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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28251/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 13 dicembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Catania in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56,110,624 bis, 625 n. 2,5 e n. 7 cod. pen., commesso il 17 maggio 2022, nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Scuderi, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti e la mancata riduzione della pena, per il tentativo, nella massima estensione, come richiesto nei motivi di appello.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

A La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato o la modulazione del trattamento sanzionatorio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 13 dicembre 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del tribunale di Catania in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56,110,624 bis, 625 n. 2,5 e n. 7 cod. pen., commesso il 17 maggio 2022, nella misura di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Scuderi, che ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti e la mancata riduzione della pena, per il tentativo, nella massima estensione, come richiesto nei motivi di appello. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969). Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). A La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il giudizio di comparazione tra le circostanze del reato o la modulazione del trattamento sanzionatorio. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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