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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:570
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0245

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑245/24

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD

contro [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na konkurentsiata [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] – Abuso di posizione dominante – Settore petrolifero – Diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale – Applicazione del test di cui alla sentenza Bronner (causa C‑7/97) – Privatizzazione – Concessione»

1. La presente causa ripropone la questione dell’applicazione della sentenza nella causa Bronner ( 2 ), sentenza di riferimento in materia, in un caso di diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale.

Stavolta la questione è proposta con riferimento a un’infrastruttura, già monopolio di Stato, che è stata acquisita mediante privatizzazione e nella quale sono stati realizzati ingenti investimenti, sia sulla base dell’esecuzione del contratto di privatizzazione che nell’ambito delle attività del nuovo proprietario.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) è sorta a seguito di un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na konkurentsiata (Commissione per la tutela della concorrenza, autorità nazionale bulgara garante della concorrenza; in prosieguo: l’«ANC») ( 3 ).

Nella sua decisione l’ANC ha constatato un’infrazione, da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 21, paragrafi 2 e 5, dello Zakon za zashtita na konkurentsiata (legge sulla tutela della concorrenza; in prosieguo: lo «ZZK») e dell’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], consistente in un abuso di posizione dominante sul mercato dello stoccaggio di carburanti.

I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali Attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e processo di privatizzazione

3. Le ricorrenti nel procedimento principale sono due società con sede in [OSCURATO:PERSONA], le cui attività in tale Stato membro risalgono alla privatizzazione del Neftohimicheski kombinat [OSCURATO:PERSONA] [complesso petrolchimico di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»].

4. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato ad operare nel 1963, come società statale.

I principali impianti di produzione chimica sono stati costruiti e sono entrati in servizio tra il 1960 e il 1970.

I beni della società (ossia l’infrastruttura) comprendono tre oleodotti e sette depositi/terminal, che costituiscono la rete, in particolare, per il trasporto di carburanti per autoveicoli dalla costa del [OSCURATO:PERSONA] alla capitale, e di carburanti provenienti dai depositi petroliferi da stoccare e trasportare verso le maggiori città bulgare ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

La società utilizzava anche il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] per importare materie prime ed esportare prodotti finiti.

La società [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con decisione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1989.

In forza di un decreto del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1991, relativo alla creazione di società commerciali unipersonali statali, detta società è stata trasformata in una società commerciale unipersonale statale con effetto dal 31 agosto 1991.

Conformemente al programma di privatizzazione mediante l’uso di voucher di investimento, approvato dalla Narodno sabranie (Assemblea nazionale) il 19 dicembre 1995, è stata previsto che il 25% del capitale della società sarebbe passato da proprietà statale a proprietà privata attraverso una privatizzazione di massa mediante detti voucher, mentre lo Stato avrebbe conservato il 75% del capitale.

Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 650 dell’11 ottobre 1999 è stato approvato il contratto di privatizzazione per la vendita del 58% del capitale della società, che rappresentava la partecipazione di maggioranza.

Il contratto di vendita è stato concluso il 12 ottobre 1999 tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AD, con sede a [OSCURATO:PERSONA].

Il 3 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] AD ha acquistato, mediante un contratto di privatizzazione, il 13,89% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] (ridenominata [OSCURATO:PERSONA] AD a seguito della privatizzazione), rappresentato da un pacchetto preferenziale di azioni o quote.

5. Con decreto n. 181 del 20 luglio 2009 la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il porto di [OSCURATO:PERSONA], compreso il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] al quale esso è collegato, nonché i summenzionati oleodotti, costituivano infrastrutture strategiche.

6. A tal riguardo, nella decisione di rinvio si afferma che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato ingenti investimenti nelle imprese di cui trattasi sin dalla conclusione del contratto di privatizzazione e che nel procedimento principale è stata fornita la prova degli investimenti realizzati nell’infrastruttura essenziale del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

7. La decisione dell’ANC era rivolta a due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA], che è il produttore, e la [OSCURATO:PERSONA], che è il distributore all’interno di tale gruppo in [OSCURATO:PERSONA].

8. [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), è il principale produttore di prodotti petroliferi nel paese.

Essa gestisce la raffineria di [OSCURATO:PERSONA] e il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale è titolare di una concessione attribuita dallo Stato bulgaro il 22 marzo 2011.

9. Per quanto concerne la gestione della [OSCURATO:PERSONA], dal 1 o gennaio 2016 al 9 dicembre 2018, il capitale della società è stato suddiviso in 88417183 azioni con un valore nominale di 1 lev bulgaro (BNG) ciascuna. [OSCURATO:PERSONA] BV deteneva l’88,72% delle azioni e la PAO [OSCURATO:PERSONA] (società per azioni russa quotata in borsa) l’11,10%.

A decorrere dal 10 dicembre 2018, il capitale della società risultava composto da 99397192 azioni, delle quali la [OSCURATO:PERSONA] B.V. detiene l’89,97% e la PAO [OSCURATO:PERSONA] il 9,88%.

La società madre controllante è la PAO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede nella [OSCURATO:PERSONA].

Le azioni sono suddivise in due classi, segnatamente la classe A, costituita da una sola azione detenuta dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che le conferisce diritti speciali, e la classe B, ossia le restanti 99397191 azioni, che sono azioni ordinarie dematerializzate.

In forza di tali diritti speciali, l’assemblea generale degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] non può, senza il previo consenso scritto dello Stato bulgaro e a determinate condizioni, decidere di ridurre sostanzialmente la produzione di carburante o rifiutare l’accesso agli impianti portuali e agli oleodotti a fronte di un compenso adeguato.

10. [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), opera nella distribuzione di prodotti petroliferi, principalmente nella vendita all’ingrosso di carburanti per autoveicoli.

A tal fine, essa dispone di depositi ripartiti sul territorio bulgaro.

Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 30 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tre depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa.

Per la distribuzione al dettaglio di carburanti, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza la sua rete nazionale di stazioni di servizio.

11. Per quanto riguarda la gestione della [OSCURATO:PERSONA], tra il 1 o gennaio 2016 e il 15 dicembre 2020 l’azionista unica di tale società era la [OSCURATO:PERSONA] B.V., registrata in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]) e da tale data in poi essa diveniva di proprietà di un’altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la [OSCURATO:PERSONA], registrata in Svizzera.

Decisione dell’ANC e motivi alla base del rinvio pregiudiziale

12. Nel marzo 2020, dopo aver constatato che il calo dei prezzi al dettaglio dei carburanti per autoveicoli in [OSCURATO:PERSONA] non era stato così drastico (-11%) rispetto a quello del prezzo del greggio sui mercati a livello mondiale (-47%), la Varhovna administrativna prokuratura (Ufficio del pubblico ministero presso la Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto all’ANC di indagare sull’esistenza di infrazioni al diritto della concorrenza in relazione alla fissazione dei prezzi dei carburanti al dettaglio.

13. Secondo il giudice del rinvio, dalla decisione dell’ANC risulta che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è il più grande depositario autorizzato di carburanti e il principale operatore sui mercati all’ingrosso e al dettaglio di tali prodotti.

Secondo l’ANC, l’infrastruttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è unica nel paese e nella regione e, a seguito dell’abolizione della proprietà statale, non sarebbe possibile realizzarne un’altra.

14. Inoltre, a partire dal 23 dicembre 2020, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositario autorizzato, era soggetto all’obbligo ex lege di mettere a disposizione parte della sua capacità di stoccaggio.

Secondo tale decisione, a partire dal 23 dicembre 2020, fatta eccezione per gli oleodotti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tutte tali infrastrutture, nonché i depositi di Iliantsi e Ruse, erano soggetti a tale obbligo, risultante dalle modifiche apportate il 18 settembre 2020 alla Pravilnik za prilagane na Zakona za aktsiznite i danachnite skladove (legge sulle accise e sui depositi fiscali), con cui era richiesto ai depositari autorizzati di mettere una parte delle loro capacità a disposizione dei concorrenti.

15. Secondo la decisione della ANC, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 marzo 2021 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»), il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha perseguito una strategia complessiva volta ad abusare della propria posizione dominante sul mercato dello stoccaggio dei carburanti, non permettendo che i carburanti di altri produttori o importatori accedessero alle sue infrastrutture di stoccaggio e trasporto e, in particolare, i) ha negato agli importatori e ai produttori di carburanti per autoveicoli l’accesso ai depositi fiscali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ii) ha limitato le importazioni via mare bloccando i depositi fiscali dei terminal portuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e iii) ha negato a produttori e importatori di carburanti l’accesso agli oleodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

16. L’ANC ha ritenuto che tale condotta potesse essere qualificata come un «rifiuto ingiustificato di fornire beni o servizi», ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dello ZZK, e una «restrizione della produzione, delle vendite e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori», ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dello ZZK, e che entrambe tali qualificazioni rientrassero parimenti nelle pratiche abusive consistenti nel «limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori», vietate dall’articolo 102, secondo comma, lettera b), [OSCURATO:PERSONA].

Tale autorità ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano commesso un’infrazione unica di tale disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e delle corrispondenti disposizioni della normativa bulgara, consistente in un abuso di posizione dominante sul mercato dello stoccaggio di carburanti per autoveicoli in [OSCURATO:PERSONA].

A titolo di sanzione per tale infrazione, l’ANC ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di BGN 139864965 (circa EUR 71,5 milioni) e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di BGN 55271210 (circa EUR 28,3 milioni).

17. Il giudice del rinvio afferma, tra l’altro, che dalla decisione dell’ANC risulta che tale autorità ha ritenuto che la sentenza Bronner non fosse applicabile poiché l’infrastruttura acquisita era stata costruita con fondi pubblici, il che vale per tutto il periodo d’infrazione, e in quanto vi era un obbligo ex lege di concedere l’accesso, applicabile al periodo compreso tra il 23 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

18. Da tale decisione risulta che l’infrastruttura, comprensiva, in particolare, di cinque depositi petroliferi, due depositi fiscali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e tutti gli oleodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno negato l’accesso durante il periodo dell’infrazione è stata costruita, per la maggior parte, con fondi pubblici.

19. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per escludere i criteri risultanti dalla sentenza Bronner a motivo del fatto che l’impresa dominante ha ottenuto l’infrastruttura essenziale a seguito di privatizzazione o di una concessione, occorra tener conto di altre circostanze, quali gli obblighi derivanti da un contratto di privatizzazione, l’importo degli investimenti realizzati da tale impresa e la questione se detti investimenti siano stati realizzati su iniziativa dell’impresa dominante o su richiesta dello Stato.

20. Il giudice del rinvio osserva, a tal riguardo, che l’ANC non ha ritenuto applicabili i criteri risultanti dalla sentenza Bronner a un’infrastruttura costruita utilizzando fondi pubblici e in seguito acquisita dall’impresa dominante nel contesto di una privatizzazione o messa a disposizione di tale impresa mediante una concessione.

Tuttavia, la decisione dell’ANC era accompagnata dalle opinioni dissenzienti di due dei suoi membri, i quali fanno riferimento, nella loro motivazione, alla sentenza nella causa LG ( 4 ), in cui è stato dichiarato che una violazione analoga a quella di cui alla presente causa non costituiva un diniego di accesso, bensì un’infrazione del tutto diversa.

21. Nella questione 2.1, il giudice del rinvio menziona la comunicazione della Commissione europea riguardante gli orientamenti sulle priorità ( 5 ).

Ai sensi del punto 75 di tali orientamenti, «[l]a consapevolezza di poter essere obbligate a effettuare forniture contro la loro volontà può far sì che le imprese dominanti – o le imprese che prevedono di diventare dominanti – non investano, o investano meno, nell’attività in questione.

I concorrenti possono inoltre essere tentati di sfruttare opportunisticamente gli investimenti fatti dall’impresa dominante (attuando il cosiddetto “free-riding”) anziché investire.

Nessuna di queste conseguenze sarebbe a lungo termine nell’interesse dei consumatori».

22. In tali circostanze, l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1.

Allorché l’[ANC] abbia constatato diverse pratiche, alcune delle quali qualificate come diniego di accesso a un impianto essenziale e altre come restrizione al commercio, ma che sono integrate in una strategia complessiva dell’impresa, se sia possibile ravvisare l’esistenza di un’infrazione unica all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] oppure se debbano dichiararsi due distinte infrazioni, rispettivamente qualificate come diniego di accesso a un impianto essenziale e come restrizione al commercio.

2. Se l’[ANC] debba escludere l’applicazione dei criteri Bronner con riguardo alla presunta infrazione all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di diniego di fornitura (refusal to supply) ogniqualvolta l’impresa in posizione dominante abbia ricevuto finanziamenti pubblici (in virtù di un contratto di privatizzazione o di una concessione) collegati all’infrastruttura essenziale (essential facility), oppure se sia necessario valutare l’importo dell’investimento, l’esecuzione del contratto di privatizzazione o della concessione (in virtù dei quali è stata acquisita detta infrastruttura), nonché chiarire se l’investimento sia correlato all’esecuzione del contratto di investimento o della concessione, oppure sia stato effettuato di propria iniziativa.

2.1. In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se venga garantito il rispetto del principio di proporzionalità conformemente al [punto 75 della comunicazione della Commissione riguardante gli orientamenti sulle priorità] nel caso di adozione di criteri restrittivi stabiliti sulla base del principio di «assoluta indispensabilità» ai fini della salvaguardia della concorrenza, tenendo in debita considerazione gli interessi dell’impresa dominante, qualora quest’ultima abbia effettuato investimenti nell’infrastruttura essenziale (essential facility)».

II. Procedimento dinanzi alla Corte

23. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’ANC, il governo bulgaro e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

Il 10 aprile 2025 tutte le suddette parti hanno inoltre svolto difese orali dinanzi alla Corte.

III. Valutazione A. Osservazioni preliminari

24. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni affrontano soltanto le questioni 2 e 2.1, che vertono sull’applicazione del test di cui alla sentenza Bronner [in prosieguo: il «test Bronner»].

