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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 4 gennaio 2021

Cassazione n. 32878/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stata dichiarata inammissibile per tardività l'impugnazione del decreto d'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Wiecek, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo.

Con esso è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002 per aver l'ordinanza impugnata ritenuto decorrente il termine di venti giorni per proporre ricorso contro il decreto d'inammissibilità dell'istanza non dalla notizia dell'avvenuto deposito ai sensi del citato art. 97 bensì dal deposito del detto provvedimento e finanche dalla data di registrazione presso il registro generale della proposta impugnazione.

Si evidenzia, a tal riguardo, che il decreto è stato depositato il 4 gennaio 2021 e il relativo avviso è stato comunicato all'interessato il 12 gennaio 2021, con conseguente deposito del ricorso ex art. 99 il 1° febbraio 2021.

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le norme disciplinanti la materia, nei limiti di quanto rileva in questa sede, sono gli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

2.1. Ai sensi del citato art. 97, in forza del quale il decreto con il quale il magistrato dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene depositato e del deposito è comunicato avviso all'interessato, la lettura del provvedimento pronunciato in udienza sostituisce l'avviso se l'interessato è presente all'udienza.

Avverso il provvedimento l'interessato, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto.

2.2. Ne consegue, che il combinato disposto di cui agli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere interpretato nel senso per cui il dies a quo del termine di venti giorni per proporre ricorso al presidente contro il decreto emesso su istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coincide non con il deposito del provvedimento bensì con la notizia dell'avvenuto deposito e la relativa tempestività deve essere valutata con riferimento al deposito del ricorso e non alla registrazione dello stesso nel registro generale, se non coincidente con il deposito, fuoriuscendo tale incombente dalla sfera di disponibilità del ricorrente.

2.3. Orbene, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, interpretato nei termini di cui innanzi.

Il Tribunale ha difatti ritenuto decorrente il termine per il ricorso non dalla notizia del deposito del decreto in materia di patrocinio a spese dello Stato, nella specie avvenuta tramite comunicazione al soggetto interessato, ma dalla data del deposito stesso e ha peraltro individuato il momento finale del termine facendo erroneo riferimento non alla data del deposito del ricorso bensì alla diversa data di registrazione di esso nel registro generale.

3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo corso.

Così deciso il 28 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del Sostituto PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, emessa ex art. 99 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, è stata dichiarata inammissibile per tardività l'impugnazione del decreto d'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Wiecek, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo. Con esso è stata dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002 per aver l'ordinanza impugnata ritenuto decorrente il termine di venti giorni per proporre ricorso contro il decreto d'inammissibilità dell'istanza non dalla notizia dell'avvenuto deposito ai sensi del citato art. 97 bensì dal deposito del detto provvedimento e finanche dalla data di registrazione presso il registro generale della proposta impugnazione. Si evidenzia, a tal riguardo, che il decreto è stato depositato il 4 gennaio 2021 e il relativo avviso è stato comunicato all'interessato il 12 gennaio 2021, con conseguente deposito del ricorso ex art. 99 il 1° febbraio 2021. 3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le norme disciplinanti la materia, nei limiti di quanto rileva in questa sede, sono gli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002. 2.1. Ai sensi del citato art. 97, in forza del quale il decreto con il quale il magistrato dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene depositato e del deposito è comunicato avviso all'interessato, la lettura del provvedimento pronunciato in udienza sostituisce l'avviso se l'interessato è presente all'udienza. Avverso il provvedimento l'interessato, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'art. 97 del medesimo decreto. 2.2. Ne consegue, che il combinato disposto di cui agli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere interpretato nel senso per cui il dies a quo del termine di venti giorni per proporre ricorso al presidente contro il decreto emesso su istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coincide non con il deposito del provvedimento bensì con la notizia dell'avvenuto deposito e la relativa tempestività deve essere valutata con riferimento al deposito del ricorso e non alla registrazione dello stesso nel registro generale, se non coincidente con il deposito, fuoriuscendo tale incombente dalla sfera di disponibilità del ricorrente. 2.3. Orbene, l'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 97 e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, interpretato nei termini di cui innanzi. Il Tribunale ha difatti ritenuto decorrente il termine per il ricorso non dalla notizia del deposito del decreto in materia di patrocinio a spese dello Stato, nella specie avvenuta tramite comunicazione al soggetto interessato, ma dalla data del deposito stesso e ha peraltro individuato il momento finale del termine facendo erroneo riferimento non alla data del deposito del ricorso bensì alla diversa data di registrazione di esso nel registro generale. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo corso. Così deciso il 28 giugno 20
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