Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28749/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del fatto per l'omessa indicazione, nella dichiarazione resa per la fruizione del beneficio, della somma di 12.430,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato il 29 agosto 2019; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del fatto per l'omessa indicazione, nella dichiarazione resa per la fruizione del beneficio, dell'immobile acquistato con la somma di 16.000,00 euro; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché la somma di 12.430,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato il 29 agosto 2019 avrebbe dovuto essere indicata nel modello ISEE, rappresentando come la stessa fosse da inserire nel quadro FC2, relativo a redditi percepiti nel biennio anteriore alla dichiarazione ; Constatato che il secondo motivo espone censure non dalla legge consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché l'imputato avrebbe dovuto indicare nel modello ISEE anche l'ulteriore somma di 16.000,00 euro, siccome utilizzata il 16 novembre 2021, ossia sette giorni dopo la presentazione della richiesta di fruire del beneficio (avvenuta il 9 novembre 2021), per acquistare un immobile quale unico compratore, dal quale poi era derivato un reddito annuale da locazione, effettuata quale unico locatore, per un importo pari a 2.400,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Ritenuto, inoltre, che la domanda di rimborso in favore della parte civile INPS delle spese sostenute nel giudizio di legittimità non può essere accolta, perché le conclusioni presentate non hanno offerto alcun effettivo contributo alla decisione, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr., per questo principio, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione, § 20.3); P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente , An nio [OSCURATO:PERSONA] tip 14 ‘»!" ndrea qentilk 1-.) ..:7.= p g ,tfi-A-3,,-1 2 [OSCURATO:PERSONA] F,'..:".' O_ .,.._ P, A /l'I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, articolando due motivi di ricorso, deduce: a) con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza del fatto per l'omessa indicazione, nella dichiarazione resa per la fruizione del beneficio, della somma di 12.430,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato il 29 agosto 2019; b) con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del fatto per l'omessa indicazione, nella dichiarazione resa per la fruizione del beneficio, dell'immobile acquistato con la somma di 16.000,00 euro; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché la somma di 12.430,00 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato il 29 agosto 2019 avrebbe dovuto essere indicata nel modello ISEE, rappresentando come la stessa fosse da inserire nel quadro FC2, relativo a redditi percepiti nel biennio anteriore alla dichiarazione ; Constatato che il secondo motivo espone censure non dalla legge consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché l'imputato avrebbe dovuto indicare nel modello ISEE anche l'ulteriore somma di 16.000,00 euro, siccome utilizzata il 16 novembre 2021, ossia sette giorni dopo la presentazione della richiesta di fruire del beneficio (avvenuta il 9 novembre 2021), per acquistare un immobile quale unico compratore, dal quale poi era derivato un reddito annuale da locazione, effettuata quale unico locatore, per un importo pari a 2.400,00 euro; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle4mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; Ritenuto, inoltre, che la domanda di rimborso in favore della parte civile INPS delle spese sostenute nel giudizio di legittimità non può essere accolta, perché le conclusioni presentate non hanno offerto alcun effettivo contributo alla decisione, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr., per questo principio, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione, § 20.3); P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente , An nio [OSCURATO:PERSONA] tip 14 ‘»!" ndrea qentilk 1-.) ..:7.= p g ,tfi-A-3,,-1 2 [OSCURATO:PERSONA] F,'..:".' O_ .,.._ P, A /l'I
Sentenza Cassazione n. 28749/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris