CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29275/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Articolo Luigi , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , D’[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] est. Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrenti - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE , MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÁ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona de i rispettivi Ministri pro tempore; - intimati - Avverso la sentenza n. 5536/2018 della CORTE di APPELLO di ROMA , depositata il 7 settembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 aprile 2023 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. I medici indicati in epigrafe – premesso che avevano conseguito il diploma di specializzazionesulla base di corsi frequentati tra il 1982 e il 1991, senza peraltro percepire alcuna remunerazione per l’attività prestata durante il periodo di formazione; che, invece, le d irettive [OSCURATO:PERSONA] est. europee nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, (coordinate con la Direttiva 93/16/CEE),riguardanti la formazione dei medici specialisti e i corsi per il conseguimentodei relativi diplomi, nellostabilire condizioni omogenee di accesso e di svolgimento dei corsi di specializzazione , avevano previsto per i frequentanti il diritto a d una « adeguata remunerazione»; che tali direttive avevano ricevuto tardiva attuazione in Italia con il d.lgs. n. 257 del 1991, il quale aveva stabilitoche fosse attribuita, in favore dei mediciammessi alle scuole di specializzazione, una borsa di studio annuale di Lire 21.500.000, soltanto a decorrere dall’anno accademico 1991-1992; e che , successivamente , l’art.11 della leggen. 370 del 1999, con rigu ardo ai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 1990 - 1991, aveva previsto l’attribuzione di una borsa di studio annua omnicomprensiva di Lire 13.000.000 – convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee sopra citate e, in particolare, al pagamento della somma di L. 21.500.000 per ogni anno del corso di specializzazione medica e per ciascun corso frequentato, oltre agli interessi ed al maggior danno ex art. 1224 c .c.; domandarono, altresì, l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo e del punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie in materia, con conseguente condanna delle controparti al relativo risarcimento del danno. Il T ribunale di Roma rigettò le domande per intervenuta prescrizione del diritto.[OSCURATO:PERSONA] est. 2.La Corte di appello di Roma, con sentenza 7 settembre 2018, n. 5536,in parziale accoglimento dell ’impugnazione di taluni appellanti , condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a ciascuno di essi la somma di Euro 6.71 4,00 per ciascun anno del corso frequentato. Rigettò le domande di altri appellanti , perché i scritti ai rispettivi corsi prima dell’anno 1982o perché frequentanti corsi non ricompresi in quelli dicui alle direttive comunitarie né ad essi equipollenti . 3. I medici indicati in epigrafe hanno pr o posto ricorso per cassazionesorretto da sei motivi . Non hanno svolto difese le amministrazioni intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l primo motivo denu ncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost; dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.Lgs. n. 257/91, [OSCURATO:PERSONA] est. violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. Iricorrenti già parzialmente vittoriosi in appello lamentano che la Corte territorialeabbia liquidato il danno in loro favore erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nel citato art. 11 della legge n. 370 del 1999, anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (d.lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi di equivalenza, effettività ed adeguatezza, dettati dalla giurisprudenza comunitaria. Questa censura –alla cui illustrazione viene fat t a seguire istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché venga chiarito il contenuto dei parametri di equivalenza, effettività ed adeguatezza del risarcimentodel danno – è comune a nche ai ricorrenti totalmente soccombenti in grado di appello. 2.Il secondo motivo – anche questo comune a tutti i ricorrenti – denuncia “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c., dell’art. 11 della L. 370/1999 e del D. Lgs. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”. Iricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi compensativi, nonostante il debito gravante a carico dell’amministrazione avesse natura di debitodi valore. 3.Il terzo motivo denun cia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 [OSCURATO:PERSONA] est. Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni), dell’art. 6 del Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto n. 191) e dell’art. 11 della Legge 370/99 –violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L. 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L. 359), degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. dell’art. 11 della Legge n. 370/99e del D.Lgs. n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. I ricorrenti, con riferimento alle precedenti censure, deducono che l’omesso riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per la mancatapuntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché di quello alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, avrebbe concretato una ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1, Prot ocollo 1 , della Convenzione EDU. Anche quest’ultima censura è comune a tutti i ricorrenti. 3.1.I tre motivi illustrati – da esaminare congiuntamente stante la loro connessione – sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360 - bis n. 1 c.p.c., poiché la Corte di appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 3.1.a.Questa Corte ha reiteratamente affermato che le somme da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del [OSCURATO:PERSONA] est. 1982, non possono essere commisurate all ’ importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura retributiva né può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. Essa ha piuttosto natura para-risarcitoria e la prestazione che ne forma oggetto deve essere quantificata sulla base di un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Questo parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991. Con l’art.11 della legge n. 370 del 1999, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di G iustizia dell’Unione Europea , ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il pregiudizio damancata percezione della remunerazione adeguata da parte dellospecializzando, quanto quello relativo all’inidoneità del diplomadi specializzazione a l riconoscimento negli altri Stati membri, e al suominor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso aiprofili professionali. il parametro di cui al citato art. 11 della legge n. 370del 1999, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente [OSCURATO:PERSONA] est. collegabili al tardivo adempimento dellegislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova – nella fattispecie mancante – di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione dellepreclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (ex multis, cfr., solo tra le più recenti, Cass. 21/12/2021, n. 41076; Cass. 26/07/2022, n. 23350; Cass. 25/08/2022, n. 25365; Cass.12/09/2022, n. 26812; Cass. 13/09/2022, n. 26901). 3.1.b. Q uanto alle specifiche doglianze sulla mancata corresponsione degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, va ribadito che, venendo in considerazione un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sualiquidazione equitativa – da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi (moratori) nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. ) dalla data in cui l’ obbligazione risarcitoria, mediante “monetizzazione”, si converte da debito di valore a debito di valuta (Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649; in precedenza cfr. già Cass. 09/02/2012, n. 1917 e Cass.06/11/2014, n. 23635; successivamente v. Cass. 10/01/2019, n. 458 e Cass.24/01/2020, n. 1641). 3.1.c. Neppure può essere accolta l’istanza di rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia dell’Unione Europea. Al riguardo, questa Corte ha già chiarito (v. Cass. 21/12/2021, n. 41076, cit.) che lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento europeo ha lasciato agl i Stati membri.[OSCURATO:PERSONA] est. Pertanto, nella sentenza impugnata n on è ravvisabile alcuna violazione del diritto euro unitario, il quale non si occupa del la quantificazionedella remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. 13/06/2018 n. 15520; Cass.28/06/2018, n. 17051;Cass. 10/12/2018, n. 31922). 3.1.d. In proposito, non è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che sisono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che lehanno frequentate in precedenza. Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggioredel risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altrettanto vero che soltanto i secondi, nell ’ iscriversi alle scuole di specializzazione, hanno assunto oneri ed impegni ( quali, ad es., il tempo pieno) non gravanti suiprimi. 3.1.e.Deve infine evidenziarsi, reiterando un rilievo già formulato e recentementeribadito da questa Corte (Cass.12/09/2022, n. 26812, cit.) che la doglianza dei ricorrenti circa la mancata liquidazione del danno nella maggior misura prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, muove dall’indimostrato assunto che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe loro corrisposto tra il 1982 ed il 1991 sarebbe stato comunque superiore a quello che sarebbe stato poi stabilito dallalegge n. 370 del 19 99 . L’assunto, tuttavia, è arbitrario in quanto omette di tenere conto sia della cesura temporale tra le due epoche, nonché dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano, sia della già evidenziata circostanza che la quanti ficazione della remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina costituisce oggetto di un potere discrezionale del legislatore interno, sul quale nessuna ingerenza svolge il diritto eurounitario.[OSCURATO:PERSONA] est. 4. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost; dell’art.6 d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art.11 legge n. 370 del 1999; violazione e falsa applicazione de ll’art.112 c.p.c. , nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha liquidato l’indennizzo senza riconoscere l’importo relativo al primo anno accademico di corso ( 1 9 82/1983 ) , neppure per la quota parte spettante a far tempo dal 1° gennaio 1983. Deducono che, in tal modo, sarebbe stato violato il dictum della sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui la remunerazione dovrebbe essere corrisposta a partire dal 1° gennaio 1983, proporzionalmente alla durata del corso situatasi dopo tale data, senza poter arbitrariamente detrarre l’importo relativo all’intero anno accademico anche per la parte successiva alla predetta data. Evidenziano che taluni corsi, pur afferenti all’anno accademico 1982-1983, erano effettivamente iniziati dopo il 1° gennaio 1983 per modo che i frequentanti avrebbero avuto diritto all’intero indennizzo perl’anno accademico 1982- 1983, mentre , per coloro per i quali era incerta la data di effettivo inizio del corso,il giudice del merito avrebbe dovuto liquidare l’indennizzo proporzionalmente alla durata del lo stesso dopo il 1° gennaio 1983 , anche in ragione della circostanza notoria che le specializzazioni iniziano almeno nel mese di novembre.[OSCURATO:PERSONA] est. 4.1.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a specificare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16). Da tale principio è stata tratta l’implicazione che occorra commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento (Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n.20348). Sulla scia di tale principio, questa Corte ha ribadito che il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo soltanto nel caso in cui, secondo l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha [OSCURATO:PERSONA] est. determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente (Cass. 26/02/2019, n. 5509; Cass. 23 luglio 2019, n. 19742). Orbene, nella fattispecie in esame, alla stregua delle allegazioni dei ricorrenti (pp.27 e 28 del ricorso), taluni corsi (particolarmente quelli frequentatida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], salvo altri), pur afferenti all’anno accademico 1982 - 1983, risul tano effettivamente iniziati dopo il 1° gennaio 1983. In ogni caso, per l’anno accademico 1982-1983, spetterà al giudice del rinvio, in applicazione degli enunciati principi, individuare i casi in cui riconoscere l’indennizzo per l’intero (accertati l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983) e i casi in cui operare il frazionamento (avuto riguardo all’effettivo inizio del corso e della frequenza prima di tale data), nonché la misura dello stesso. È evidente, poi, che il giudice del rinvio dovrà anche valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. In questi termini la censura in esame deve essere accolta. 5. I l qu into motivo – riguardante i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] est. Francone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha agito, in sede di legittimità, per il tramite della procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA] – denun cia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; degli artt. 2, 3, 10 , 97 Cost; dell’art.6 d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art.11 legge n. 370 del 1999; violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”. Iricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere rigettato la loro domanda risarcitoria sull’erroneo presupposto che il diritto non spettasse a coloro che si erano iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1982. 5.1.Il motivo è fondato. Viene conesso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge - in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (Euro 6.713,94 all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'annoaccademico 1990-1991) - per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983. Questa questione, stante il dissenso determinatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, era stata rimessa, una prima volta, alle [OSCURATO:PERSONA] est. Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, avevano a loro volta rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) aveva stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. La statuizione del giudice comunitario aveva consentito di chiarire che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell'anno 1982e l'avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983. Tale statuizione non aveva invece sciolto il dubbio se il diritto dovesse essere riconosciuto anche a coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76), distinguendosi anzi, tendenzialmente, nella giurisprudenza interna, le posizioni dei medici specializzandi, con riguardo al momento di inizio della specializzazione, nelle seguenti tre categorie: a)quella dei non aventi diritto ad alcuna remunerazione, per avere iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982; b)quella degli aventi diritto alla remunerazione solo a partire dal 1° gennaio 1983, per avere iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982;[OSCURATO:PERSONA] est. c)e quella degli aventi diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso, per averlo iniziato dopo il 31 dicembre 1982. Determinatosi nella giurisprudenza di legittimità un nuovo contrasto sulla posizione degli specializzandi “ a cavallo” rientranti nella categoria sub a) (alla quale non si estendeva l’effetto chiarificatore della pronuncia interpretativa della Corte comunitaria), della questione sono state nuovamente investite le Sezioni Unite, le quali, con ordinanza interlocutoria n. 23901 del 29 ottobre 2020, hanno disposto un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul quesito «se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983»; nonché «se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nelrecepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983». Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia [OSCURATO:PERSONA] est. scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve -per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE. Sulla base della statuizione del giudice comunitario, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad esso rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno, dunque, statuito il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE. In applicazione di tale principio alla fattispecie in esame, deve dunque riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri di cui all’art.11 della legge n. 370 del 1999, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1983 alla conclusione della specializzazione, anche a coloro tra i ricorrenti – precisamente a i do ttori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che avevano iniziato la specializzazione medesima anteriormente al 1° gennaio 1983, sia che l’avesseroiniziata nel corso del 1982, sia che l’avessero iniziata prima di tale anno.[OSCURATO:PERSONA] est. Spetterà al giudice del rinvio, prima di procedere alla liquidazione della somma spettante, valutare la sussistenza dell’ulteriore requisito costitutivo del diritto, ovverosia la comunanza della specializzazione medica a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, avuto riguardo ai corsi menzionati negli artt. 5 e 7 della direttiva75/362/CEE. In questi termini,la censura in esame deve essere accolta. 6.Il sesto motivo – riguardante esclusivamente i dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delleDir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 Cost; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c. e degli artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 – violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. e 395 c.p.c.”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la loro domanda relativa a i cors i di specializzazione in “medicina dello sport” ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), “medicina legale e delle assicurazioni” ([OSCURATO:PERSONA]), “fisiopatologia dellariproduzione umana” ([OSCURATO:PERSONA]), “igiene e sanità pubblica”([OSCURATO:PERSONA]), sul rilievo che tali corsi non sarebbero ricompresi nella direttiva di riconoscimento n. 75/362/CEE del 16 giugno 1975. Deducono che nel primo grado di giudizio le amministrazioni convenute, limitandosi a «contestazioni generiche» di infondatezza [OSCURATO:PERSONA] est. della domanda, non avevano eccepito la mancata inclusione de i predetticorsi ne gli elenchi contenuti nelle direttive comunitarie n é che essinon fossero comun i a due o più t ra gli Stati membri. Sostengonol’incondivisibilità dell a tesi secondo cui , in manca n za di specifica allegazione delle predette circostanze da par t e del l’attore, verrebbe meno l’onere di specifica contestazione da parte dell’amministrazioneconvenuta. Evidenziano che, in ogni caso , la doglianza circa l’omessa tempestiva attuazione delle direttive comunitarie costituiva, nella fattispecie, «chiara allegazione»della circostanza costitutiva del diritto azionato, consistente «nel non aver potuto frequentare un corso di specializzazione nelleforme, denominazione e con le modalità previste dall’ordinamentocomunitario», sicché sarebbe stato comunque onere delle amministrazioni contestare che il corso svolto non rientrava tra quelli previsti dalla normativa europea , mentre dov rebbe reputarsi inammissibile, perché tardiva , la doglianza relativa a questa circostanza solo in appello. Osservano, infine, che, comunque , anche in assenza di specifica contestazione, con le memorie istruttorie depositate ai sensi dell’art.183, sesto comma, cod. proc. civ., era stata formulata richiesta (poi reiterata in appello) di una prova orale con i presidi e i direttori didattici delle Università sul contenuto della formazione specialistica e sull’adeguamento delle attività formative alle previsioni comunitarie. Nel merito, deducono che la specializzazione in “igiene e medicina preventiva” (svolta da [OSCURATO:PERSONA]), è espressamente inclus a nella direttiva 16/93 CEE, con la denominazione di “community medicine”. Aggiungono che le specializzazioni in “medicina dello sport” (frequentate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché quella in “medicina legale e delle assicurazioni” (frequentata da [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]),sarebbero state inserite nell'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie e comuni a due o pi ù Stati membri (da formare e aggiornare ai sensi dell’art.1, comma 2 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257),con il decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il [OSCURATO:PERSONA], 30 ottobre 1993. Asseriscono che la specializzazione in “fisiopatologia della riproduzione umana” (svolta da [OSCURATO:PERSONA]), «non può che rientrare nell’ambito della ginecologia». 6.1.Il motivo è solo parzialmente fondato. 6.1.a. Vanno formulate alcune premesse: -l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di provvedere ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (ex multis, Cass. n. 25414 del 2022); fatto costitutivo che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; - l’effettiva sussistenza di questo fatto va sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso; - la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, non è preclusa dal divieto di nova, salva l’operatività del principio di non contestazione;[OSCURATO:PERSONA] est. - peraltro, posto che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall’attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive) sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri Stati membri), il principio di non contestazione può operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); - solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può pertanto rilevarsi preclusiva del rilievo in appello – officioso o su impulso dell’amministrazione – del difetto del requisito della equipollenza; -l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata dal grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; - al fine di far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, c.p.c., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque, indicare la sede da cui tale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motiv.); - n ella fattispecie in esame, mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, ove si faccia eccezione per il rilievo diretto ad evidenziare che i ricorrenti hanno lamentato la [OSCURATO:PERSONA] est. mancata tempestiva attuazione delledirettive comunitarie in relazione ai corsi da essi svolti e che tale doglianza costituirebbe « chiara allegazione» della circostanza costitutiva del diritto azionato, consistente « nel non aver potuto frequentare un corso di specializzazione nelleforme, denominazione e con le modalità previste dall’ordinamentocomunitario» (p.36 del ricorso); -la genericità di questo ri l ievo – che non è sanata dalla evocazione delle memorie istruttorie di primo grado (p.37 del ricorso) – esc l ude tuttavia che da esso possa desumersi la sussistenza della specifica allegazionedel requisito dell’ equipollenza , tale da far sorgere, in capo alle amministrazioni convenute , il correlativo onere di specifica contestazione. 6.1.b.Tanto premesso, venendo ora al merito della doglianza, essa va reputata infondata anzitutto in relazione alla immotivata asserzione secondo cui il corso in “fisiopatologia della riproduzione umana” (svolto da [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe equipollente a quelloin “ginecologia”. Ben vero, la rilevata circostanza che il giudizio sulla concreta equipollenza implichi necessariamente anche riscontri fattuali, devoluti al giudice di merito, esclude che esso possa essere formulato sulla base di una mera assonanza terminologica o concettuale tra due o più corsi in comparazione. Questa Corte ha già chiarito, al riguardo, che non si verte in materia di mera questione nominale, risolvibile attraverso la verifica della più o meno simile denominazione della specializzazione, ma di questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione. Per tale ragione, l’eventuale assonanza terminologica o la contiguità concettuale tra le denominazioni dei corsi di specializzazione frequentati con quelli comuni a tutti o ad almeno due paesi dell’[OSCURATO:PERSONA] est. e ricompresi negli elenchi della direttiva “riconoscimento” non giustifica l’assunto che i primi costituiscano solo una variante nominale dei secondi; piuttosto essa assonanza altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri Stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva); fondamento fattuale,che è onere dell’istante allegare e provare, e che spetta al giudice del merito accertare (cfr., in termini, Cass. n. 25414 del 2002; in precedenza già, in tal senso, Cass. n. 458 del 2019). Pertanto, nel caso di specie, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla contiguità terminologica e concettuale tra la denominazione di “fisiologia della riproduzione umana” e quella di “ginecologia”. Deve, poi rilevarsi che – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], RaffaeleNatini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che i corsi da loro frequentati (“medicina dello sport” e “ medic ina legale e delle assicurazioni”) siano stati inseriti nell'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, da formare e aggiornare ai sensi dell’art.1, comma 2 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, con il decreto del Ministro dell’Università e della r icerca scientifica e tecnologica, di concerto con il [OSCURATO:PERSONA], del 30 ottobre 1993. Questa Corte, in analoghe fattispecie, ha rimarcato che un credito risarcitorio (o, se si preferisce , indennitario) in tanto sarebbe predicabile in iure, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive comunitarie entro il termine da quelle previsto, il ricorrente avrebbe beneficiato di un incremento patrimoniale che invece ha perduto.[OSCURATO:PERSONA] est. Nel caso di specie, iricorrenti sopra indicati ha nno dedotto di avere frequentato la scuola di specializzazione nel periodo ricompreso tra gli anni 1982-1991; risulta, in particolare, dalle indicazioni contenute in ricorso che si sono specializzati, rispettivamente, nel 1985 ([OSCURATO:PERSONA]), nel 1986 ([OSCURATO:PERSONA]), nel 1984 ([OSCURATO:PERSONA]) e nel 1985 ([OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione da parte dei ricorrent i principale, non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» delle specializzazioni da loro invocate (segnatamente, i l decret o ministeriale30 ottobre 1993). Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 1975/363 (come modificata dalla Direttiva 1982/76), nella parte che imponeva agli Stati membri l'obbligo di remunerare i dottori specializzandi, certamente non gli si può rimproverare a titolo di «illecito comunitario» di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria (v., in termini, Cass.n. 25414/2022, e, precedentemente, Cass. 26/07/2019, n. 20303). 6.1.c.Diverso discorso, però, va fatto per il corso in “igiene e sanità pubblica” frequentato da [OSCURATO:PERSONA], da reputarsi effettivamente equivalente a quello in “igiene e medicina preventiva ” (Cass. n.4575 del 2022; Cass. 19968/2022; Cass. 25414/2022).[OSCURATO:PERSONA] est. Al riguardo, deve infatti osservarsi che l'art. 1 del d.lgs. n. 257 del 1991 dispone, al comma 1, che «la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno». Il successivo comma 2 stabilisce che l'elenco delle specializzazioni di cui al comma 1 «è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della sanità». In attuazione di tali norme è stato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, il d.m. 31 ottobre 1991, contenente l'elenco (successivamente aggiornato) delle specializzazioni riconosciute ai fini della remunerazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. Questa Corte ha affermato che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. Per questa ragione è già stato reiteratamente riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva», osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione:in quelli anglosassoni con la denominazione «Community medicine», specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975; in [OSCURATO:PERSONA] est. corrispondendo, invece, alla specializzazione in «Santé publique et médicine sociale», espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze31/05/2018, n. 13760; 31/07/2018, n. 20186; 01/08/2018, n. 20376; 10/08/2018, n. 20376; 10/01/2019, n. 458; 17/01/2019, n. 1057; 22/06/2020, n. 12102; 20/11/2020, n. 26440; 13/12/2021, n. 39424: pronunce tutte relative alla specializzazione in igiene e medicina preventiva). È stato, poi, di recente precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto «corrispondente» (e non meramente «equipollente») alle categoria di specializzazione denominata «[OSCURATO:PERSONA]», inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e –a conferma di tale affermazione – si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria «[OSCURATO:PERSONA]», in parentesi, l'indicazione/traduzione delladenominazione in italiano, come «Igiene e [OSCURATO:PERSONA]» (v., in tal senso, Cass. n. 4575 del 2022, cit.; cui adde Cass. 21/06/2022, n. 19968 e Cass. n. 25414 del 2022). Il sesto motivo va dunque accolto con riguardo alla doglianza concernente il rigetto della domanda proposta dalla dott. [OSCURATO:PERSONA], specializzatasi in “Igiene e sanità pubblica”, alla quale deve riconoscersi il diritto alla remunerazione secondo i parametri dell’art.11 della legge n. 370 del 1999; va invece rigettato con riguardo all e doglianze concernenti il rigetto dell e domand e propost e dai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con riguardoalle altre specializzazioni di cui si è detto.[OSCURATO:PERSONA] est. 7.In definitiva devono accogliersi il quarto, il quinto e, per quanto di ragione, il sesto motiv o di ricorso , mentre devono dichiararsi inammissibili i primi tre. La sentenza impugnata va cassatain relazio