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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22334/2026

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SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANGELO2481 GUADAGNINO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 73/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 4152/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14895/20221.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diN uRmoermo saez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenzaData pubblicazione 29/06/2026del Tribunale di Roma del 22/6/2018.2.

Montaldi, dirigente di seconda fascia dell’INPS, provenientedall’ENPALS, aveva agìto in giudizio per il riconoscimento dellamaggiorazione della retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011,che (assumeva che) l’Istituto gli aveva (avesse) chiesto in ripetizione,per €. 17.000,00 per ogni anno.3.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché (in sintesi): alricorrente, con provvedimento del 31/8/2009, era stato conferitoincarico di Direttore Generale vicario e di Direttore della Direzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza e della [OSCURATO:PERSONA], dal[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il 1/1/2012 era transitato dall’Enpals all’Inps, persoppressione del primo e successione universale del secondo, conriassegnazione alla Direzione centrale Entrate e [OSCURATO:PERSONA].

Pergli anni 2010 e 2011, i criteri di erogazione della retribuzione di risultatoper i dirigenti di seconda fascia dell’Enpals erano stati adottati dall’Inps,rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 27/5/2015, permancato accordo collettivo.

Negli anni 2010 e 2011 il dirigente avevaconseguito un punteggio corrispondente allo scaglione 91/100, conconseguente diritto all’importo massimo; dopo di che, però, suindicazione della Ragioneria Generale dello Stato, il fondo deltrattamento accessorio degli anni 2010, 2011 e 2012 era statorideterminato, cosa che aveva dato luogo ad indebito in recupero.Montaldi rivendicava la maggiorazione della retribuzione di risultato inquanto la Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza e della DirezioneContributi era da considerare struttura organizzativa particolarmentecomplessa, secondo l’art.5, ultimo paragrafo, dei predettiprovvedimenti, in quanto composta da 4 direzioni.

Il Tribunale ritenevache di tale caratteristica non fosse stata offerta alcuna prova.L’Enpals, a partire dal 2009, aveva riconosciuto tale maggiorazione, inforza del CCNL 2006/2009, anche per le funzioni di Direttore GeneraleNumero registro generale 14895/2022vicario, ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il DipartiNmumeerno tsoez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026della [OSCURATO:PERSONA] avevano giudicato tale previsione illegittima,Data pubblicazione 29/06/2026posto che l’art. 22, comma 4, del CCNL 21/7/2010 prevedeva lamaggiorazione in questione solo per la direzione di struttureorganizzative complesse o di sedi o articolazioni periferiche conparticolari difficoltà organizzative e funzionali, sicché l’Inps nei due AttiUnilaterali non l’aveva prevista.

Tuttavia anche la previsione dellamaggiorazione in questione non aveva ottenuto la certificazione daparte dei Ministeri vigilanti per mancanza dei necessari attiorganizzativi formali che la richiesta complessità prestabilissero, sicchéanche per questo la relativa erogazione era stata indebita.4.

Monaldi aveva proposto appello perché (in sintesi):a) egli aveva chiesto che la maggiorazione gli fosse riconosciuta per lacomplessità della struttura, a prescindere dal riconoscimento datoriale.D’altro canto, l’illegittimità del recupero era stata da lui dedotta inragione della maturazione del diritto secondo i predetti provvedimenti,in ragione dell’attività effettivamente svolta;b) mancata valutazione delle evidenze documentali offerte quanto allacomplessità della struttura, dei due provvedimenti, e del pienoraggiungimento dei risultati.5.

La Corte di Appello rigettava il gravame perché (in sintesi): ilgiudice di prime cure aveva interpretato la domanda così comerappresentata dall’appellante con riferimento alle mansioni di fattosvolte ed alla complessità della struttura come qualificata dall’Enpalsnell’atto di ordinamento dei servizi del 28/11/2008; gli atti unilateralidavano atto trattarsi di struttura composta di quattro direzioni sucomplessive 11, ed alla quale erano assegnati oltre il 50% deidipendenti complessivi dell’Enpals, ed avevano riconosciuto lamaggiorazione; tuttavia errava l’appellante nel ritenere che il Tribunaleavesse errato nel non avvedersi che le trattenute dell’Inps volte alrecupero della retribuzione di risultato riguardavano un titolo diversoda quello per il quale tale posta era stata accordata; ed invero, nellaNumero registro generale 14895/2022prospettiva dell’appellante, mentre il recupero delle somme riguNaurmdearov saez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026la procedura di certificazione delle ipotesi di contratto integrativo deiData pubblicazione 29/06/2026dirigenti di seconda fascia dell’Enpals relative agli anni dal 2006 al2009, l’erogazione della maggiorazione della retribuzione di risultato infavore dell’appellante era avvenuta in virtù degli atti unilaterali, chenulla statuivano in ordine alla retribuzione di posizione dei Vicario delDirettore Generale.Al contrario, la maggiorazione per le funzioni vicarie del dirigentegenerale era stata erogata anche negli anni 2010 e 2011 sulla basedelle originarie previsioni dei relativi CCNI (2006/2009), per poi essereespunta dall’Inps, mentre quella, di pari importo annuo, prevista per lestrutture complesse dai due provvedimenti del 2014 e del 2015, nonpoteva essere erogata, nel 2010 e nel 2011, per detto titolo, nonessendo ancora prevista.

L’erogazione indebita aveva pertanto adoggetto la maggiorazione per le funzioni vicarie, che era peraltro unamaggiorazione della retribuzione di posizione, e sul punto la pretesarestitutoria dell’Inps era (incontestatamente) legittima.

Secondo gli attiunilaterali la responsabilità della Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] eVigilanza era disciplinata dall’ art. 4, paragrafo 4, che prevedeva unimporto fisso annuo di €. 6.000,00 e «La richiamata norma,coerentemente, richiama l'art 22, comma quattro, CCNL 2010, cheprevede l'aumento della retribuzione di posizione per le struttureparticolarmente complesse entro il limite massimo del 15%, mentreinvece per il dirigente di fascia a responsabile dell'area contributi evigilanza l'importo viene esattamente determinato.

Tuttavia talemaggiorazione della retribuzione di posizione non è stata oggetto delladomanda formulata dall'originario ricorrente: in altri termini, laretribuzione di posizione, dovuta in virtù della mera attribuzione dellafunzione di dirigente di fascia a responsabile dell'area contributi evigilanza ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, degli [OSCURATO:PERSONA], non haformato oggetto della domanda proposta dall'odierno appellante,neppure in via residuale».Numero registro generale 14895/2022«La retribuzione di risultato, d'altro canto, che è cosa ben diversNau mdearol slaez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026retribuzione di posizione, e che è prevista e disciplinata per i dirigentiData pubblicazione 29/06/2026in base ai criteri di cui all'art 5, paragrafi 1 e ss., degli atti unilaterali,è stata regolarmente corrisposta all'appellante per gli anni 2010 e2011.

Inoltre, rispetto a tale posta di retribuzione alcuna detrazione otrattenuta è stata operata dall'Inps (cfr. nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) se nonper somme risultate in eccedenza rispetto al totale delle risorsedisponibili (€. 644,74 per l’anno 2010 ed €. 1.061,49 per l’anno 2011)rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto alcunacontestazione».6.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con7.

Resiste l’INPS con controricorso.8.

Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs.n.165/2001.Precisato che il ricorrente aveva rivendicato il diritto alla maggiorazionedella retribuzione di risultato quale ad egli riconosciuta, per gli anni2010 e 2011, per la Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza, in baseall’art. 5 degli atti unilaterali dell’Inps del 2014 e 2015, in mancanza dicontrattazione integrativa, in quanto dirigente di strutturaparticolarmente complessa, si lamenta che la Corte di Appello abbianegato il diritto, sulla base dell’assunto che a tal scopo occorresse unconsiderare che tale condizione non era rilevante, trattandosi disvolgimento di mansioni superiori.2.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata, che non ha negato il diritto allamaggiorazione di retribuzione di risultato per mancanza di un attoformale che qualificasse la struttura diretta come particolarmenteNumero registro generale 14895/2022complessa, ma perché «La retribuzione di risultato, d'altro cantNoum, ecroh seez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026è cosa ben diversa dalla retribuzione di posizione, e che è prevista eData pubblicazione 29/06/2026disciplinata per i dirigenti in base ai criteri di cui all'art 5, paragrafi 1 ess., degli atti unilaterali, è stata regolarmente corrisposta all'appellanteper gli anni 2010 e 2011.

Inoltre, rispetto a tale posta di retribuzionealcuna detrazione o trattenuta è stata operata dall'Inps (cfr. nota del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) se non per somme risultate in eccedenza rispetto al totaledelle risorse disponibili (€. 644,74 per l’anno 2010 ed €. 1.061,49 perl’anno 2011) rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] non ha oppostoalcuna contestazione».

La Corte di merito ha respinto la domandaperché ha ritenuto che la pretesa fosse già stata soddisfatta e l’attorenon avesse nemmeno subìto sul punto pretese restitutorie.Il motivo come proposto sarebbe comunque manifestamente infondato,posto che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs.165/2001 la fattispecie dellosvolgimento di mansioni superiori si configura nel caso in cui lemansioni svolte siano ascrivibili a qualifica superiore, secondo ilcontratto collettivo, a quella di inquadramento (Cass. n. 29624/2019),mentre nel caso di specie verrebbe in ipotesi in considerazione,nell’ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, nel quale, peraltro, gliincarichi sono equivalenti non trovando applicazione l’art. 2103 c.c.(art. 19 del d.lgs. n.165/2001), una mera questione di spettanza di untrattamento accessorio.3.

Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 4 o 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n.4 c.p.c. – motivazione omessa o contraddittoria.Si censura il fatto che la Corte di Appello, dopo aver dato atto che ilricorrente aveva rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori,aveva poi giudicato la questione assorbita («Alla luce di tutto quantofin qui illustrato, ed assorbita ogni questione attinente la qualificazionedell'area contributi e vigilanza come struttura organizzativaparticolarmente complessa, l'appello deve essere, pertanto, rigettato eNumero registro generale 14895/2022la sentenza di primo grado confermata, seppure con le sopra illuNusmterrao tseez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026precisazioni»: punto 6 della motivazione della sentenza).Data pubblicazione 29/06/20264.

Il motivo è inammissibile per la stessa ragione: la questionedella spettanza della maggiorazione della retribuzione di risultato,riproposta dal ricorrente sulla base dell’assunto che, comportando lapreposizione a struttura particolarmente complessa adibizione amansioni superiori, il diritto prescinderebbe dalla necessità di unaformale designazione in tal senso della struttura, è stata giudicataassorbita dal fatto che l’attore aveva già ricevuto la maggiorazione dellaretribuzione di risultato che richiedeva (e non aveva invece chiestoquella analogamente prevista dagli atti unilaterali per la maggiorazionedella retribuzione di posizione, sempre in caso di strutturaparticolarmente complessa).

In tale affermazione non c’è alcunacontraddizione.

Peraltro, come si è sopra osservato, non si trattava disvolgimento di mansioni superiori, ma di adempimento di un obbligorelativo ad un trattamento accessorio previsto da un atto sostitutivodella contrattazione integrativa.5.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.Si afferma che la Corte di Appello avrebbe respinto la domanda dellamaggiorazione della retribuzione di risultato per la struttura complessaperché quella maggiorazione non era dovuta al vicario, cosìrespingendo una domanda diversa da quella proposta.6.

Anche detto motivo è inammissibile, perché per quanto soprarilevato la Corte territoriale non ha affatto respinto la domanda aventead oggetto la maggiorazione della retribuzione di risultato per ragioniafferenti alla spettanza al vicario, esaminate incidentalmente dallasentenza impugnata sotto il diverso profilo della legittimità dellapretesa restitutoria dell’Inps sul punto.7.

Il quarto motivo denuncia, in relazione ai nn.4 o 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento,ed omesso esame di fatto decisivo.Numero registro generale 14895/2022Si lamenta che sia stato disatteso il secondo motivo di gravame, Nauvmeerno tseez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026ad oggetto il mancato esame delle evidenze documentali di strutturaData pubblicazione 29/06/2026superiore, per mancanza di motivazione.8.

Anche detto motivo è inammissibile per non pertinenza con laratio decidendi della decisione impugnata, la quale, avendo accertatoche il trattamento richiesto era stato pagato, ha espressamentegiudicato assorbita la questione della possibilità di qualificare l’AreaContributi e Vigilanza come «struttura organizzativa particolarmentecomplessa».9.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, €. 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e gli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14895/2022Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026Data pubblicazione 29/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANGELO2481 GUADAGNINO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 73/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 4152/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14895/20221. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diN uRmoermo saez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenzaData pubblicazione 29/06/2026del Tribunale di Roma del 22/6/2018.2. Montaldi, dirigente di seconda fascia dell’INPS, provenientedall’ENPALS, aveva agìto in giudizio per il riconoscimento dellamaggiorazione della retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011,che (assumeva che) l’Istituto gli aveva (avesse) chiesto in ripetizione,per €. 17.000,00 per ogni anno.3. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso perché (in sintesi): alricorrente, con provvedimento del 31/8/2009, era stato conferitoincarico di Direttore Generale vicario e di Direttore della Direzionedell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza e della [OSCURATO:PERSONA], dal[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il 1/1/2012 era transitato dall’Enpals all’Inps, persoppressione del primo e successione universale del secondo, conriassegnazione alla Direzione centrale Entrate e [OSCURATO:PERSONA]. Pergli anni 2010 e 2011, i criteri di erogazione della retribuzione di risultatoper i dirigenti di seconda fascia dell’Enpals erano stati adottati dall’Inps,rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 27/5/2015, permancato accordo collettivo. Negli anni 2010 e 2011 il dirigente avevaconseguito un punteggio corrispondente allo scaglione 91/100, conconseguente diritto all’importo massimo; dopo di che, però, suindicazione della Ragioneria Generale dello Stato, il fondo deltrattamento accessorio degli anni 2010, 2011 e 2012 era statorideterminato, cosa che aveva dato luogo ad indebito in recupero.Montaldi rivendicava la maggiorazione della retribuzione di risultato inquanto la Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza e della DirezioneContributi era da considerare struttura organizzativa particolarmentecomplessa, secondo l’art.5, ultimo paragrafo, dei predettiprovvedimenti, in quanto composta da 4 direzioni. Il Tribunale ritenevache di tale caratteristica non fosse stata offerta alcuna prova.L’Enpals, a partire dal 2009, aveva riconosciuto tale maggiorazione, inforza del CCNL 2006/2009, anche per le funzioni di Direttore GeneraleNumero registro generale 14895/2022vicario, ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il DipartiNmumeerno tsoez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026della [OSCURATO:PERSONA] avevano giudicato tale previsione illegittima,Data pubblicazione 29/06/2026posto che l’art. 22, comma 4, del CCNL 21/7/2010 prevedeva lamaggiorazione in questione solo per la direzione di struttureorganizzative complesse o di sedi o articolazioni periferiche conparticolari difficoltà organizzative e funzionali, sicché l’Inps nei due AttiUnilaterali non l’aveva prevista. Tuttavia anche la previsione dellamaggiorazione in questione non aveva ottenuto la certificazione daparte dei Ministeri vigilanti per mancanza dei necessari attiorganizzativi formali che la richiesta complessità prestabilissero, sicchéanche per questo la relativa erogazione era stata indebita.4. Monaldi aveva proposto appello perché (in sintesi):a) egli aveva chiesto che la maggiorazione gli fosse riconosciuta per lacomplessità della struttura, a prescindere dal riconoscimento datoriale.D’altro canto, l’illegittimità del recupero era stata da lui dedotta inragione della maturazione del diritto secondo i predetti provvedimenti,in ragione dell’attività effettivamente svolta;b) mancata valutazione delle evidenze documentali offerte quanto allacomplessità della struttura, dei due provvedimenti, e del pienoraggiungimento dei risultati.5. La Corte di Appello rigettava il gravame perché (in sintesi): ilgiudice di prime cure aveva interpretato la domanda così comerappresentata dall’appellante con riferimento alle mansioni di fattosvolte ed alla complessità della struttura come qualificata dall’Enpalsnell’atto di ordinamento dei servizi del 28/11/2008; gli atti unilateralidavano atto trattarsi di struttura composta di quattro direzioni sucomplessive 11, ed alla quale erano assegnati oltre il 50% deidipendenti complessivi dell’Enpals, ed avevano riconosciuto lamaggiorazione; tuttavia errava l’appellante nel ritenere che il Tribunaleavesse errato nel non avvedersi che le trattenute dell’Inps volte alrecupero della retribuzione di risultato riguardavano un titolo diversoda quello per il quale tale posta era stata accordata; ed invero, nellaNumero registro generale 14895/2022prospettiva dell’appellante, mentre il recupero delle somme riguNaurmdearov saez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026la procedura di certificazione delle ipotesi di contratto integrativo deiData pubblicazione 29/06/2026dirigenti di seconda fascia dell’Enpals relative agli anni dal 2006 al2009, l’erogazione della maggiorazione della retribuzione di risultato infavore dell’appellante era avvenuta in virtù degli atti unilaterali, chenulla statuivano in ordine alla retribuzione di posizione dei Vicario delDirettore Generale.Al contrario, la maggiorazione per le funzioni vicarie del dirigentegenerale era stata erogata anche negli anni 2010 e 2011 sulla basedelle originarie previsioni dei relativi CCNI (2006/2009), per poi essereespunta dall’Inps, mentre quella, di pari importo annuo, prevista per lestrutture complesse dai due provvedimenti del 2014 e del 2015, nonpoteva essere erogata, nel 2010 e nel 2011, per detto titolo, nonessendo ancora prevista. L’erogazione indebita aveva pertanto adoggetto la maggiorazione per le funzioni vicarie, che era peraltro unamaggiorazione della retribuzione di posizione, e sul punto la pretesarestitutoria dell’Inps era (incontestatamente) legittima. Secondo gli attiunilaterali la responsabilità della Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] eVigilanza era disciplinata dall’ art. 4, paragrafo 4, che prevedeva unimporto fisso annuo di €. 6.000,00 e «La richiamata norma,coerentemente, richiama l'art 22, comma quattro, CCNL 2010, cheprevede l'aumento della retribuzione di posizione per le struttureparticolarmente complesse entro il limite massimo del 15%, mentreinvece per il dirigente di fascia a responsabile dell'area contributi evigilanza l'importo viene esattamente determinato. Tuttavia talemaggiorazione della retribuzione di posizione non è stata oggetto delladomanda formulata dall'originario ricorrente: in altri termini, laretribuzione di posizione, dovuta in virtù della mera attribuzione dellafunzione di dirigente di fascia a responsabile dell'area contributi evigilanza ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, degli [OSCURATO:PERSONA], non haformato oggetto della domanda proposta dall'odierno appellante,neppure in via residuale».Numero registro generale 14895/2022«La retribuzione di risultato, d'altro canto, che è cosa ben diversNau mdearol slaez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026retribuzione di posizione, e che è prevista e disciplinata per i dirigentiData pubblicazione 29/06/2026in base ai criteri di cui all'art 5, paragrafi 1 e ss., degli atti unilaterali,è stata regolarmente corrisposta all'appellante per gli anni 2010 e2011. Inoltre, rispetto a tale posta di retribuzione alcuna detrazione otrattenuta è stata operata dall'Inps (cfr. nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) se nonper somme risultate in eccedenza rispetto al totale delle risorsedisponibili (€. 644,74 per l’anno 2010 ed €. 1.061,49 per l’anno 2011)rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto alcunacontestazione».6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con7. Resiste l’INPS con controricorso.8. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 52 del d.lgs.n.165/2001.Precisato che il ricorrente aveva rivendicato il diritto alla maggiorazionedella retribuzione di risultato quale ad egli riconosciuta, per gli anni2010 e 2011, per la Direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Vigilanza, in baseall’art. 5 degli atti unilaterali dell’Inps del 2014 e 2015, in mancanza dicontrattazione integrativa, in quanto dirigente di strutturaparticolarmente complessa, si lamenta che la Corte di Appello abbianegato il diritto, sulla base dell’assunto che a tal scopo occorresse unconsiderare che tale condizione non era rilevante, trattandosi disvolgimento di mansioni superiori.2. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratiodecidendi della decisione impugnata, che non ha negato il diritto allamaggiorazione di retribuzione di risultato per mancanza di un attoformale che qualificasse la struttura diretta come particolarmenteNumero registro generale 14895/2022complessa, ma perché «La retribuzione di risultato, d'altro cantNoum, ecroh seez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026è cosa ben diversa dalla retribuzione di posizione, e che è prevista eData pubblicazione 29/06/2026disciplinata per i dirigenti in base ai criteri di cui all'art 5, paragrafi 1 ess., degli atti unilaterali, è stata regolarmente corrisposta all'appellanteper gli anni 2010 e 2011. Inoltre, rispetto a tale posta di retribuzionealcuna detrazione o trattenuta è stata operata dall'Inps (cfr. nota del[OSCURATO:DATA_NASCITA]) se non per somme risultate in eccedenza rispetto al totaledelle risorse disponibili (€. 644,74 per l’anno 2010 ed €. 1.061,49 perl’anno 2011) rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] non ha oppostoalcuna contestazione». La Corte di merito ha respinto la domandaperché ha ritenuto che la pretesa fosse già stata soddisfatta e l’attorenon avesse nemmeno subìto sul punto pretese restitutorie.Il motivo come proposto sarebbe comunque manifestamente infondato,posto che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs.165/2001 la fattispecie dellosvolgimento di mansioni superiori si configura nel caso in cui lemansioni svolte siano ascrivibili a qualifica superiore, secondo ilcontratto collettivo, a quella di inquadramento (Cass. n. 29624/2019),mentre nel caso di specie verrebbe in ipotesi in considerazione,nell’ambito di un rapporto di lavoro dirigenziale, nel quale, peraltro, gliincarichi sono equivalenti non trovando applicazione l’art. 2103 c.c.(art. 19 del d.lgs. n.165/2001), una mera questione di spettanza di untrattamento accessorio.3. Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 4 o 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n.4 c.p.c. – motivazione omessa o contraddittoria.Si censura il fatto che la Corte di Appello, dopo aver dato atto che ilricorrente aveva rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori,aveva poi giudicato la questione assorbita («Alla luce di tutto quantofin qui illustrato, ed assorbita ogni questione attinente la qualificazionedell'area contributi e vigilanza come struttura organizzativaparticolarmente complessa, l'appello deve essere, pertanto, rigettato eNumero registro generale 14895/2022la sentenza di primo grado confermata, seppure con le sopra illuNusmterrao tseez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026precisazioni»: punto 6 della motivazione della sentenza).Data pubblicazione 29/06/20264. Il motivo è inammissibile per la stessa ragione: la questionedella spettanza della maggiorazione della retribuzione di risultato,riproposta dal ricorrente sulla base dell’assunto che, comportando lapreposizione a struttura particolarmente complessa adibizione amansioni superiori, il diritto prescinderebbe dalla necessità di unaformale designazione in tal senso della struttura, è stata giudicataassorbita dal fatto che l’attore aveva già ricevuto la maggiorazione dellaretribuzione di risultato che richiedeva (e non aveva invece chiestoquella analogamente prevista dagli atti unilaterali per la maggiorazionedella retribuzione di posizione, sempre in caso di strutturaparticolarmente complessa). In tale affermazione non c’è alcunacontraddizione. Peraltro, come si è sopra osservato, non si trattava disvolgimento di mansioni superiori, ma di adempimento di un obbligorelativo ad un trattamento accessorio previsto da un atto sostitutivodella contrattazione integrativa.5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.Si afferma che la Corte di Appello avrebbe respinto la domanda dellamaggiorazione della retribuzione di risultato per la struttura complessaperché quella maggiorazione non era dovuta al vicario, cosìrespingendo una domanda diversa da quella proposta.6. Anche detto motivo è inammissibile, perché per quanto soprarilevato la Corte territoriale non ha affatto respinto la domanda aventead oggetto la maggiorazione della retribuzione di risultato per ragioniafferenti alla spettanza al vicario, esaminate incidentalmente dallasentenza impugnata sotto il diverso profilo della legittimità dellapretesa restitutoria dell’Inps sul punto.7. Il quarto motivo denuncia, in relazione ai nn.4 o 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento,ed omesso esame di fatto decisivo.Numero registro generale 14895/2022Si lamenta che sia stato disatteso il secondo motivo di gravame, Nauvmeerno tseez ionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026ad oggetto il mancato esame delle evidenze documentali di strutturaData pubblicazione 29/06/2026superiore, per mancanza di motivazione.8. Anche detto motivo è inammissibile per non pertinenza con laratio decidendi della decisione impugnata, la quale, avendo accertatoche il trattamento richiesto era stato pagato, ha espressamentegiudicato assorbita la questione della possibilità di qualificare l’AreaContributi e Vigilanza come «struttura organizzativa particolarmentecomplessa».9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.10. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi, €. 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e gli accessoridi legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14895/2022Numero sezionale 2481/2026Numero di raccolta generale 22334/2026Data pubblicazione 29/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris