nonostante nessuna doglianza sul punto fosse stata sollevata dalla Donato. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 77 del dPR n. 602/1973 e la falsa applicazione dell’art. 50 dello stesso dPR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 citato, nonostante la detta iscrizione non costituisca atto dell’espropriazione forzata. 4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 36 bis, comma 3, del dPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR errato nell’affermare che l’omissione della notificazione di un atto prodromico alla costituzione del ruolo costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dello stesso e degli atti successivi. 5. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso la possibilità di depositare ulteriori documenti probatori della notifica delle cartelle di pagamento anche in appello. 6. Va preliminarmente evidenziato che la CTR, al di là di affermazioni di principio, contenute nella sentenza impugnata, non rapportate al caso concreto, ha, con riferimento alla fattispecie in esame, rilevato in via esclusiva che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva dato prova in fase di giudizio di primo grado della notifica, ex artt. 25 e 26 del dPR n. 602/1973, delle cartelle di pagamento, quali atti prodromici all’iscrizione ipotecaria. Ragion per cui è limitatamente a tale aspetto che dovrà concentrarsi l’esame di questa Corte, non essendosi, quanto agli altri profili, pur denunciati con il secondo, con il terzo e con il quarto motivo, neppure in presenza di obiter dicta , sicchè i relativi motivi vanno dichiarati inammissibili. Ciò in applicazione del principio per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta , poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014). 6.1. A voler interpretare la laconica affermazione contenuta nella sentenza come una implicita esclusione della possibilità di fornire in appello la prova della notifica delle cartelle di pagamento, la stessa si rivelerebbe errata, come denunciato nel quinto motivo. Invero, nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte (persino se rimasta contumace in primo grado) produrre per la prima volta nel secondo grado l'originale dell'atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l'avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto (Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021). In particolare, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame dell'atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto (Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018). Ciò in quanto il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. 6.2. L’Agenzia delle Entrate con le note depositate il 27.5.2011 in sede di appello ha prodotto due avvisi di ricevimento in fotocopia firmati dalla stessa contribuente, che non ha disconosciuto come propria la firma. Ciò nonostante, la CTR, evidentemente partendo dall’erroneo presupposto, analizzato in precedenza, per cui siffatta produzione era tardiva e, come tale, inammissibile, non l’ha presa in considerazione, pervenendo alla inevitabile conclusione secondo cui [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse dato la prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento. 7. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto con riferimento al primo e al quinto motivodi ricorso. L’impugnata sentenza va, per l’effetto, cassata e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, alla CTR della Calabria in differente composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione t
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