25. Poiché le questioni 2 e 2.1 sono collegate, le esaminerò congiuntamente.

Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, un’interpretazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], al fine di stabilire se il test Bronner sia inapplicabile in tutti i casi di diniego di accesso a un’infrastruttura che un’impresa dominante ha acquisito dallo Stato mediante privatizzazione o che essa controlla in forza di un contratto di concessione.

In subordine, il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell’applicazione del test Bronner nel caso di specie, sia necessario valutare il comportamento dell’impresa dominante e la struttura dei suoi investimenti, nonché la loro entità.

Tale giudice chiede altresì quali siano le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità nel caso di specie.

È opportuno osservare che, come risulta dalla decisione di rinvio, le questioni sono poste sulla base della premessa secondo cui l’infrastruttura di cui trattasi è un’infrastruttura essenziale.

26. Come dimostrerò nel prosieguo, la giurisprudenza recente dei giudici dell’Unione suggerisce un approccio sfumato all’applicabilità del test Bronner, che dipende, in particolare, dalla proprietà o dal controllo dell’infrastruttura che costituisce l’infrastruttura essenziale di cui trattasi e dagli eventuali obblighi normativi.

27. Per quanto riguarda le pratiche consistenti nel negare accesso a un’infrastruttura sviluppata da un’impresa dominante per le esigenze della propria attività e di proprietà di quest’ultima, dalla giurisprudenza della Corte discende che siffatto diniego può costituire un abuso di posizione dominante, a condizione che i) il diniego possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato di cui trattasi; ii) il diniego non sia obiettivamente giustificabile ; e iii) l’infrastruttura, di per sé, sia indispensabile per l’esercizio dell’attività dell’impresa che chiede l’accesso, nel senso che non esiste alcun’altra infrastruttura che possa realmente o potenzialmente sostituirsi all’infrastruttura di cui trattassi ( 6 ).

28. Il test Bronner è duplice.

In primo luogo, esso stabilisce taluni requisiti che l’infrastruttura di cui trattasi deve soddisfare affinché tale criterio trovi applicazione (i requisiti Bronner).

In secondo luogo, esso definisce le conseguenze che devono prodursi se un’impresa dominante rifiuta di concedere l’accesso all’infrastruttura di cui trattasi affinché tale comportamento possa essere qualificato come abusivo ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] (i criteri Bronner).

Sebbene la questione 2 e la questione 2.1 vertano, in linea di principio, sulla prima parte del test Bronner, è necessario ricordare le ragioni che hanno indotto la Corte a enunciare tali criteri ai fini dell’accertamento di un comportamento abusivo di tal genere.

29. La Corte ha sottolineato che la constatazione che un’impresa dominante ha abusato della propria posizione rifiutandosi di contrattare con un concorrente implica che tale impresa è costretta a contrattare con tale concorrente.

Orbene, un obbligo del genere è particolarmente lesivo della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell’impresa dominante, dal momento che un’impresa, anche dominante, resta, in linea di principio, libera di rifiutarsi di contrattare e di sfruttare l’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze ( 7 ).

30. I criteri Bronner mirano a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, le esigenze di una concorrenza non falsata e, dall’altro, la libertà di contrattare e il diritto di proprietà dell’impresa dominante.

Costringere un’impresa a condividere le infrastrutture che ha sviluppato a proprie spese potrebbe limitare l’innovazione e gli investimenti, poiché, nel lungo periodo, riduce gli incentivi di qualsiasi impresa a investire e innovare ( 8 ).

Tale approccio si basa sulla considerazione che l’impresa dominante non avrebbe investito negli stessi termini (o affatto) in detta infrastruttura se avesse saputo che sarebbe stata obbligata a condividerla con i suoi concorrenti ( 9 ).

31. Al fine di imporre l’obbligo di accesso, la Corte esige che l’infrastruttura di cui trattasi sia indispensabile e che il comportamento dell’impresa dominante possa eliminare del tutto la concorrenza .

Il carattere rigoroso di tali criteri impone necessariamente che l’applicabilità del test Bronner sia circoscritta ai casi che rispondono effettivamente ai requisiti iniziali stabiliti dalla Corte nell’ambito di tale test.

Un’interpretazione diversa di tali requisiti ridurrebbe indebitamente l’effetto utile dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA].

32. Secondo la Corte, in primo luogo, tali criteri sono destinati ad applicarsi in caso di diniego di accesso a un’infrastruttura che l’impresa dominante ha sviluppato per le esigenze della propria attività, attraverso investimenti propri, stabilendo così il requisito della proprietà dell’infrastruttura in questione e del controllo su di essa .

Di conseguenza, alla luce della loro finalità, detti criteri non sono destinati ad applicarsi in una situazione in cui l’infrastruttura di cui trattasi sia stata finanziata con mezzi diversi da investimenti propri dell’impresa dominante come, ad esempio, fondi pubblici e tale impresa non sia la proprietaria dell’infrastruttura stessa ( 10 ).

33. In secondo luogo, la Corte ha precisato l’applicabilità del test Bronner in una situazione in cui l’impresa dominante è soggetta a un obbligo regolamentare, statuendo che «l’imposizione di un siffatto obbligo [di concedere l’accesso alla sua infrastruttura] comport[a] che l’impresa dominante non [può] realmente rifiutare di consentire l’accesso a tale infrastruttura» ( 11 ).

Si può presumere che, in una situazione del genere, il legislatore abbia già stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti, tenendo conto delle circostanze specifiche del settore e del fatto che l’impresa dominante conserva la propria autonomia decisionale soltanto in relazione alle condizioni di detto accesso ( 12 ).

Così, la Corte ha stabilito il requisito della piena autonomia decisionale dell’impresa dominante per quanto concerne tale accesso.

34. La Corte ha altresì precisato che i criteri Bronner si applicano soltanto al rifiuto assoluto di contrattare ( 13 ) e non ad altre forme di abuso (ad esempio, la compressione dei margini o la distruzione di infrastrutture, come la rimozione di un tratto della rete ferroviaria) ( 14 ) o, per quanto riguarda le piattaforme digitali, a situazioni in cui un’impresa dominante non ha sviluppato siffatta piattaforma unicamente per le esigenze della propria attività, ma nella prospettiva di consentire a imprese terze di utilizzarla ( 15 ).

35. Da quanto precede risulta che la Corte ha concepito il test Bronner in modo rigoroso, al fine di evitare di disincentivare le imprese dominanti dall’investire nelle loro infrastrutture.

Allo stesso tempo, l’ambito di applicazione del test Bronner è limitato alle situazioni specifiche in cui un’impresa dominante esercita un controllo totale sull’infrastruttura di cui trattasi.

In tutte le altre situazioni, non si può esigere, al fine di qualificare come abusivo un comportamento consistente nel diniego, da parte di un’impresa dominante, di concedere accesso a infrastrutture essenziali, che i criteri Bronner siano sempre soddisfatti ( 16 ).

36. Alla luce di tali considerazioni analizzerò la questione 2 e la questione

2.1. B. Valutazione delle infrastrutture di cui trattasi alla luce del test Bronner

37. Con la prima parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il test Bronner sia inapplicabile in tutti i casi di diniego di accesso a un’infrastruttura qualora quest’ultima sia stata sviluppata dallo Stato mediante fondi pubblici.

38. Come emerge dalle mie osservazioni preliminari, la giurisprudenza dei giudici dell’Unione indica chiaramente che la decisione se applicare o meno il test Bronner non dovrebbe essere adottata in modo meccanico.

Da tale giurisprudenza risulta che i giudici dell’Unione esaminano l’effetto pratico sulla concorrenza e sull’innovazione (ossia verificando se il comportamento abusivo produca effetti di esclusione e impedisca l’innovazione), e non semplicemente sotto il profilo della forma dell’infrastruttura in questione, del soggetto che ne è titolare o di quello che l’ha costruita in origine ( 17 ).

A tal fine, la Corte ha adottato, nel valutare l’applicabilità del test Bronner, l’approccio secondo cui prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti di una controversia ( 18 ).

Essa ha esaminato questioni relative alla proprietà o al controllo dell’infrastruttura ( 19 ), alle caratteristiche dell’asserito comportamento anticoncorrenziale ( 20 ) e all’esistenza di limitazioni esterne all’autonomia decisionale ( 21 ), come anche all’obiettivo dell’investimento e dello sviluppo dell’infrastruttura, e si è pronunciata in ciascun caso sulla base dell’impatto di tali circostanze considerate nel loro insieme.

Di conseguenza, ritengo che, per pronunciarsi sulla questione se il test Bronner trovi applicazione, il giudice del rinvio sia tenuto a valutare tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito.

39. Il giudice del rinvio è il solo competente a stabilire tali circostanze, dato che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, alla Corte di giustizia non spetta accertare i fatti, ma unicamente procedere all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione ( 22 ).

A tal riguardo, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito ( 23 ).

40. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, i dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità del test Bronner vertono sulle conseguenze da trarre dai diversi elementi relativi all’acquisizione dell’infrastruttura nonché all’ottenimento e all’esercizio di controllo su quest’ultima.

Il giudice del rinvio non solleva questioni concernenti la finalità dell’acquisizione e l’uso di tale infrastruttura, né esprime dubbi quanto alle caratteristiche del comportamento contestato all’impresa dominante.

Di conseguenza, la mia analisi si concentrerà sulle due seguenti condizioni: i) la proprietà dell’infrastruttura e il controllo della stessa; e ii) l’autonomia decisionale dell’impresa dominante.

41. Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio è opportuno esaminare tali requisiti alla luce dei singoli elementi della presente causa che sono rilevanti per determinare se il test Bronner sia applicabile, segnatamente i) le infrastrutture acquistate dall’impresa dominante da terzi privati e mediante finanziamento privato; ii) la rilevanza del fatto che le infrastrutture provengono da un monopolio di Stato; iii) il controllo sulle infrastrutture in caso di concessione; iv) la rilevanza degli investimenti effettuati dall’impresa dominante dopo la privatizzazione; e v) gli obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione e di concessione.

1. Infrastrutture acquistate dall’impresa dominante presso terzi privati e mediante finanziamento privato

42. Dalla decisione di rinvio risulta che alcune delle infrastrutture di cui trattasi nel procedimento principale sono state acquistate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] di propria iniziativa e per esigenze della propria attività presso terzi privati e mediante finanziamento privato.

Si tratta dei depositi petroliferi di Iliantsi e Ruse, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non avevano «nulla a che vedere con i contratti di privatizzazione e di concessione».

43. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che l’ANC stessa ha espressamente ritenuto che il test Bronner fosse applicabile ai depositi petroliferi di Iliantsi e Ruse per quasi tutto il periodo dell’infrazione, ma che, ciò nonostante, tale autorità ha scelto di non applicarlo.

44. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, infrastrutture essenziali di tal genere rappresenterebbero la situazione classica di applicabilità del test Bronner, ossia la situazione in cui le infrastrutture sono costruite o acquistate per soddisfare le esigenze dell’attività dell’impresa, senza alcun coinvolgimento dello Stato.

Pertanto, in linea di principio, il test Bronner è applicabile, poiché, in una situazione del genere, l’impresa dominante ha investito in tali infrastrutture per poterle utilizzare ai propri fini commerciali e non dovrebbe essere troppo facilmente forzata a condividerle con i suoi concorrenti.

45. Infatti, nella sentenza LG, la Corte ha riconosciuto che i criteri Bronner sono destinati ad applicarsi in caso di diniego di accesso a un’infrastruttura di cui l’impresa dominante è proprietaria e che essa ha sviluppato per le esigenze della propria attività, attraverso i propri investimenti ( 24 ).

Tale sentenza non sembra esigere che l’infrastruttura debba necessariamente essere stata costruita dall’impresa dominante stessa: l’uso del termine «sviluppato» può perfettamente significare «acquisita allo scopo di includerla nella strategia commerciale dell’impresa».

In tal senso, i diritti di proprietà possono essere ottenuti mediante qualsiasi operazione commerciale.

46. Ne consegue che, per tali infrastrutture, il test Bronner è applicabile, in linea di principio, purché il giudice del rinvio possa accertare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la proprietà delle stesse attraverso operazioni commerciali con terzi privati, mediante finanziamento privato, e che tale gruppo dispone di una piena autonomia decisionale rispetto a tali infrastrutture.

2. Rilevanza della provenienza delle infrastrutture da un monopolio di Stato e se tale circostanza osti ipso facto al test Bronner

47. Dalla decisione di rinvio risulta che la parte più importante delle infrastrutture proviene da un’infrastruttura di proprietà dello Stato o di un monopolio statale in seguito acquisita da un’impresa privata (il gruppo [OSCURATO:PERSONA]) mediante privatizzazione, senza che tale infrastruttura sia stata oggetto di concessione ininterrotta o vincolata a un obbligo regolamentare di concedervi accesso ( 25 ).

Si può osservare che la giurisprudenza direttamente rilevante ai fini della presente sezione non è copiosa, poiché la maggior parte di questi settori – telecomunicazioni, energia, ferrovie, ecc. – sono stati assoggettati a regimi regolamentari nel contesto della loro privatizzazione o liberalizzazione.

48. Una questione chiave è se l’ANC sia nel giusto nel sostenere che i criteri Bronner non devono necessariamente essere applicati in ogni caso per il solo motivo che la costruzione di infrastrutture essenziali non era finanziata con fondi propri dell’impresa dominante, ma è avvenuta nel contesto di un monopolio di Stato e/o era finanziata con fondi pubblici.

49. Ritengo che un siffatto approccio sarebbe riduttivo.

Se l’origine dell’infrastruttura è una considerazione pertinente, come spiegherò nel prosieguo, da una giurisprudenza dei giudici dell’Unione in merito e dalla prassi decisionale della Commissione risulta che il fatto che un bene, in passato, sia stato pubblico (costruito con fondi pubblici) non costituisce una base giuridica che consente di escludere ipso facto l’applicabilità del test Bronner.

50. Pertanto, in sede di valutazione dell’applicabilità del test Bronner nel contesto di una privatizzazione, tale questione deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto della natura dell’infrastruttura in questione, nonché dei singoli aspetti dell’acquisizione di tale infrastruttura.

51. In primo luogo, per quanto riguarda i criteri Bronner che consentono di accertare un diniego abusivo di concedere accesso, non vi è un nesso necessario e diretto tra un monopolio di Stato preesistente e il soddisfacimento di tali criteri.

La questione se l’accesso a una determinata infrastruttura sia indispensabile e se il suo diniego possa eliminare del tutto la concorrenza dipende dalle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’asserito abuso, e non da eventi di molto precedenti all’asserita violazione del diritto della concorrenza.

52. In secondo luogo, nell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, al suo secondo comma, lettera b), che una pratica abusiva può consistere «nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori», non vi è alcun elemento il quale suggerisca che un’infrastruttura posseduta o controllata da un’impresa, già monopolio di Stato, dovrebbe essere soggetta a norme giuridiche diverse, in forza di tale articolo, per un periodo di tempo non precisato dopo la fine del monopolio di Stato.

Infatti, tale disposizione non prevede alcun regime particolare per gli ex monopoli di Stato ( 26 ).

53. Pertanto, ai fini dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], un’infrastruttura di proprietà di privati ma di origine statale è assimilabile, giuridicamente, a un’infrastruttura puramente privata, a condizione che sia di proprietà dell’impresa dominante e che quest’ultima disponga di piena autonomia decisionale in relazione a detta infrastruttura.

In particolare, ciò che importa in tale contesto è se l’infrastruttura sia stata acquisita a un prezzo equo, se l’impresa dominante abbia investito nella stessa, e se detta impresa possa agire in qualità di proprietaria ai fini dell’applicazione della sentenza Bronner.

A tal riguardo, l’impresa dominante dovrebbe potersi avvalere delle garanzie previste dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità ( 27 ).

54. Nella causa di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio dovrebbe quindi verificare se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia corrisposto allo Stato un prezzo equo nell’ambito della privatizzazione.

A tal riguardo, rilevo che la Corte, ha già dichiarato ( 28 ), in sostanza – nel contesto del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, che è strettamente connesso al diritto della concorrenza dell’Unione – in una causa riguardante una privatizzazione nell’industria mineraria, in sostanza, che le acquisizioni di beni in un’asta competitiva nel contesto di una privatizzazione devono essere considerate alla stregua di qualsiasi altra acquisizione di beni.

In particolare, la Corte ha sottolineato, in tale contesto, l’importanza del prezzo equo, «vale a dire [i]l prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tali società nella situazione in cui esse si trovavano».

Inoltre, la Corte ha sottolineato l’importanza della natura dell’operazione, che dovrebbe essere «una gara aperta e concorrenziale in base alle condizioni del mercato».

Spetta al giudice del rinvio valutare se nella controversia di cui al procedimento principale sia stata seguita una procedura di natura analoga.

55. Infatti, è opportuno osservare che, in decisioni precedenti, anche la Commissione ha considerato infrastrutture essenziali privatizzate in un’ottica simile a quella di cui alla sentenza Bronner.

Prima della sentenza Bronner, la dottrina dell’accesso a infrastrutture essenziali era stata sviluppata dalla Commissione in una serie di casi riguardanti l’accesso a infrastrutture di trasporto.

In tali primi casi, negli anni ’90, che riguardavano porti e terminal di traghetti privatizzati (casi [OSCURATO:PERSONA]/B&I – Holyhead e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) ( 29 ), la Commissione ha applicato tale dottrina all’accesso al porto, riconoscendo così implicitamente che i porti erano indispensabili per gli operatori di traghetti e che il diniego di accesso avrebbe eliminato la concorrenza.

Sebbene tali casi siano precedenti alla sentenza Bronner, l’approccio della Commissione ne è stato il preludio.

56. Inoltre, da altre cause precedenti alla sentenza Bronner, quali Magill ( 30 ) e IMS Health ( 31 ), risulta che, anche quando un bene è stato inizialmente sviluppato con la partecipazione di enti pubblici o in regime di esclusività giuridica, l’accesso forzato a quest’ultimo era circoscritto a «circostanze eccezionali» come quelle di cui alla sentenza Bronner (indispensabilità, prodotto nuovo, ecc.).

57. Inoltre, l’approccio che propongo trova sostegno al punto 75 della sentenza LG.

Da essa si può dedurre che il test Bronner è escluso, di per sé, «qualora la posizione dominante derivi da un monopolio legale, e ciò a maggior ragione quando l’infrastruttura appartiene allo Stato ed è stata costruita e sviluppata mediante fondi pubblici».

Di conseguenza, in un caso in cui non esiste un monopolio legale e in cui i diritti di proprietà sono stati trasferiti a un soggetto privato nel contesto di una privatizzazione, non è possibile desumere dalla giurisprudenza della Corte un’esclusione automatica del test Bronner e il giudice del rinvio è tenuto a valutare la portata dei diritti di proprietà e di controllo.

Infatti, uno degli obiettivi di tale test è la tutela dei diritti di proprietà dell’impresa dominante, sicché l’accesso forzato dei suoi concorrenti alla sua infrastruttura si verifica soltanto quando è opportuno e giustificato.

58. Pertanto, una situazione in cui l’infrastruttura è stata trasferita a titolo oneroso a un’impresa privata e a tale impresa è stato richiesto di assumere gli impegni del precedente proprietario pubblico nei confronti di terzi (quali debiti, obblighi contrattuali o costi ambientali) non può essere considerata equivalente a una situazione in cui un ex monopolio di Stato ha «ereditato» l’infrastruttura essenziale (come nella causa LG, in cui l’impresa dominante era una società pubblica e l’infrastruttura le era stata trasferita, in linea di principio, a titolo gratuito ).

59. Infine, è importante osservare che la giurisprudenza più recente del Tribunale e la prassi decisionale della Commissione adottano entrambe lo stesso approccio.

Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ), il fatto che la rete di tale entità fosse stata originariamente costruita dallo Stato non ha impedito al Tribunale – né alla Commissione nella sua decisione – di applicare il test Bronner.

60. Di conseguenza, il fatto che un’infrastruttura fosse precedentemente di proprietà dello Stato e che sia stata costruita dallo Stato non significa che, una volta divenuta privata a seguito di una privatizzazione, i criteri Bronner possano essere automaticamente esclusi.

61. Dalle considerazioni che precedono discende che il fatto che le infrastrutture provengano da un monopolio di Stato non osta automaticamente all’applicabilità del test Bronner, a condizione che, qualora l’impresa dominante, per effetto di una privatizzazione, abbia acquisito infrastrutture essenziali provenienti da un monopolio di Stato, essa sia proprietaria di tali infrastrutture e le controlli, e non continui a beneficiare di un monopolio legale.

3. Controllo delle infrastrutture in caso di concessione

62. La presente sezione esamina la rilevanza del controllo sulle infrastrutture al fine di valutare l’applicabilità del test Bronner.

In altri termini, essa analizza la rilevanza nel contesto del fatto che alcune delle infrastrutture di cui trattasi nel procedimento principale non sono di proprietà del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sono invece gestite da tale gruppo in forza di una concessione.

In particolare, questa sezione considera un impianto, ossia il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], che appartiene allo Stato bulgaro, ma che per 35 anni è stato messo a disposizione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una concessione.

63. A differenza degli argomenti dell’ANC, il mero fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non sia il proprietario di tale infrastruttura non è sufficiente, di per sé, a escludere l’applicabilità del test Bronner.

Nella sentenza IMS Health ( 33 ) (punti 28 e 29), la Corte ha evidenziato il fatto che l’impresa «controlla[va] il prodotto o il servizio».

Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale Rantos nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], «[s]econdo la teoria delle infrastrutture essenziali, un’impresa dominante che possieda o controlli un’infrastruttura essenziale può essere obbligata a cooperare con i suoi concorrenti consentendo loro di accedervi senza discriminazioni» ( 34 ).

Le considerazioni e la giurisprudenza che precedono evidenziano la possibilità di estendere la concezione del rapporto tra un’impresa dominante e l’infrastruttura essenziale di cui trattasi dalla proprietà strictu sensu a una situazione di controllo.

64. Per quanto riguarda l’impatto del test Bronner, occorre osservare che esso si concentra sugli effetti sui concorrenti e sui consumatori di un diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale, nonché sull’assenza di alternative, che l’impresa dominante, la quale detiene o controlla l’impianto, può causare ( 35 ).

I tre criteri Bronner enunciati al punto 41 della sentenza Bronner sono strutturati dalla Corte in modo da proteggere l’incentivo dell’impresa dominante a investire, nonché il suo diritto generale di proprietà e la sua libertà di scegliere i suoi partner commerciali, al fine di garantire che l’obbligo di concedere l’accesso a un’infrastruttura essenziale resti una «circostanza eccezionale».

Tenuto conto di tale contesto, la motivazione a sostegno della sentenza Bronner permette di considerare sufficiente un’interpretazione in senso ampio del requisito della «proprietà», vale a dire nel senso che include anche il «controllo» di un’infrastruttura essenziale (il diniego di accesso alla quale esclude la concorrenza).

65. Come osservato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Bronner, la dottrina delle infrastrutture essenziali si concentra sulla prevenzione degli effetti preclusivi ( 36 ).

A tal riguardo, in presenza di un diniego abusivo di accesso a tali infrastrutture, i consumatori subirebbero lo stesso pregiudizio, indipendentemente dal fatto che l’impresa dominante sia «proprietaria» o «concessionaria» di tali infrastrutture.

Ciò premesso, in primo luogo, un concessionario deve disporre del potere, in forza del contratto di concessione, di esercitare un grado di controllo sostanzialmente comparabile a quello di un proprietario, ivi compresa una piena autonomia decisionale per quanto attiene all’utilizzo di siffatta infrastruttura.

In secondo luogo, per beneficiare della protezione dei suoi diritti ottenuti per effetto di un tale contratto di concessione, l’impresa dominante deve aver corrisposto un prezzo equo per l’utilizzo di tale infrastruttura.

Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta ipotesi ricorra nella controversia di cui al procedimento principale.

66. Pertanto, sebbene l’impresa dominante possa non essere proprietaria dell’infrastruttura essenziale, il fatto che essa disponga di diritti su tale infrastruttura – quali diritti esclusivi – che ha ottenuto mediante un contratto di concessione, dietro corresponsione di un prezzo equo, e che conferiscono a tale impresa il controllo dell’infrastruttura (in particolare rendendo impossibile l’accesso di terzi a detta infrastruttura senza il consenso dell’impresa dominante) può essere sufficiente a giustificare l’applicazione del test Bronner.

Tale approccio è stato seguito dal Tribunale e dalla Commissione nel caso [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ).

67. Di conseguenza, a mio avviso, il test Bronner è parimenti applicabile, in linea di principio, indipendentemente dal fatto che l’impresa dominante sia proprietaria a pieno titolo dell’infrastruttura o che la gestisca nell’ambito di una concessione.

Tuttavia, ciò che importa è che, nei casi di concessione, sono spesso presenti «vincoli» significativi ( 38 ), nel senso che l’impresa dominante potrebbe non essere in grado, in una situazione del genere, di dimostrare di detenere un controllo o diritti sufficienti sull’infrastruttura e, in particolare, il diritto di escludere l’accesso dei concorrenti a quest’ultima, in contrapposizione al controllo totale esercitato dall’impresa Bronner sull’infrastruttura in questione in tale causa, di cui essa era l’unica proprietaria.

In una situazione del genere, l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, compresa la sua libertà di scegliere le proprie controparti commerciali, è limitata.

68. Ne consegue che, sebbene un’impresa dominante possa non essere proprietaria dell’infrastruttura essenziale, il fatto che essa disponga di diritti su tale infrastruttura – quali diritti esclusivi – discendenti dal contratto di concessione che accorda a tale impresa, dietro corresponsione di un prezzo equo, un’autonomia decisionale ai fini del controllo di tale infrastruttura (in particolare, rendendo impossibile l’accesso di terzi all’infrastruttura senza il consenso dell’impresa dominante) è sufficiente a giustificare l’applicazione del test Bronner, purché tali diritti non siano limitati dai termini del contratto di concessione.

4. Rilevanza degli investimenti effettuati dopo la privatizzazione

69. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti anche sulla questione se – per stabilire se il test Bronner sia applicabile – in una situazione in cui l’impresa dominante ha ottenuto dallo Stato un’infrastruttura chiave (mediante privatizzazione o concessione), debbano essere prese in considerazione altre circostanze, quali l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di privatizzazione o di concessione, l’importo degli eventuali investimenti e la questione se gli investimenti siano stati effettuati su iniziativa dell’impresa o nel contesto dell’esecuzione del contratto.

70. Il giudice del rinvio chiede altresì, in sostanza, se l’ANC, nell’esaminare le questioni summenzionate, debba applicare il principio di proporzionalità in modo da garantire che, qualora l’impresa dominante sia obbligata a concedere l’accesso alla sua infrastruttura, essa non sia ingiustamente penalizzata in considerazione degli investimenti da essa, di fatto, realizzati.

71. Anche quando l’infrastruttura proviene da un monopolio di Stato, l’impresa dominante può aver realizzato successivi importanti investimenti (mantenimento, modernizzazione, espansione delle capacità, introduzione di nuovi prodotti o servizi, e così via) e/o aver corrisposto un prezzo equo nel contesto della privatizzazione.

Dal punto di vista di tale impresa, si tratta di costi irrecuperabili ed è un suo diritto legittimo beneficiare di tali investimenti.

72. Pertanto, come risulta dai paragrafi 53 e 68 delle presenti conclusioni, se l’impresa dominante ha agito come operatore di mercato ragionevole nel corso del processo di privatizzazione o di concessione e nel periodo successivo, allora i suoi diritti di proprietà e la libertà di contrattare meritano di essere tutelati allo stesso modo di quelli dei proprietari di infrastrutture ottenute nell’ambito di una normale attività d’impresa, purché tali diritti non siano limitati dal contratto di privatizzazione o di concessione.

5. Obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione e di concessione

73. Prima di esaminare l’incidenza degli obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione o di concessione, è opportuno ricordare che la Corte ha già precisato che il test Bronner non si applica qualora all’impresa dominante incomba l’obbligo regolamentare ( 39 ) di fornire accesso all’infrastruttura da essa controllata ( 40 ).

74. A tal riguardo, la Corte ha statuito che un obbligo regolamentare può essere rilevante per valutare un comportamento abusivo, ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ).

La Corte ha altresì precisato che l’esistenza di un tale obbligo incide sull’autonomia decisionale dell’impresa dominante ( 42 ).

In tal senso, in forza dell’obbligo regolamentare, tale impresa non può più negare (liberamente) l’accesso ( 43 ).

75. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio non nutre alcun dubbio quanto agli obblighi regolamentari e al loro impatto sull’infrastruttura di cui trattasi.

76. Secondo la decisione di rinvio, lo Stato bulgaro è proprietario del terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], che fa parte del «Porto di trasporto pubblico di importanza nazionale di [OSCURATO:PERSONA]».

Come risulta dal punto II.3 della decisione di rinvio, il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] è gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto di concessione ( 44 ), la cui durata è pari a 35 anni.

Dai documenti presentati alla Corte risulta che tale contratto di concessione impone i) che l’impresa dominante conceda l’accesso ai suoi servizi portuali ( 45 ); e ii) che non compia alcun atto costitutivo di un abuso di posizione dominante nell’ambito della concessione di siffatto accesso ( 46 ).

77. Alla luce di tali circostanze di fatto, la presente causa solleva la questione inedita se sia possibile tracciare un’analogia tra un obbligo regolamentare di concedere l’accesso, da un lato, e un contratto di concessione e/o di privatizzazione, dall’altro, qualora essi contengano, direttamente o indirettamente, taluni obblighi imposti dallo Stato all’impresa dominante in riferimento all’infrastruttura di cui trattasi.

78. Dalla giurisprudenza della Corte sopra citata risulta che, qualora un’impresa dominante sia soggetta ad obblighi regolamentari, l’aspetto decisivo ai fini dell’applicabilità del test Bronner è se l’impresa dominante in questione possa liberamente decidere di rifiutare di concedere l’accesso all’infrastruttura.

Pertanto, ciò che conta è l’effetto dell’esercizio del potere regolamentare.

Per tali ragioni, ritengo che sia possibile tracciare un’analogia con la situazione in cui l’autorità competente dello Stato – mediante un contratto di concessione o di privatizzazione – impone unilateralmente un obbligo di concedere accesso, esercitando i poteri che le sono conferiti dai pertinenti atti normativi, anche quando ciò avvenga sotto forma di un atto giuridico speciale di diritto civile.

Tuttavia, è importante che lo strumento che lo Stato sceglie di utilizzare – di legge, contrattuale o regolamentare – crei effettivamente un obbligo vincolante di concedere l’accesso all’infrastruttura in questione e contenga termini chiari, precisi e incondizionati a tal riguardo.

79. Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che lo Stato bulgaro ha utilizzato vari strumenti propri delle prerogative del potere pubblico: i) il modo in cui esso ha definito i termini dei contratti di privatizzazione e di concessione; ii) l’attribuzione di una «golden share» nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] che conferisce allo Stato un diritto di veto su talune decisioni strategiche della società; iii) interventi legislativi (vale a dire la qualificazione delle infrastrutture petrolifere come infrastrutture strategiche); e iv) l’imposizione di un obbligo di concedere a terzi l’accesso a una parte della capacità di stoccaggio.

In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se l’autonomia decisionale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente limitata in misura tale da rimanere esclusa solo relativamente alle condizioni di accesso ( 47 ).

80. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’applicabilità del test Bronner dovrebbe essere esclusa nei casi in cui un contratto di privatizzazione, un contratto di concessione o altre misure connesse limitano l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, purché siffatte disposizioni siano imposte da un’autorità statale competente nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi delle disposizioni regolamentari pertinenti.

Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie.

IV. Conclusione

81. Suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni 2 e 2.1 proposte con rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:

1. Il test enunciato al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), è applicabile, in linea di principio, qualora si possa accertare che: a) l’impresa dominante ha acquisito la proprietà dell’infrastruttura essenziale attraverso operazioni commerciali con terzi privati, mediante finanziamento privato, purché essa disponga di una piena autonomia decisionale rispetto a tale infrastruttura; b) l’impresa dominante, che ha acquisito un’infrastruttura essenziale proveniente da un monopolio di Stato per effetto di una privatizzazione, non continua a beneficiare del monopolio legale, è proprietaria di tale infrastruttura e la controlla; c) l’impresa dominante non è proprietaria dell’infrastruttura essenziale di cui trattasi ma dispone di diritti – quali diritti esclusivi – discendenti da un contratto di concessione che accorda a tale impresa, dietro corresponsione di un prezzo equo, un’autonomia decisionale ai fini del controllo totale di tale infrastruttura.

2. L’applicabilità del test Bronner dovrebbe essere esclusa nei casi in cui un contratto di privatizzazione, un contratto di concessione o altre misure connesse relative all’infrastruttura essenziale limitano l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, purché siffatte disposizioni siano imposte da un’autorità statale competente nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi delle disposizioni regolamentari pertinenti.

Spetta al giudice del rinvio verificare se il test Bronner sia applicabile nella controversia di cui al procedimento principale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 26 novembre 1998 (C‑7/97, in prosieguo: la «sentenza Bronner, EU:C:1998:569 ). ( 3 ) Decisione n. 332 del 4 aprile 2023 (in prosieguo: la «decisione dell’ANC»). ( 4 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C‑42/21 P, in prosieguo: la «sentenza LG, EU:C:2023:12 ). ( 5 ) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 [TCE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti ( GU 2009, C 45, pag. 7 ). ( 6 )

V. sentenze Bronner, punto 41; LG, punto 79; e del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]) (C‑48/22 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2024:726 , punto 89 ). ( 7 ) Sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑165/19 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2021:239 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 8 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:264 , paragrafo 57 ). ( 9 ) Le stesse preoccupazioni sono state evocate anche nella giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA] d’America) [[OSCURATO:PERSONA], Inc. v [OSCURATO:PERSONA] of Curtis v.

Trinko, LLP, 540 US No. 02-682 (2004)]. ( 10 ) Sentenza LG, punti 86 e

87. Il diniego, da parte di un’impresa dominante, di concedere accesso a un’infrastruttura di cui dispone, dopo aver «ereditato» gratuitamente dalle autorità pubbliche il diritto di utilizzarla, deve essere analizzato non alla luce dei criteri specifici di cui alla sentenza Bronner, bensì alla luce dei criteri generali di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], come una forma autonoma di abuso (sentenza LG, punto 91 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Sentenza LG, punto 88 e giurisprudenza ivi citata. ( 12 ) V., in tal senso, sentenza LG, punto

88. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA], punto

90. ( 14 ) Rispettivamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti 59 e 60, e LG, punto

91. ( 15 ) Sentenza del 25 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 44 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 58 ). ( 17 ) V., ad esempio, sentenze del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione ( C‑457/10 P , EU:C:2012:7709 ), in cui la Corte ha statuito che l’uso improprio di brevetti per ritardare medicinali generici era abusivo, poiché escludeva i concorrenti e l’innovazione, nonostante il carattere legittimo della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale; del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punti da 60 a 77 ); [OSCURATO:PERSONA], punti 50, 51 e 109, in cui si sottolineano gli effetti di esclusione; del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑377/20 , EU:C:2022:379 ), in cui la Corte ha statuito che l’uso di dati storici dei clienti poteva costituire un abuso se fosse stato in grado di escludere offerte concorrenti, indipendentemente dal diritto preesistente dell’impresa dominante su tali dati); LG, punto 134, in cui si sottolineano gli effetti preclusivi; e [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha dichiarato che l’autofavoritismo deve essere valutato nel contesto di un’analisi basata sugli effetti.

V. anche sentenze del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), che si concentra sul pregiudizio nei confronti dell’innovazione e dei consumatori, e del 25 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (T‑136/19, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:T:2023:669 , punti 235 e segg.), che annulla la decisione della Commissione in questione in quanto gli «effetti preclusivi non devono essere puramente ipotetici». ( 18 )

V. sentenza LG, punto 78 e giurisprudenza ivi citata. ( 19 ) V., ad esempio, sentenza LG, punti 75 e 78 e giurisprudenza citata. ( 20 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 158 (la Corte ha dichiarato che la valutazione della Commissione era stata meramente speculativa, considerando che essa aveva fondato la propria analisi basandosi (i) su elementi sospetti alla luce del diritto della concorrenza, e (ii) su circostanze specifiche pertinenti relative alla natura dell’infrastruttura all’origine di tale differenza di trattamento). ( 21 ) V., ad esempio, sentenza LG, punto

88. ( 22 ) Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare) ( C‑548/21 , EU:C:2024:830 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) Sentenza LG, punto

86. ( 25 ) Tale era la situazione fino al momento in cui è stato imposto un obbligo regolamentare.

V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Di fatto, un argomento analogo è già stato dedotto dinanzi alla Corte.

V., ad esempio, la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, a differenza della sentenza del Tribunale in tale causa, in sede di impugnazione la Corte di giustizia non ha fondato la sua sentenza sulla provenienza della posizione dominante da un monopolio di Stato, bensì sull’esistenza di un obbligo regolamentare di accesso e sulla natura del comportamento. ( 27 ) Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 , punti 67 e segg.). ( 28 ) Sentenza del 20 settembre 2001, Banks ( C‑390/98 , EU:C:2001:456 , punto 77 ). ( 29 ) Decisione della Commissione dell’11 giugno 1992 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CEE (IV/34.174 – [OSCURATO:PERSONA]/B&I – Holyhead: Provvedimenti provvisori, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf); e decisione della Commissione del 21 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CE (IV/34-689 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Provvedimenti provvisori) ( GU 1994, L 15, pag. 8 ). ( 30 ) Sentenza del 6 aprile 1995 ( C‑241/91 P e C‑242/91 P , EU:C:1995:98 , punti 53 e segg.). ( 31 ) Sentenza del 29 aprile 2004 ( C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punti 28 e segg.). ( 32 ) L’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia è attualmente pendente.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha confermato, ai punti da 250 a 269, l’applicazione del test Bronner. ( 33 ) Sentenza del 29 aprile 2004 ( C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punti 28 e 29 ). ( 34 ) Causa C‑333/21 , EU:C:2022:993 , paragrafo 138 (il corsivo è mio). ( 35 ) Nel caso di un diniego abusivo di accesso a un’infrastruttura essenziale, la concorrenza è eliminata e, in assenza di siffatto accesso, la concorrenza non può prosperare. ( 36 ) Causa C‑7/97 , EU:C:1998:264 , paragrafo 43 . ( 37 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 261 e ss., e la decisione della Commissione in tale causa (che è stata annullata dal Tribunale per altri motivi).

Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di non poter essere considerato responsabile di un diniego di accesso in quanto non era né il proprietario dell’infrastruttura interessata, né il gestore del sistema di trasporto.

Tale argomento è stato respinto dal Tribunale. ( 38 ) Come l’obbligo di fornire ai concorrenti dell’impresa dominante accesso all’infrastruttura, in particolare nelle industrie di rete. ( 39 ) Le infrastrutture sottoposte a un obbligo regolamentare di accesso sono quelle già soggette a un obbligo regolamentare settoriale di concedere accesso a terzi, come le reti di telecomunicazioni ai sensi delle norme sulla disaggregazione delle reti locali, le reti energetiche o le infrastrutture ferroviarie per le quali la normativa esige un accesso aperto a condizioni regolamentate. ( 40 ) Sentenza LG, punto 89.

V. anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 57 a 60 (in considerazione dell’obbligo regolamentare ex ante di accesso, non è necessario dimostrare che l’accesso è indispensabile).

Inoltre, al punto 51 di tale sentenza, la Corte ha spiegato che, sebbene le «restrizioni all’accesso» possano configurare una forma di abuso allorché sono idonee a produrre effetti anticoncorrenziali almeno potenziali, o addirittura effetti preclusivi, essi non possono essere equiparati a un rifiuto puro e semplice di consentire a un concorrente di accedere a un’infrastruttura, in quanto l’autorità garante della concorrenza o il giudice nazionale competente non dovrà obbligare l’impresa dominante a consentire l’accesso alla propria infrastruttura, dato che tale accesso è stato ormai concesso.

Le misure che verranno adottate in un contesto del genere saranno, pertanto, meno lesive della libertà di contrattare dell’impresa dominante e del suo diritto di proprietà rispetto a imporle di consentire l’accesso alla sua infrastruttura ove essa la riservasse per le esigenze della propria attività. ( 41 ) Sentenza LG, punti 88 e 89 e giurisprudenza ivi citata. ( 42 ) Ibidem, punto

88. ( 43 ) [OSCURATO:PERSONA], punto

57. ( 44 ) Con decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n. 172, del 22 marzo 2011, lo Stato bulgaro ha attribuito la concessione di servizi al terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA]. ( 45 ) Articolo 32, paragrafo 2, del contratto di concessione tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD, disponibile all’indirizzo https://nkr.government.bg/ConcessionaireProcedures/ConcessionaireProcedureInfo/b5b444ae-11f9-4bbc-9557-fa3250ce48a6. ( 46 ) Articolo 32, paragrafo 6, del contratto di concessione.

Per quanto riguarda l’infrastruttura che è stata privatizzata, il giudice del rinvio indica che lo Stato bulgaro esercita una certa influenza sul potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che l’infrastruttura di cui trattasi riveste un’importanza strategica ai sensi del diritto bulgaro. ( 47 ) V., al riguardo, sentenza LG, punto 88.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0245 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑245/24 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD contro [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na konkurentsiata [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] – Abuso di posizione dominante – Settore petrolifero – Diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale – Applicazione del test di cui alla sentenza Bronner (causa C‑7/97) – Privatizzazione – Concessione» 1. La presente causa ripropone la questione dell’applicazione della sentenza nella causa Bronner ( 2 ), sentenza di riferimento in materia, in un caso di diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale. Stavolta la questione è proposta con riferimento a un’infrastruttura, già monopolio di Stato, che è stata acquisita mediante privatizzazione e nella quale sono stati realizzati ingenti investimenti, sia sulla base dell’esecuzione del contratto di privatizzazione che nell’ambito delle attività del nuovo proprietario. 2. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) è sorta a seguito di un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] za zashtita na konkurentsiata (Commissione per la tutela della concorrenza, autorità nazionale bulgara garante della concorrenza; in prosieguo: l’«ANC») ( 3 ). Nella sua decisione l’ANC ha constatato un’infrazione, da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 21, paragrafi 2 e 5, dello Zakon za zashtita na konkurentsiata (legge sulla tutela della concorrenza; in prosieguo: lo «ZZK») e dell’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), [OSCURATO:PERSONA], consistente in un abuso di posizione dominante sul mercato dello stoccaggio di carburanti. I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali Attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e processo di privatizzazione 3. Le ricorrenti nel procedimento principale sono due società con sede in [OSCURATO:PERSONA], le cui attività in tale Stato membro risalgono alla privatizzazione del Neftohimicheski kombinat [OSCURATO:PERSONA] [complesso petrolchimico di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato ad operare nel 1963, come società statale. I principali impianti di produzione chimica sono stati costruiti e sono entrati in servizio tra il 1960 e il 1970. I beni della società (ossia l’infrastruttura) comprendono tre oleodotti e sette depositi/terminal, che costituiscono la rete, in particolare, per il trasporto di carburanti per autoveicoli dalla costa del [OSCURATO:PERSONA] alla capitale, e di carburanti provenienti dai depositi petroliferi da stoccare e trasportare verso le maggiori città bulgare ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La società utilizzava anche il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] per importare materie prime ed esportare prodotti finiti. La società [OSCURATO:PERSONA] è stata costituita, con sede a [OSCURATO:PERSONA], con decisione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1989. In forza di un decreto del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1991, relativo alla creazione di società commerciali unipersonali statali, detta società è stata trasformata in una società commerciale unipersonale statale con effetto dal 31 agosto 1991. Conformemente al programma di privatizzazione mediante l’uso di voucher di investimento, approvato dalla Narodno sabranie (Assemblea nazionale) il 19 dicembre 1995, è stata previsto che il 25% del capitale della società sarebbe passato da proprietà statale a proprietà privata attraverso una privatizzazione di massa mediante detti voucher, mentre lo Stato avrebbe conservato il 75% del capitale. Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 650 dell’11 ottobre 1999 è stato approvato il contratto di privatizzazione per la vendita del 58% del capitale della società, che rappresentava la partecipazione di maggioranza. Il contratto di vendita è stato concluso il 12 ottobre 1999 tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AD, con sede a [OSCURATO:PERSONA]. Il 3 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] AD ha acquistato, mediante un contratto di privatizzazione, il 13,89% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] (ridenominata [OSCURATO:PERSONA] AD a seguito della privatizzazione), rappresentato da un pacchetto preferenziale di azioni o quote. 5. Con decreto n. 181 del 20 luglio 2009 la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il porto di [OSCURATO:PERSONA], compreso il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] al quale esso è collegato, nonché i summenzionati oleodotti, costituivano infrastrutture strategiche. 6. A tal riguardo, nella decisione di rinvio si afferma che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato ingenti investimenti nelle imprese di cui trattasi sin dalla conclusione del contratto di privatizzazione e che nel procedimento principale è stata fornita la prova degli investimenti realizzati nell’infrastruttura essenziale del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 7. La decisione dell’ANC era rivolta a due società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA], che è il produttore, e la [OSCURATO:PERSONA], che è il distributore all’interno di tale gruppo in [OSCURATO:PERSONA]. 8. [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), è il principale produttore di prodotti petroliferi nel paese. Essa gestisce la raffineria di [OSCURATO:PERSONA] e il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale è titolare di una concessione attribuita dallo Stato bulgaro il 22 marzo 2011. 9. Per quanto concerne la gestione della [OSCURATO:PERSONA], dal 1 o gennaio 2016 al 9 dicembre 2018, il capitale della società è stato suddiviso in 88417183 azioni con un valore nominale di 1 lev bulgaro (BNG) ciascuna. [OSCURATO:PERSONA] BV deteneva l’88,72% delle azioni e la PAO [OSCURATO:PERSONA] (società per azioni russa quotata in borsa) l’11,10%. A decorrere dal 10 dicembre 2018, il capitale della società risultava composto da 99397192 azioni, delle quali la [OSCURATO:PERSONA] B.V. detiene l’89,97% e la PAO [OSCURATO:PERSONA] il 9,88%. La società madre controllante è la PAO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede nella [OSCURATO:PERSONA]. Le azioni sono suddivise in due classi, segnatamente la classe A, costituita da una sola azione detenuta dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che le conferisce diritti speciali, e la classe B, ossia le restanti 99397191 azioni, che sono azioni ordinarie dematerializzate. In forza di tali diritti speciali, l’assemblea generale degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] non può, senza il previo consenso scritto dello Stato bulgaro e a determinate condizioni, decidere di ridurre sostanzialmente la produzione di carburante o rifiutare l’accesso agli impianti portuali e agli oleodotti a fronte di un compenso adeguato. 10. [OSCURATO:PERSONA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), opera nella distribuzione di prodotti petroliferi, principalmente nella vendita all’ingrosso di carburanti per autoveicoli. A tal fine, essa dispone di depositi ripartiti sul territorio bulgaro. Nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 30 novembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tre depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa. Per la distribuzione al dettaglio di carburanti, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza la sua rete nazionale di stazioni di servizio. 11. Per quanto riguarda la gestione della [OSCURATO:PERSONA], tra il 1 o gennaio 2016 e il 15 dicembre 2020 l’azionista unica di tale società era la [OSCURATO:PERSONA] B.V., registrata in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]) e da tale data in poi essa diveniva di proprietà di un’altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la [OSCURATO:PERSONA], registrata in Svizzera. Decisione dell’ANC e motivi alla base del rinvio pregiudiziale 12. Nel marzo 2020, dopo aver constatato che il calo dei prezzi al dettaglio dei carburanti per autoveicoli in [OSCURATO:PERSONA] non era stato così drastico (-11%) rispetto a quello del prezzo del greggio sui mercati a livello mondiale (-47%), la Varhovna administrativna prokuratura (Ufficio del pubblico ministero presso la Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto all’ANC di indagare sull’esistenza di infrazioni al diritto della concorrenza in relazione alla fissazione dei prezzi dei carburanti al dettaglio. 13. Secondo il giudice del rinvio, dalla decisione dell’ANC risulta che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] è il più grande depositario autorizzato di carburanti e il principale operatore sui mercati all’ingrosso e al dettaglio di tali prodotti. Secondo l’ANC, l’infrastruttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è unica nel paese e nella regione e, a seguito dell’abolizione della proprietà statale, non sarebbe possibile realizzarne un’altra. 14. Inoltre, a partire dal 23 dicembre 2020, il gruppo [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositario autorizzato, era soggetto all’obbligo ex lege di mettere a disposizione parte della sua capacità di stoccaggio. Secondo tale decisione, a partire dal 23 dicembre 2020, fatta eccezione per gli oleodotti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), tutte tali infrastrutture, nonché i depositi di Iliantsi e Ruse, erano soggetti a tale obbligo, risultante dalle modifiche apportate il 18 settembre 2020 alla Pravilnik za prilagane na Zakona za aktsiznite i danachnite skladove (legge sulle accise e sui depositi fiscali), con cui era richiesto ai depositari autorizzati di mettere una parte delle loro capacità a disposizione dei concorrenti. 15. Secondo la decisione della ANC, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2016 e il 31 marzo 2021 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»), il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha perseguito una strategia complessiva volta ad abusare della propria posizione dominante sul mercato dello stoccaggio dei carburanti, non permettendo che i carburanti di altri produttori o importatori accedessero alle sue infrastrutture di stoccaggio e trasporto e, in particolare, i) ha negato agli importatori e ai produttori di carburanti per autoveicoli l’accesso ai depositi fiscali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; ii) ha limitato le importazioni via mare bloccando i depositi fiscali dei terminal portuali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e iii) ha negato a produttori e importatori di carburanti l’accesso agli oleodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 16. L’ANC ha ritenuto che tale condotta potesse essere qualificata come un «rifiuto ingiustificato di fornire beni o servizi», ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dello ZZK, e una «restrizione della produzione, delle vendite e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori», ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dello ZZK, e che entrambe tali qualificazioni rientrassero parimenti nelle pratiche abusive consistenti nel «limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori», vietate dall’articolo 102, secondo comma, lettera b), [OSCURATO:PERSONA]. Tale autorità ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano commesso un’infrazione unica di tale disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e delle corrispondenti disposizioni della normativa bulgara, consistente in un abuso di posizione dominante sul mercato dello stoccaggio di carburanti per autoveicoli in [OSCURATO:PERSONA]. A titolo di sanzione per tale infrazione, l’ANC ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di BGN 139864965 (circa EUR 71,5 milioni) e alla [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di BGN 55271210 (circa EUR 28,3 milioni). 17. Il giudice del rinvio afferma, tra l’altro, che dalla decisione dell’ANC risulta che tale autorità ha ritenuto che la sentenza Bronner non fosse applicabile poiché l’infrastruttura acquisita era stata costruita con fondi pubblici, il che vale per tutto il periodo d’infrazione, e in quanto vi era un obbligo ex lege di concedere l’accesso, applicabile al periodo compreso tra il 23 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. 18. Da tale decisione risulta che l’infrastruttura, comprensiva, in particolare, di cinque depositi petroliferi, due depositi fiscali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e tutti gli oleodotti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno negato l’accesso durante il periodo dell’infrazione è stata costruita, per la maggior parte, con fondi pubblici. 19. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per escludere i criteri risultanti dalla sentenza Bronner a motivo del fatto che l’impresa dominante ha ottenuto l’infrastruttura essenziale a seguito di privatizzazione o di una concessione, occorra tener conto di altre circostanze, quali gli obblighi derivanti da un contratto di privatizzazione, l’importo degli investimenti realizzati da tale impresa e la questione se detti investimenti siano stati realizzati su iniziativa dell’impresa dominante o su richiesta dello Stato. 20. Il giudice del rinvio osserva, a tal riguardo, che l’ANC non ha ritenuto applicabili i criteri risultanti dalla sentenza Bronner a un’infrastruttura costruita utilizzando fondi pubblici e in seguito acquisita dall’impresa dominante nel contesto di una privatizzazione o messa a disposizione di tale impresa mediante una concessione. Tuttavia, la decisione dell’ANC era accompagnata dalle opinioni dissenzienti di due dei suoi membri, i quali fanno riferimento, nella loro motivazione, alla sentenza nella causa LG ( 4 ), in cui è stato dichiarato che una violazione analoga a quella di cui alla presente causa non costituiva un diniego di accesso, bensì un’infrazione del tutto diversa. 21. Nella questione 2.1, il giudice del rinvio menziona la comunicazione della Commissione europea riguardante gli orientamenti sulle priorità ( 5 ). Ai sensi del punto 75 di tali orientamenti, «[l]a consapevolezza di poter essere obbligate a effettuare forniture contro la loro volontà può far sì che le imprese dominanti – o le imprese che prevedono di diventare dominanti – non investano, o investano meno, nell’attività in questione. I concorrenti possono inoltre essere tentati di sfruttare opportunisticamente gli investimenti fatti dall’impresa dominante (attuando il cosiddetto “free-riding”) anziché investire. Nessuna di queste conseguenze sarebbe a lungo termine nell’interesse dei consumatori». 22. In tali circostanze, l’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Allorché l’[ANC] abbia constatato diverse pratiche, alcune delle quali qualificate come diniego di accesso a un impianto essenziale e altre come restrizione al commercio, ma che sono integrate in una strategia complessiva dell’impresa, se sia possibile ravvisare l’esistenza di un’infrazione unica all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] oppure se debbano dichiararsi due distinte infrazioni, rispettivamente qualificate come diniego di accesso a un impianto essenziale e come restrizione al commercio. 2. Se l’[ANC] debba escludere l’applicazione dei criteri Bronner con riguardo alla presunta infrazione all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di diniego di fornitura (refusal to supply) ogniqualvolta l’impresa in posizione dominante abbia ricevuto finanziamenti pubblici (in virtù di un contratto di privatizzazione o di una concessione) collegati all’infrastruttura essenziale (essential facility), oppure se sia necessario valutare l’importo dell’investimento, l’esecuzione del contratto di privatizzazione o della concessione (in virtù dei quali è stata acquisita detta infrastruttura), nonché chiarire se l’investimento sia correlato all’esecuzione del contratto di investimento o della concessione, oppure sia stato effettuato di propria iniziativa. 2.1. In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se venga garantito il rispetto del principio di proporzionalità conformemente al [punto 75 della comunicazione della Commissione riguardante gli orientamenti sulle priorità] nel caso di adozione di criteri restrittivi stabiliti sulla base del principio di «assoluta indispensabilità» ai fini della salvaguardia della concorrenza, tenendo in debita considerazione gli interessi dell’impresa dominante, qualora quest’ultima abbia effettuato investimenti nell’infrastruttura essenziale (essential facility)». II. Procedimento dinanzi alla Corte 23. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’ANC, il governo bulgaro e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Il 10 aprile 2025 tutte le suddette parti hanno inoltre svolto difese orali dinanzi alla Corte. III. Valutazione A. Osservazioni preliminari 24. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni affrontano soltanto le questioni 2 e 2.1, che vertono sull’applicazione del test di cui alla sentenza Bronner [in prosieguo: il «test Bronner»]. 25. Poiché le questioni 2 e 2.1 sono collegate, le esaminerò congiuntamente. Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, un’interpretazione dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], al fine di stabilire se il test Bronner sia inapplicabile in tutti i casi di diniego di accesso a un’infrastruttura che un’impresa dominante ha acquisito dallo Stato mediante privatizzazione o che essa controlla in forza di un contratto di concessione. In subordine, il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell’applicazione del test Bronner nel caso di specie, sia necessario valutare il comportamento dell’impresa dominante e la struttura dei suoi investimenti, nonché la loro entità. Tale giudice chiede altresì quali siano le possibili implicazioni derivanti dall’applicazione del principio di proporzionalità nel caso di specie. È opportuno osservare che, come risulta dalla decisione di rinvio, le questioni sono poste sulla base della premessa secondo cui l’infrastruttura di cui trattasi è un’infrastruttura essenziale. 26. Come dimostrerò nel prosieguo, la giurisprudenza recente dei giudici dell’Unione suggerisce un approccio sfumato all’applicabilità del test Bronner, che dipende, in particolare, dalla proprietà o dal controllo dell’infrastruttura che costituisce l’infrastruttura essenziale di cui trattasi e dagli eventuali obblighi normativi. 27. Per quanto riguarda le pratiche consistenti nel negare accesso a un’infrastruttura sviluppata da un’impresa dominante per le esigenze della propria attività e di proprietà di quest’ultima, dalla giurisprudenza della Corte discende che siffatto diniego può costituire un abuso di posizione dominante, a condizione che i) il diniego possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato di cui trattasi; ii) il diniego non sia obiettivamente giustificabile ; e iii) l’infrastruttura, di per sé, sia indispensabile per l’esercizio dell’attività dell’impresa che chiede l’accesso, nel senso che non esiste alcun’altra infrastruttura che possa realmente o potenzialmente sostituirsi all’infrastruttura di cui trattassi ( 6 ). 28. Il test Bronner è duplice. In primo luogo, esso stabilisce taluni requisiti che l’infrastruttura di cui trattasi deve soddisfare affinché tale criterio trovi applicazione (i requisiti Bronner). In secondo luogo, esso definisce le conseguenze che devono prodursi se un’impresa dominante rifiuta di concedere l’accesso all’infrastruttura di cui trattasi affinché tale comportamento possa essere qualificato come abusivo ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] (i criteri Bronner). Sebbene la questione 2 e la questione 2.1 vertano, in linea di principio, sulla prima parte del test Bronner, è necessario ricordare le ragioni che hanno indotto la Corte a enunciare tali criteri ai fini dell’accertamento di un comportamento abusivo di tal genere. 29. La Corte ha sottolineato che la constatazione che un’impresa dominante ha abusato della propria posizione rifiutandosi di contrattare con un concorrente implica che tale impresa è costretta a contrattare con tale concorrente. Orbene, un obbligo del genere è particolarmente lesivo della libertà di contrattare e del diritto di proprietà dell’impresa dominante, dal momento che un’impresa, anche dominante, resta, in linea di principio, libera di rifiutarsi di contrattare e di sfruttare l’infrastruttura da essa sviluppata per le proprie esigenze ( 7 ). 30. I criteri Bronner mirano a stabilire un giusto equilibrio tra, da un lato, le esigenze di una concorrenza non falsata e, dall’altro, la libertà di contrattare e il diritto di proprietà dell’impresa dominante. Costringere un’impresa a condividere le infrastrutture che ha sviluppato a proprie spese potrebbe limitare l’innovazione e gli investimenti, poiché, nel lungo periodo, riduce gli incentivi di qualsiasi impresa a investire e innovare ( 8 ). Tale approccio si basa sulla considerazione che l’impresa dominante non avrebbe investito negli stessi termini (o affatto) in detta infrastruttura se avesse saputo che sarebbe stata obbligata a condividerla con i suoi concorrenti ( 9 ). 31. Al fine di imporre l’obbligo di accesso, la Corte esige che l’infrastruttura di cui trattasi sia indispensabile e che il comportamento dell’impresa dominante possa eliminare del tutto la concorrenza . Il carattere rigoroso di tali criteri impone necessariamente che l’applicabilità del test Bronner sia circoscritta ai casi che rispondono effettivamente ai requisiti iniziali stabiliti dalla Corte nell’ambito di tale test. Un’interpretazione diversa di tali requisiti ridurrebbe indebitamente l’effetto utile dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA]. 32. Secondo la Corte, in primo luogo, tali criteri sono destinati ad applicarsi in caso di diniego di accesso a un’infrastruttura che l’impresa dominante ha sviluppato per le esigenze della propria attività, attraverso investimenti propri, stabilendo così il requisito della proprietà dell’infrastruttura in questione e del controllo su di essa . Di conseguenza, alla luce della loro finalità, detti criteri non sono destinati ad applicarsi in una situazione in cui l’infrastruttura di cui trattasi sia stata finanziata con mezzi diversi da investimenti propri dell’impresa dominante come, ad esempio, fondi pubblici e tale impresa non sia la proprietaria dell’infrastruttura stessa ( 10 ). 33. In secondo luogo, la Corte ha precisato l’applicabilità del test Bronner in una situazione in cui l’impresa dominante è soggetta a un obbligo regolamentare, statuendo che «l’imposizione di un siffatto obbligo [di concedere l’accesso alla sua infrastruttura] comport[a] che l’impresa dominante non [può] realmente rifiutare di consentire l’accesso a tale infrastruttura» ( 11 ). Si può presumere che, in una situazione del genere, il legislatore abbia già stabilito un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti, tenendo conto delle circostanze specifiche del settore e del fatto che l’impresa dominante conserva la propria autonomia decisionale soltanto in relazione alle condizioni di detto accesso ( 12 ). Così, la Corte ha stabilito il requisito della piena autonomia decisionale dell’impresa dominante per quanto concerne tale accesso. 34. La Corte ha altresì precisato che i criteri Bronner si applicano soltanto al rifiuto assoluto di contrattare ( 13 ) e non ad altre forme di abuso (ad esempio, la compressione dei margini o la distruzione di infrastrutture, come la rimozione di un tratto della rete ferroviaria) ( 14 ) o, per quanto riguarda le piattaforme digitali, a situazioni in cui un’impresa dominante non ha sviluppato siffatta piattaforma unicamente per le esigenze della propria attività, ma nella prospettiva di consentire a imprese terze di utilizzarla ( 15 ). 35. Da quanto precede risulta che la Corte ha concepito il test Bronner in modo rigoroso, al fine di evitare di disincentivare le imprese dominanti dall’investire nelle loro infrastrutture. Allo stesso tempo, l’ambito di applicazione del test Bronner è limitato alle situazioni specifiche in cui un’impresa dominante esercita un controllo totale sull’infrastruttura di cui trattasi. In tutte le altre situazioni, non si può esigere, al fine di qualificare come abusivo un comportamento consistente nel diniego, da parte di un’impresa dominante, di concedere accesso a infrastrutture essenziali, che i criteri Bronner siano sempre soddisfatti ( 16 ). 36. Alla luce di tali considerazioni analizzerò la questione 2 e la questione 2.1. B. Valutazione delle infrastrutture di cui trattasi alla luce del test Bronner 37. Con la prima parte della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il test Bronner sia inapplicabile in tutti i casi di diniego di accesso a un’infrastruttura qualora quest’ultima sia stata sviluppata dallo Stato mediante fondi pubblici. 38. Come emerge dalle mie osservazioni preliminari, la giurisprudenza dei giudici dell’Unione indica chiaramente che la decisione se applicare o meno il test Bronner non dovrebbe essere adottata in modo meccanico. Da tale giurisprudenza risulta che i giudici dell’Unione esaminano l’effetto pratico sulla concorrenza e sull’innovazione (ossia verificando se il comportamento abusivo produca effetti di esclusione e impedisca l’innovazione), e non semplicemente sotto il profilo della forma dell’infrastruttura in questione, del soggetto che ne è titolare o di quello che l’ha costruita in origine ( 17 ). A tal fine, la Corte ha adottato, nel valutare l’applicabilità del test Bronner, l’approccio secondo cui prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti di una controversia ( 18 ). Essa ha esaminato questioni relative alla proprietà o al controllo dell’infrastruttura ( 19 ), alle caratteristiche dell’asserito comportamento anticoncorrenziale ( 20 ) e all’esistenza di limitazioni esterne all’autonomia decisionale ( 21 ), come anche all’obiettivo dell’investimento e dello sviluppo dell’infrastruttura, e si è pronunciata in ciascun caso sulla base dell’impatto di tali circostanze considerate nel loro insieme. Di conseguenza, ritengo che, per pronunciarsi sulla questione se il test Bronner trovi applicazione, il giudice del rinvio sia tenuto a valutare tutte le circostanze pertinenti della controversia di cui è investito. 39. Il giudice del rinvio è il solo competente a stabilire tali circostanze, dato che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, alla Corte di giustizia non spetta accertare i fatti, ma unicamente procedere all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione ( 22 ). A tal riguardo, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito ( 23 ). 40. Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, i dubbi del giudice del rinvio quanto all’applicabilità del test Bronner vertono sulle conseguenze da trarre dai diversi elementi relativi all’acquisizione dell’infrastruttura nonché all’ottenimento e all’esercizio di controllo su quest’ultima. Il giudice del rinvio non solleva questioni concernenti la finalità dell’acquisizione e l’uso di tale infrastruttura, né esprime dubbi quanto alle caratteristiche del comportamento contestato all’impresa dominante. Di conseguenza, la mia analisi si concentrerà sulle due seguenti condizioni: i) la proprietà dell’infrastruttura e il controllo della stessa; e ii) l’autonomia decisionale dell’impresa dominante. 41. Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio è opportuno esaminare tali requisiti alla luce dei singoli elementi della presente causa che sono rilevanti per determinare se il test Bronner sia applicabile, segnatamente i) le infrastrutture acquistate dall’impresa dominante da terzi privati e mediante finanziamento privato; ii) la rilevanza del fatto che le infrastrutture provengono da un monopolio di Stato; iii) il controllo sulle infrastrutture in caso di concessione; iv) la rilevanza degli investimenti effettuati dall’impresa dominante dopo la privatizzazione; e v) gli obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione e di concessione. 1. Infrastrutture acquistate dall’impresa dominante presso terzi privati e mediante finanziamento privato 42. Dalla decisione di rinvio risulta che alcune delle infrastrutture di cui trattasi nel procedimento principale sono state acquistate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] di propria iniziativa e per esigenze della propria attività presso terzi privati e mediante finanziamento privato. Si tratta dei depositi petroliferi di Iliantsi e Ruse, che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non avevano «nulla a che vedere con i contratti di privatizzazione e di concessione». 43. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che l’ANC stessa ha espressamente ritenuto che il test Bronner fosse applicabile ai depositi petroliferi di Iliantsi e Ruse per quasi tutto il periodo dell’infrazione, ma che, ciò nonostante, tale autorità ha scelto di non applicarlo. 44. Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, infrastrutture essenziali di tal genere rappresenterebbero la situazione classica di applicabilità del test Bronner, ossia la situazione in cui le infrastrutture sono costruite o acquistate per soddisfare le esigenze dell’attività dell’impresa, senza alcun coinvolgimento dello Stato. Pertanto, in linea di principio, il test Bronner è applicabile, poiché, in una situazione del genere, l’impresa dominante ha investito in tali infrastrutture per poterle utilizzare ai propri fini commerciali e non dovrebbe essere troppo facilmente forzata a condividerle con i suoi concorrenti. 45. Infatti, nella sentenza LG, la Corte ha riconosciuto che i criteri Bronner sono destinati ad applicarsi in caso di diniego di accesso a un’infrastruttura di cui l’impresa dominante è proprietaria e che essa ha sviluppato per le esigenze della propria attività, attraverso i propri investimenti ( 24 ). Tale sentenza non sembra esigere che l’infrastruttura debba necessariamente essere stata costruita dall’impresa dominante stessa: l’uso del termine «sviluppato» può perfettamente significare «acquisita allo scopo di includerla nella strategia commerciale dell’impresa». In tal senso, i diritti di proprietà possono essere ottenuti mediante qualsiasi operazione commerciale. 46. Ne consegue che, per tali infrastrutture, il test Bronner è applicabile, in linea di principio, purché il giudice del rinvio possa accertare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito la proprietà delle stesse attraverso operazioni commerciali con terzi privati, mediante finanziamento privato, e che tale gruppo dispone di una piena autonomia decisionale rispetto a tali infrastrutture. 2. Rilevanza della provenienza delle infrastrutture da un monopolio di Stato e se tale circostanza osti ipso facto al test Bronner 47. Dalla decisione di rinvio risulta che la parte più importante delle infrastrutture proviene da un’infrastruttura di proprietà dello Stato o di un monopolio statale in seguito acquisita da un’impresa privata (il gruppo [OSCURATO:PERSONA]) mediante privatizzazione, senza che tale infrastruttura sia stata oggetto di concessione ininterrotta o vincolata a un obbligo regolamentare di concedervi accesso ( 25 ). Si può osservare che la giurisprudenza direttamente rilevante ai fini della presente sezione non è copiosa, poiché la maggior parte di questi settori – telecomunicazioni, energia, ferrovie, ecc. – sono stati assoggettati a regimi regolamentari nel contesto della loro privatizzazione o liberalizzazione. 48. Una questione chiave è se l’ANC sia nel giusto nel sostenere che i criteri Bronner non devono necessariamente essere applicati in ogni caso per il solo motivo che la costruzione di infrastrutture essenziali non era finanziata con fondi propri dell’impresa dominante, ma è avvenuta nel contesto di un monopolio di Stato e/o era finanziata con fondi pubblici. 49. Ritengo che un siffatto approccio sarebbe riduttivo. Se l’origine dell’infrastruttura è una considerazione pertinente, come spiegherò nel prosieguo, da una giurisprudenza dei giudici dell’Unione in merito e dalla prassi decisionale della Commissione risulta che il fatto che un bene, in passato, sia stato pubblico (costruito con fondi pubblici) non costituisce una base giuridica che consente di escludere ipso facto l’applicabilità del test Bronner. 50. Pertanto, in sede di valutazione dell’applicabilità del test Bronner nel contesto di una privatizzazione, tale questione deve essere esaminata caso per caso, tenendo conto della natura dell’infrastruttura in questione, nonché dei singoli aspetti dell’acquisizione di tale infrastruttura. 51. In primo luogo, per quanto riguarda i criteri Bronner che consentono di accertare un diniego abusivo di concedere accesso, non vi è un nesso necessario e diretto tra un monopolio di Stato preesistente e il soddisfacimento di tali criteri. La questione se l’accesso a una determinata infrastruttura sia indispensabile e se il suo diniego possa eliminare del tutto la concorrenza dipende dalle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’asserito abuso, e non da eventi di molto precedenti all’asserita violazione del diritto della concorrenza. 52. In secondo luogo, nell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, al suo secondo comma, lettera b), che una pratica abusiva può consistere «nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori», non vi è alcun elemento il quale suggerisca che un’infrastruttura posseduta o controllata da un’impresa, già monopolio di Stato, dovrebbe essere soggetta a norme giuridiche diverse, in forza di tale articolo, per un periodo di tempo non precisato dopo la fine del monopolio di Stato. Infatti, tale disposizione non prevede alcun regime particolare per gli ex monopoli di Stato ( 26 ). 53. Pertanto, ai fini dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], un’infrastruttura di proprietà di privati ma di origine statale è assimilabile, giuridicamente, a un’infrastruttura puramente privata, a condizione che sia di proprietà dell’impresa dominante e che quest’ultima disponga di piena autonomia decisionale in relazione a detta infrastruttura. In particolare, ciò che importa in tale contesto è se l’infrastruttura sia stata acquisita a un prezzo equo, se l’impresa dominante abbia investito nella stessa, e se detta impresa possa agire in qualità di proprietaria ai fini dell’applicazione della sentenza Bronner. A tal riguardo, l’impresa dominante dovrebbe potersi avvalere delle garanzie previste dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ai sensi del quale ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità ( 27 ). 54. Nella causa di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio dovrebbe quindi verificare se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] abbia corrisposto allo Stato un prezzo equo nell’ambito della privatizzazione. A tal riguardo, rilevo che la Corte, ha già dichiarato ( 28 ), in sostanza – nel contesto del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, che è strettamente connesso al diritto della concorrenza dell’Unione – in una causa riguardante una privatizzazione nell’industria mineraria, in sostanza, che le acquisizioni di beni in un’asta competitiva nel contesto di una privatizzazione devono essere considerate alla stregua di qualsiasi altra acquisizione di beni. In particolare, la Corte ha sottolineato, in tale contesto, l’importanza del prezzo equo, «vale a dire [i]l prezzo più elevato che un investitore privato operante in normali condizioni di concorrenza era disposto a pagare per tali società nella situazione in cui esse si trovavano». Inoltre, la Corte ha sottolineato l’importanza della natura dell’operazione, che dovrebbe essere «una gara aperta e concorrenziale in base alle condizioni del mercato». Spetta al giudice del rinvio valutare se nella controversia di cui al procedimento principale sia stata seguita una procedura di natura analoga. 55. Infatti, è opportuno osservare che, in decisioni precedenti, anche la Commissione ha considerato infrastrutture essenziali privatizzate in un’ottica simile a quella di cui alla sentenza Bronner. Prima della sentenza Bronner, la dottrina dell’accesso a infrastrutture essenziali era stata sviluppata dalla Commissione in una serie di casi riguardanti l’accesso a infrastrutture di trasporto. In tali primi casi, negli anni ’90, che riguardavano porti e terminal di traghetti privatizzati (casi [OSCURATO:PERSONA]/B&I – Holyhead e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) ( 29 ), la Commissione ha applicato tale dottrina all’accesso al porto, riconoscendo così implicitamente che i porti erano indispensabili per gli operatori di traghetti e che il diniego di accesso avrebbe eliminato la concorrenza. Sebbene tali casi siano precedenti alla sentenza Bronner, l’approccio della Commissione ne è stato il preludio. 56. Inoltre, da altre cause precedenti alla sentenza Bronner, quali Magill ( 30 ) e IMS Health ( 31 ), risulta che, anche quando un bene è stato inizialmente sviluppato con la partecipazione di enti pubblici o in regime di esclusività giuridica, l’accesso forzato a quest’ultimo era circoscritto a «circostanze eccezionali» come quelle di cui alla sentenza Bronner (indispensabilità, prodotto nuovo, ecc.). 57. Inoltre, l’approccio che propongo trova sostegno al punto 75 della sentenza LG. Da essa si può dedurre che il test Bronner è escluso, di per sé, «qualora la posizione dominante derivi da un monopolio legale, e ciò a maggior ragione quando l’infrastruttura appartiene allo Stato ed è stata costruita e sviluppata mediante fondi pubblici». Di conseguenza, in un caso in cui non esiste un monopolio legale e in cui i diritti di proprietà sono stati trasferiti a un soggetto privato nel contesto di una privatizzazione, non è possibile desumere dalla giurisprudenza della Corte un’esclusione automatica del test Bronner e il giudice del rinvio è tenuto a valutare la portata dei diritti di proprietà e di controllo. Infatti, uno degli obiettivi di tale test è la tutela dei diritti di proprietà dell’impresa dominante, sicché l’accesso forzato dei suoi concorrenti alla sua infrastruttura si verifica soltanto quando è opportuno e giustificato. 58. Pertanto, una situazione in cui l’infrastruttura è stata trasferita a titolo oneroso a un’impresa privata e a tale impresa è stato richiesto di assumere gli impegni del precedente proprietario pubblico nei confronti di terzi (quali debiti, obblighi contrattuali o costi ambientali) non può essere considerata equivalente a una situazione in cui un ex monopolio di Stato ha «ereditato» l’infrastruttura essenziale (come nella causa LG, in cui l’impresa dominante era una società pubblica e l’infrastruttura le era stata trasferita, in linea di principio, a titolo gratuito ). 59. Infine, è importante osservare che la giurisprudenza più recente del Tribunale e la prassi decisionale della Commissione adottano entrambe lo stesso approccio. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ), il fatto che la rete di tale entità fosse stata originariamente costruita dallo Stato non ha impedito al Tribunale – né alla Commissione nella sua decisione – di applicare il test Bronner. 60. Di conseguenza, il fatto che un’infrastruttura fosse precedentemente di proprietà dello Stato e che sia stata costruita dallo Stato non significa che, una volta divenuta privata a seguito di una privatizzazione, i criteri Bronner possano essere automaticamente esclusi. 61. Dalle considerazioni che precedono discende che il fatto che le infrastrutture provengano da un monopolio di Stato non osta automaticamente all’applicabilità del test Bronner, a condizione che, qualora l’impresa dominante, per effetto di una privatizzazione, abbia acquisito infrastrutture essenziali provenienti da un monopolio di Stato, essa sia proprietaria di tali infrastrutture e le controlli, e non continui a beneficiare di un monopolio legale. 3. Controllo delle infrastrutture in caso di concessione 62. La presente sezione esamina la rilevanza del controllo sulle infrastrutture al fine di valutare l’applicabilità del test Bronner. In altri termini, essa analizza la rilevanza nel contesto del fatto che alcune delle infrastrutture di cui trattasi nel procedimento principale non sono di proprietà del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sono invece gestite da tale gruppo in forza di una concessione. In particolare, questa sezione considera un impianto, ossia il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], che appartiene allo Stato bulgaro, ma che per 35 anni è stato messo a disposizione del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in virtù di una concessione. 63. A differenza degli argomenti dell’ANC, il mero fatto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non sia il proprietario di tale infrastruttura non è sufficiente, di per sé, a escludere l’applicabilità del test Bronner. Nella sentenza IMS Health ( 33 ) (punti 28 e 29), la Corte ha evidenziato il fatto che l’impresa «controlla[va] il prodotto o il servizio». Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale Rantos nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA], «[s]econdo la teoria delle infrastrutture essenziali, un’impresa dominante che possieda o controlli un’infrastruttura essenziale può essere obbligata a cooperare con i suoi concorrenti consentendo loro di accedervi senza discriminazioni» ( 34 ). Le considerazioni e la giurisprudenza che precedono evidenziano la possibilità di estendere la concezione del rapporto tra un’impresa dominante e l’infrastruttura essenziale di cui trattasi dalla proprietà strictu sensu a una situazione di controllo. 64. Per quanto riguarda l’impatto del test Bronner, occorre osservare che esso si concentra sugli effetti sui concorrenti e sui consumatori di un diniego di accesso a un’infrastruttura essenziale, nonché sull’assenza di alternative, che l’impresa dominante, la quale detiene o controlla l’impianto, può causare ( 35 ). I tre criteri Bronner enunciati al punto 41 della sentenza Bronner sono strutturati dalla Corte in modo da proteggere l’incentivo dell’impresa dominante a investire, nonché il suo diritto generale di proprietà e la sua libertà di scegliere i suoi partner commerciali, al fine di garantire che l’obbligo di concedere l’accesso a un’infrastruttura essenziale resti una «circostanza eccezionale». Tenuto conto di tale contesto, la motivazione a sostegno della sentenza Bronner permette di considerare sufficiente un’interpretazione in senso ampio del requisito della «proprietà», vale a dire nel senso che include anche il «controllo» di un’infrastruttura essenziale (il diniego di accesso alla quale esclude la concorrenza). 65. Come osservato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Bronner, la dottrina delle infrastrutture essenziali si concentra sulla prevenzione degli effetti preclusivi ( 36 ). A tal riguardo, in presenza di un diniego abusivo di accesso a tali infrastrutture, i consumatori subirebbero lo stesso pregiudizio, indipendentemente dal fatto che l’impresa dominante sia «proprietaria» o «concessionaria» di tali infrastrutture. Ciò premesso, in primo luogo, un concessionario deve disporre del potere, in forza del contratto di concessione, di esercitare un grado di controllo sostanzialmente comparabile a quello di un proprietario, ivi compresa una piena autonomia decisionale per quanto attiene all’utilizzo di siffatta infrastruttura. In secondo luogo, per beneficiare della protezione dei suoi diritti ottenuti per effetto di un tale contratto di concessione, l’impresa dominante deve aver corrisposto un prezzo equo per l’utilizzo di tale infrastruttura. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta ipotesi ricorra nella controversia di cui al procedimento principale. 66. Pertanto, sebbene l’impresa dominante possa non essere proprietaria dell’infrastruttura essenziale, il fatto che essa disponga di diritti su tale infrastruttura – quali diritti esclusivi – che ha ottenuto mediante un contratto di concessione, dietro corresponsione di un prezzo equo, e che conferiscono a tale impresa il controllo dell’infrastruttura (in particolare rendendo impossibile l’accesso di terzi a detta infrastruttura senza il consenso dell’impresa dominante) può essere sufficiente a giustificare l’applicazione del test Bronner. Tale approccio è stato seguito dal Tribunale e dalla Commissione nel caso [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ). 67. Di conseguenza, a mio avviso, il test Bronner è parimenti applicabile, in linea di principio, indipendentemente dal fatto che l’impresa dominante sia proprietaria a pieno titolo dell’infrastruttura o che la gestisca nell’ambito di una concessione. Tuttavia, ciò che importa è che, nei casi di concessione, sono spesso presenti «vincoli» significativi ( 38 ), nel senso che l’impresa dominante potrebbe non essere in grado, in una situazione del genere, di dimostrare di detenere un controllo o diritti sufficienti sull’infrastruttura e, in particolare, il diritto di escludere l’accesso dei concorrenti a quest’ultima, in contrapposizione al controllo totale esercitato dall’impresa Bronner sull’infrastruttura in questione in tale causa, di cui essa era l’unica proprietaria. In una situazione del genere, l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, compresa la sua libertà di scegliere le proprie controparti commerciali, è limitata. 68. Ne consegue che, sebbene un’impresa dominante possa non essere proprietaria dell’infrastruttura essenziale, il fatto che essa disponga di diritti su tale infrastruttura – quali diritti esclusivi – discendenti dal contratto di concessione che accorda a tale impresa, dietro corresponsione di un prezzo equo, un’autonomia decisionale ai fini del controllo di tale infrastruttura (in particolare, rendendo impossibile l’accesso di terzi all’infrastruttura senza il consenso dell’impresa dominante) è sufficiente a giustificare l’applicazione del test Bronner, purché tali diritti non siano limitati dai termini del contratto di concessione. 4. Rilevanza degli investimenti effettuati dopo la privatizzazione 69. Il giudice del rinvio chiede chiarimenti anche sulla questione se – per stabilire se il test Bronner sia applicabile – in una situazione in cui l’impresa dominante ha ottenuto dallo Stato un’infrastruttura chiave (mediante privatizzazione o concessione), debbano essere prese in considerazione altre circostanze, quali l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di privatizzazione o di concessione, l’importo degli eventuali investimenti e la questione se gli investimenti siano stati effettuati su iniziativa dell’impresa o nel contesto dell’esecuzione del contratto. 70. Il giudice del rinvio chiede altresì, in sostanza, se l’ANC, nell’esaminare le questioni summenzionate, debba applicare il principio di proporzionalità in modo da garantire che, qualora l’impresa dominante sia obbligata a concedere l’accesso alla sua infrastruttura, essa non sia ingiustamente penalizzata in considerazione degli investimenti da essa, di fatto, realizzati. 71. Anche quando l’infrastruttura proviene da un monopolio di Stato, l’impresa dominante può aver realizzato successivi importanti investimenti (mantenimento, modernizzazione, espansione delle capacità, introduzione di nuovi prodotti o servizi, e così via) e/o aver corrisposto un prezzo equo nel contesto della privatizzazione. Dal punto di vista di tale impresa, si tratta di costi irrecuperabili ed è un suo diritto legittimo beneficiare di tali investimenti. 72. Pertanto, come risulta dai paragrafi 53 e 68 delle presenti conclusioni, se l’impresa dominante ha agito come operatore di mercato ragionevole nel corso del processo di privatizzazione o di concessione e nel periodo successivo, allora i suoi diritti di proprietà e la libertà di contrattare meritano di essere tutelati allo stesso modo di quelli dei proprietari di infrastrutture ottenute nell’ambito di una normale attività d’impresa, purché tali diritti non siano limitati dal contratto di privatizzazione o di concessione. 5. Obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione e di concessione 73. Prima di esaminare l’incidenza degli obblighi derivanti dai contratti di privatizzazione o di concessione, è opportuno ricordare che la Corte ha già precisato che il test Bronner non si applica qualora all’impresa dominante incomba l’obbligo regolamentare ( 39 ) di fornire accesso all’infrastruttura da essa controllata ( 40 ). 74. A tal riguardo, la Corte ha statuito che un obbligo regolamentare può essere rilevante per valutare un comportamento abusivo, ai sensi dell’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ). La Corte ha altresì precisato che l’esistenza di un tale obbligo incide sull’autonomia decisionale dell’impresa dominante ( 42 ). In tal senso, in forza dell’obbligo regolamentare, tale impresa non può più negare (liberamente) l’accesso ( 43 ). 75. Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il giudice del rinvio non nutre alcun dubbio quanto agli obblighi regolamentari e al loro impatto sull’infrastruttura di cui trattasi. 76. Secondo la decisione di rinvio, lo Stato bulgaro è proprietario del terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA], che fa parte del «Porto di trasporto pubblico di importanza nazionale di [OSCURATO:PERSONA]». Come risulta dal punto II.3 della decisione di rinvio, il terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA] è gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto di concessione ( 44 ), la cui durata è pari a 35 anni. Dai documenti presentati alla Corte risulta che tale contratto di concessione impone i) che l’impresa dominante conceda l’accesso ai suoi servizi portuali ( 45 ); e ii) che non compia alcun atto costitutivo di un abuso di posizione dominante nell’ambito della concessione di siffatto accesso ( 46 ). 77. Alla luce di tali circostanze di fatto, la presente causa solleva la questione inedita se sia possibile tracciare un’analogia tra un obbligo regolamentare di concedere l’accesso, da un lato, e un contratto di concessione e/o di privatizzazione, dall’altro, qualora essi contengano, direttamente o indirettamente, taluni obblighi imposti dallo Stato all’impresa dominante in riferimento all’infrastruttura di cui trattasi. 78. Dalla giurisprudenza della Corte sopra citata risulta che, qualora un’impresa dominante sia soggetta ad obblighi regolamentari, l’aspetto decisivo ai fini dell’applicabilità del test Bronner è se l’impresa dominante in questione possa liberamente decidere di rifiutare di concedere l’accesso all’infrastruttura. Pertanto, ciò che conta è l’effetto dell’esercizio del potere regolamentare. Per tali ragioni, ritengo che sia possibile tracciare un’analogia con la situazione in cui l’autorità competente dello Stato – mediante un contratto di concessione o di privatizzazione – impone unilateralmente un obbligo di concedere accesso, esercitando i poteri che le sono conferiti dai pertinenti atti normativi, anche quando ciò avvenga sotto forma di un atto giuridico speciale di diritto civile. Tuttavia, è importante che lo strumento che lo Stato sceglie di utilizzare – di legge, contrattuale o regolamentare – crei effettivamente un obbligo vincolante di concedere l’accesso all’infrastruttura in questione e contenga termini chiari, precisi e incondizionati a tal riguardo. 79. Dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che lo Stato bulgaro ha utilizzato vari strumenti propri delle prerogative del potere pubblico: i) il modo in cui esso ha definito i termini dei contratti di privatizzazione e di concessione; ii) l’attribuzione di una «golden share» nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] che conferisce allo Stato un diritto di veto su talune decisioni strategiche della società; iii) interventi legislativi (vale a dire la qualificazione delle infrastrutture petrolifere come infrastrutture strategiche); e iv) l’imposizione di un obbligo di concedere a terzi l’accesso a una parte della capacità di stoccaggio. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se l’autonomia decisionale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente limitata in misura tale da rimanere esclusa solo relativamente alle condizioni di accesso ( 47 ). 80. Dalle considerazioni che precedono risulta che l’applicabilità del test Bronner dovrebbe essere esclusa nei casi in cui un contratto di privatizzazione, un contratto di concessione o altre misure connesse limitano l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, purché siffatte disposizioni siano imposte da un’autorità statale competente nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi delle disposizioni regolamentari pertinenti. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso di specie. IV. Conclusione 81. Suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni 2 e 2.1 proposte con rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]-oblast (Tribunale amministrativo della regione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1. Il test enunciato al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), è applicabile, in linea di principio, qualora si possa accertare che: a) l’impresa dominante ha acquisito la proprietà dell’infrastruttura essenziale attraverso operazioni commerciali con terzi privati, mediante finanziamento privato, purché essa disponga di una piena autonomia decisionale rispetto a tale infrastruttura; b) l’impresa dominante, che ha acquisito un’infrastruttura essenziale proveniente da un monopolio di Stato per effetto di una privatizzazione, non continua a beneficiare del monopolio legale, è proprietaria di tale infrastruttura e la controlla; c) l’impresa dominante non è proprietaria dell’infrastruttura essenziale di cui trattasi ma dispone di diritti – quali diritti esclusivi – discendenti da un contratto di concessione che accorda a tale impresa, dietro corresponsione di un prezzo equo, un’autonomia decisionale ai fini del controllo totale di tale infrastruttura. 2. L’applicabilità del test Bronner dovrebbe essere esclusa nei casi in cui un contratto di privatizzazione, un contratto di concessione o altre misure connesse relative all’infrastruttura essenziale limitano l’autonomia decisionale dell’impresa dominante, purché siffatte disposizioni siano imposte da un’autorità statale competente nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi delle disposizioni regolamentari pertinenti. Spetta al giudice del rinvio verificare se il test Bronner sia applicabile nella controversia di cui al procedimento principale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Sentenza del 26 novembre 1998 (C‑7/97, in prosieguo: la «sentenza Bronner, EU:C:1998:569 ). ( 3 ) Decisione n. 332 del 4 aprile 2023 (in prosieguo: la «decisione dell’ANC»). ( 4 ) Sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C‑42/21 P, in prosieguo: la «sentenza LG, EU:C:2023:12 ). ( 5 ) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 [TCE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti ( GU 2009, C 45, pag. 7 ). ( 6 ) V. sentenze Bronner, punto 41; LG, punto 79; e del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione ([OSCURATO:PERSONA]) (C‑48/22 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2024:726 , punto 89 ). ( 7 ) Sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (C‑165/19 P, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2021:239 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 8 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:264 , paragrafo 57 ). ( 9 ) Le stesse preoccupazioni sono state evocate anche nella giurisprudenza della [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA] d’America) [[OSCURATO:PERSONA], Inc. v [OSCURATO:PERSONA] of Curtis v. Trinko, LLP, 540 US No. 02-682 (2004)]. ( 10 ) Sentenza LG, punti 86 e 87. Il diniego, da parte di un’impresa dominante, di concedere accesso a un’infrastruttura di cui dispone, dopo aver «ereditato» gratuitamente dalle autorità pubbliche il diritto di utilizzarla, deve essere analizzato non alla luce dei criteri specifici di cui alla sentenza Bronner, bensì alla luce dei criteri generali di cui all’articolo 102 [OSCURATO:PERSONA], come una forma autonoma di abuso (sentenza LG, punto 91 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) Sentenza LG, punto 88 e giurisprudenza ivi citata. ( 12 ) V., in tal senso, sentenza LG, punto 88. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 90. ( 14 ) Rispettivamente, sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti 59 e 60, e LG, punto 91. ( 15 ) Sentenza del 25 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑233/23 , EU:C:2025:110 , punto 44 ). ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 58 ). ( 17 ) V., ad esempio, sentenze del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/Commissione ( C‑457/10 P , EU:C:2012:7709 ), in cui la Corte ha statuito che l’uso improprio di brevetti per ritardare medicinali generici era abusivo, poiché escludeva i concorrenti e l’innovazione, nonostante il carattere legittimo della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale; del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punti da 60 a 77 ); [OSCURATO:PERSONA], punti 50, 51 e 109, in cui si sottolineano gli effetti di esclusione; del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑377/20 , EU:C:2022:379 ), in cui la Corte ha statuito che l’uso di dati storici dei clienti poteva costituire un abuso se fosse stato in grado di escludere offerte concorrenti, indipendentemente dal diritto preesistente dell’impresa dominante su tali dati); LG, punto 134, in cui si sottolineano gli effetti preclusivi; e [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha dichiarato che l’autofavoritismo deve essere valutato nel contesto di un’analisi basata sugli effetti. V. anche sentenze del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), che si concentra sul pregiudizio nei confronti dell’innovazione e dei consumatori, e del 25 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (T‑136/19, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:T:2023:669 , punti 235 e segg.), che annulla la decisione della Commissione in questione in quanto gli «effetti preclusivi non devono essere puramente ipotetici». ( 18 ) V. sentenza LG, punto 78 e giurisprudenza ivi citata. ( 19 ) V., ad esempio, sentenza LG, punti 75 e 78 e giurisprudenza citata. ( 20 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 158 (la Corte ha dichiarato che la valutazione della Commissione era stata meramente speculativa, considerando che essa aveva fondato la propria analisi basandosi (i) su elementi sospetti alla luce del diritto della concorrenza, e (ii) su circostanze specifiche pertinenti relative alla natura dell’infrastruttura all’origine di tale differenza di trattamento). ( 21 ) V., ad esempio, sentenza LG, punto 88. ( 22 ) Sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare) ( C‑548/21 , EU:C:2024:830 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 23 ) Sentenza del 28 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑637/17 , EU:C:2019:263 , punto 35 e giurisprudenza ivi citata). ( 24 ) Sentenza LG, punto 86. ( 25 ) Tale era la situazione fino al momento in cui è stato imposto un obbligo regolamentare. V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni. ( 26 ) Di fatto, un argomento analogo è già stato dedotto dinanzi alla Corte. V., ad esempio, la causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, a differenza della sentenza del Tribunale in tale causa, in sede di impugnazione la Corte di giustizia non ha fondato la sua sentenza sulla provenienza della posizione dominante da un monopolio di Stato, bensì sull’esistenza di un obbligo regolamentare di accesso e sulla natura del comportamento. ( 27 ) Sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 , punti 67 e segg.). ( 28 ) Sentenza del 20 settembre 2001, Banks ( C‑390/98 , EU:C:2001:456 , punto 77 ). ( 29 ) Decisione della Commissione dell’11 giugno 1992 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CEE (IV/34.174 – [OSCURATO:PERSONA]/B&I – Holyhead: Provvedimenti provvisori, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34174/34174_2_2.pdf); e decisione della Commissione del 21 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CE (IV/34-689 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] – Provvedimenti provvisori) ( GU 1994, L 15, pag. 8 ). ( 30 ) Sentenza del 6 aprile 1995 ( C‑241/91 P e C‑242/91 P , EU:C:1995:98 , punti 53 e segg.). ( 31 ) Sentenza del 29 aprile 2004 ( C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punti 28 e segg.). ( 32 ) L’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia è attualmente pendente. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha confermato, ai punti da 250 a 269, l’applicazione del test Bronner. ( 33 ) Sentenza del 29 aprile 2004 ( C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punti 28 e 29 ). ( 34 ) Causa C‑333/21 , EU:C:2022:993 , paragrafo 138 (il corsivo è mio). ( 35 ) Nel caso di un diniego abusivo di accesso a un’infrastruttura essenziale, la concorrenza è eliminata e, in assenza di siffatto accesso, la concorrenza non può prosperare. ( 36 ) Causa C‑7/97 , EU:C:1998:264 , paragrafo 43 . ( 37 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 261 e ss., e la decisione della Commissione in tale causa (che è stata annullata dal Tribunale per altri motivi). Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di non poter essere considerato responsabile di un diniego di accesso in quanto non era né il proprietario dell’infrastruttura interessata, né il gestore del sistema di trasporto. Tale argomento è stato respinto dal Tribunale. ( 38 ) Come l’obbligo di fornire ai concorrenti dell’impresa dominante accesso all’infrastruttura, in particolare nelle industrie di rete. ( 39 ) Le infrastrutture sottoposte a un obbligo regolamentare di accesso sono quelle già soggette a un obbligo regolamentare settoriale di concedere accesso a terzi, come le reti di telecomunicazioni ai sensi delle norme sulla disaggregazione delle reti locali, le reti energetiche o le infrastrutture ferroviarie per le quali la normativa esige un accesso aperto a condizioni regolamentate. ( 40 ) Sentenza LG, punto 89. V. anche la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti da 57 a 60 (in considerazione dell’obbligo regolamentare ex ante di accesso, non è necessario dimostrare che l’accesso è indispensabile). Inoltre, al punto 51 di tale sentenza, la Corte ha spiegato che, sebbene le «restrizioni all’accesso» possano configurare una forma di abuso allorché sono idonee a produrre effetti anticoncorrenziali almeno potenziali, o addirittura effetti preclusivi, essi non possono essere equiparati a un rifiuto puro e semplice di consentire a un concorrente di accedere a un’infrastruttura, in quanto l’autorità garante della concorrenza o il giudice nazionale competente non dovrà obbligare l’impresa dominante a consentire l’accesso alla propria infrastruttura, dato che tale accesso è stato ormai concesso. Le misure che verranno adottate in un contesto del genere saranno, pertanto, meno lesive della libertà di contrattare dell’impresa dominante e del suo diritto di proprietà rispetto a imporle di consentire l’accesso alla sua infrastruttura ove essa la riservasse per le esigenze della propria attività. ( 41 ) Sentenza LG, punti 88 e 89 e giurisprudenza ivi citata. ( 42 ) Ibidem, punto 88. ( 43 ) [OSCURATO:PERSONA], punto 57. ( 44 ) Con decisione del Consiglio dei Ministri della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] n. 172, del 22 marzo 2011, lo Stato bulgaro ha attribuito la concessione di servizi al terminal portuale di [OSCURATO:PERSONA]. ( 45 ) Articolo 32, paragrafo 2, del contratto di concessione tra la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AD, disponibile all’indirizzo https://nkr.government.bg/ConcessionaireProcedures/ConcessionaireProcedureInfo/b5b444ae-11f9-4bbc-9557-fa3250ce48a6. ( 46 ) Articolo 32, paragrafo 6, del contratto di concessione. Per quanto riguarda l’infrastruttura che è stata privatizzata, il giudice del rinvio indica che lo Stato bulgaro esercita una certa influenza sul potere decisionale della [OSCURATO:PERSONA], nonché il fatto che l’infrastruttura di cui trattasi riveste un’importanza strategica ai sensi del diritto bulgaro. ( 47 ) V., al riguardo, sentenza LG, punto 88.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris