CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita 13 relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA], per quanto formalmente denunzino violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati. Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normatavi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest'ultima rispetto all'affidamento in prova con la elevata residua pericolosità sociale del condannato. Tenuto conto della logica di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A, Rv. 274513 - 01), nell'esercizio del potere discrezionale previsto dalla normativa di riferimento ai fini della individuazione della misura più adeguata, sono stati valorizzati quali indicatori della pericolosità fronteggiabile esclusivamente con la più contentiva delle misure alterative: i precedenti di polizia, la frequentazione di pregiudicati la sottoposizione al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, l'assenza di revisione critica. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa letture delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensor