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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 35064/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 06/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 04/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 110, 494, 640, 61 n. 2) e 648 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità delle pp.00., le cui dichiarazioni sono state valutate dalla Corte territoriale come precise, puntuali, coerenti ed intrinsecamente attendibili).

La versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte delle stesse.

Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 06/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 04/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 110, 494, 640, 61 n. 2) e 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'affermazione di penale responsabilità, è aspecifico in quanto reiterativo di rilievi già scrutinati e disattesi dai giudici del gravame con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità delle pp.00., le cui dichiarazioni sono state valutate dalla Corte territoriale come precise, puntuali, coerenti ed intrinsecamente attendibili). La versione dei fatti offerta dalle persone offese risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalle persone offese né alcun interesse all'accusa da parte delle stesse. Rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,