CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice di merito riscontrato elementi di segno positivo, sebbene il ricorrente abbia tenuto una condotta collaborativa, sia incensurato e verta in condizioni disagiate; Considerato non risulta consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché perché inerente al trattamento punitivo, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità del fatto e allo stabile inserimento del ricorrente in un contesto di traffico di stupefacenti, testimoniato dall'entità della somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2