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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 agosto 1985

Cassazione n. 12337/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso propostò da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1985 avverso la sentenza del 07 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto, che il ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2319, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dElla Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso propostò da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1985 avverso la sentenza del 07 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto, che il ricorso, con cui si denuncia l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2319, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dElla Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris