CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00201/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez.3323/2025 CC - 21/11/2025 R.G.N. 24440/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 201/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la fungibilità del periodo di custodia cautelare subito dal 27/09/2012 al 26/09/2013, per un delitto dal quale era stato in seguito assolto, con la pena da espiare in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24/09/2021, che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dalla metà degli anni '90, con condotta perdurante. Secondo il giudice dell'esecuzione, il reato per il quale l'istante ha subito la custodia cautelare è stato commesso nel 2009, ma il delitto la cui pena è in esecuzione è un reato permanente iniziato negli anni '90 e protrattosi quanto meno fino al 2016, e quindi fino ad un'epoca successiva al periodo trascorso in custodia cautelare, per cui opera il divieto di applicazione dell'istituto della fungibilità ai reati permanenti, la cui permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo, non potendosi, in questo caso, ritenere che la detenzione per altro titolo avesse interrotto la permanenza del reato associativo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione. La detenzione espiata senza titolo è intervenuta dopo l'inizio della condotta permanente contestata come reato associativo, essendo sopravvenuta dal 2012 al 2013, ed è interamente compresa nell'arco temporale del reato permanente stesso. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente motivato l'inapplicabilità dell'istituto della fungibilità affermando che la condotta associativa si è protratta anche oltre il periodo della custodia cautelare subita senza titolo, non avendo questa interrotto la permanenza, dal momento che ai fini della fungibilità rileva non l'interruzione della permanenza, ma il fatto che il periodo di custodia sia stato sofferto dopo l'inizio della condotta permanente e prima della sentenza irrevocabile di condanna. Un'applicazione diversa comporterebbe una disparità di trattamento tra chi commette reati istantanei e chi commette reati permanenti, essendo ingiustificato negare la fungibilità solo perché la condotta permanente si è protratta anche dopo la detenzione espiata senza titolo. La motivazione dell'ordinanza, poi, è contraddittoria, in quanto ritiene rilevante il fatto che la condotta permanente si sia protratta ulteriormente, ma non nega che il periodo di detenzione senza titolo ricada nell'arco temporale della condotta permanente accertata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. Questa Corte ha affrontato più volte la questione dell'applicabilità dell'istituto della fungibilità ai reati permanenti, ed ha costantemente espresso il principio secondo cui «L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo» (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102). Come è stato recentemente ribadito, «In tema di esecuzione, il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Rv. 287785; conformi Sez. 1, n. 40329 del 11/07/2013, Rv. 257600; Sez. 1, n. 277 del 11/01/1999, Rv. 212574; Sez. 1, n. 1436 del 10/03/1998, Rv. 210202). Questo principio appare conforme alla lettera della legge e alla struttura del reato permanente, e deve pertanto essere ribadito. La natura unitaria del reato permanente è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui esso costituisce un'unica fattispecie criminosa, non frazionabile in singoli segmenti, sia ai fini dell'individuazione del momento della sua consumazione, con il conseguente decorso della prescrizione solo dal momento della cessazione della permanenza, come stabilito dall'art. 158 cod. pen., sia ad altri fini, quali ad esempio l'individuazione della legge penale applicabile (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476), l'attribuzione della competenza al giudice minorile o a quello ordinario (Sez. 6, n. 36570 del 26/06/2012, Rv. 253394), la concessione o la revoca dell'indulto (Sez. 1, n. 5565 del 21/11/1994, dep. 1995, Rv. 200406). Deve, pertanto, essere applicato anche in questo caso il divieto di fungibilità di una pena espiata senza titolo prima della cessazione della permanenza del reato, identica essendo la ratio operante in tale caso. Il divieto di fungibilità, infatti, è stato stabilito dal legislatore al fine di evitare il formarsi di un “credito” di pena già espiata, detraibile da quella che potrebbe essere irrogata per reati ancora da commettere, onde impedire che l'istituto diventi una forma di incentivazione alla commissione di altri reati, attraverso la preordinazione di una sorta di impunità per essi; la ratio della sanzione penale, poi, di misura sia retributiva in relazione ad una condotta di reato, sia rieducativa del reo, impone che essa venga irrogata ed espiata dopo la commissione di una violazione penale, e non prima di essa, perdendo altrimenti l'estrinsecazione di entrambe le predette funzioni. Anche nel caso di espiazione di una pena senza titolo che si verifichi nel corso della consumazione di un reato permanente, come avvenuto per il ricorrente, l'eventuale concessione della sua fungibilità al segmento di reato permanente successivo alla cessazione di tale periodo detentivo, violerebbe la ratio della norma, in quanto potrebbe fungere da incoraggiamento alla prosecuzione della condotta di reato, in questo caso un reato associativo, nella certezza di avere già espiato la parte di pena eventualmente irrogabile per la condotta tenuta successivamente alla cessazione di tale espiazione. Non sussiste, pertanto, alcuna difformità di trattamento tra condannati per reati istantanei e condannati per reati permanenti: entrambi non possono ottenere l'applicazione dell'istituto della fungibilità in relazione a pene espiate prima della consumazione del reato, ed è irrilevante la natura del reato in questione, perché il momento determinante per l'applicazione dell'istituto è, in entrambi i casi, quello della consumazione del reato a cui esso dovrebbe giovare, consumazione che, per il reato permanente, si protrae necessariamente sino alla cessazione della permanenza. E' del tutto irrilevante, pertanto, il momento iniziale della permanenza, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, essendo evidente che la consumazione di tale reato si protrae fino al momento finale, quello della sua cessazione. 3. Anche ai fini della valutazione dell'applicabilità dell'istituto della fungibilità in relazione alla pena irrogata per un reato permanente, è essenziale che, in caso di contestazione aperta, il giudice verifichi con attenzione l'epoca di cessazione della permanenza, che non necessariamente si protrae sino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Questa Corte, infatti, ha affermato che «Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale, e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio» (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414), e che «In tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta di fungibilità della pena inflitta per reato associativo, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto che aveva ritenuto cessata la permanenza con la pronuncia di primo grado, senza verificare in concreto quanto emerso nel giudizio di merito)» (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121). L'ordinanza impugnata si è conformata a tale principio, dal momento che ha verificato, sulla base della sentenza di merito, l'effettiva consumazione del reato associativo quanto meno a partire dal 2009, con protrazione ininterrotta della sua permanenza anche negli anni 2014, 2015 e 2016, successivi alla custodia senza titolo per altro reato, custodia che non ha interrotto la partecipazione all'associazione criminosa anche perché svoltasi, in buona parte, in regime di arresti domiciliari. Il ricorrente stesso, peraltro, ha riconosciuto che «la condotta di associazione mafiosa è stata accertata come perdurante dalla metà degli anni '90 al 2016». Il diniego di applicazione dell'istituto della fungibilità, pertanto, è stato motivato legittimamente, in presenza dei requisiti di fatto e di diritto che lo impongono in favore di un reato permanente, la cui permanenza si sia protratta oltre il periodo di espiazione della pena di cui si chiede la fungibilità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]