CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 30487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avvi‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione/ con tre motivi, tutti riguardanti la illegittimità della pena applicata per travisamento della proposta di concordato che era tesa ad escludere l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., che, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo del 14.11.2022 ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 DPR 309/90, sulla base di quanto concordato tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. Va ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1,n.944 del 23.10.2019 rv 278170-01). Il ricorso, infatti, ha ad oggetto la richiamata sentenza, che è stata pronunciata dalla Corte territoriale, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., stante l'espressa t7Alt4 e rituale rinuncia della difesa ai motivi di doglianza ma in difformità qkgrichiesta di concordato avanzata il 18.10.2022 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella quale si prevedeva che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, in misura equivalente alla contestata aggravante, la pena fosse irrogata nella misura di 4 anni di reclusione ed euro 48.000,00 di multa e che aveva avuto il parere favorevole del PG. E' pur vero che nel verbale di udienza della Corte di appello di Brescia del 24.11.2022 si dà atto genericamente delle istanze di concordato, del parere favorevole del Procuratore Generale e del rigetto da parte della Corte riunita in camera di consiglio, in quanto le pene non erano state ritenute congrue e di una diversa proposta di concordato formulata dai difensori degli imputati; ma 01, tale proposta non è rinvenuta in atti anche se corrisponde nel risultato finale alla pena indicata nel dispositivo. Consegne che non vi è certezza circa la pena concordata proposta dalle parti con specifico riferimento alla equivalenza delle attenuanti generiche all'aggravante dell'art. 80 comma 2 DPR 309/90 e del procedimento di calcolo adottato dalla Corte territoriale che si limita a indicare in motivazione: pena base, già tenuto conto della contestata aggravante, anni 6 e mesi 9 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, ridotta per il rito premiale ad anni 4 e mesi 6 ed euro 30.000,00 di multa. 2.A fronte di tale incertezza circa il contenuto della proposta di concordato sulla pena e in accoglimento dei motivi di ricorso va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e c~a la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulter