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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 novembre 1986

Cassazione n. 34544/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1986 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale insistendo nel contenuto dei motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 5 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 della imputazione provvisoria), confermando la medesima misura limitatamente ai fatti di cui ai capi 51 e 55 della rubrica, nei quali il giudice della cautela aveva ravvisato la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina.

L'esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era coadiuvato dai suoi più stretti familiari.

Le attività di videoripnesa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2-bis cod. proc.pen.

Erano state successivamente acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione.

Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. tflLCuscinà Giovambattista dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente.

In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla contestazione riguardante la partecipazione alla fattispecie associativa; ha, invece, ritenuto di confermare il provvedimento impositivo della misura limitatamente ai due episodi contestati ai capi 51 e 55 della rubrica, riguardanti la illecita detenzione, il trasporto e la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo droga leggera, in data 11 e 25 maggio 2020, in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso in relazione a tali episodi ha richiamato i risultati delle videoriprese effettuate dal personale di polizia nelle due occasioni predette.

Secondo la ricostruzione offerta dai giudici sulla base di tali risultati, g [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era portato, a bordo di una ambulanza, presso l'abitazione del Cuscinà dove aveva provveduto a recapitargli due partite di stupefacenti provenienti dalla Calabria.

2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Violazione degli articoli 192 e 173 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art. 110 cod. pen. con riferimento al capo 51 della rubrica; carenza ed illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nella cessione di sostanza stupefacente.

Il tribunale della libertà di Messina, dopo aver dedicato ampia parte del provvedimento alla sintesi della più vasta attività di indagine in cui si inseriscono le vicende riguardanti il ricorrente ed il ruolo apicale svolto dal Cuscinà, si è occupato delle ipotesi di reato elevate a carico del Suraci.

Con riferimento al capo 51 della rubrica, i filmati permettono di osservare esclusivamente come il Cuscinà si sia sporto all'interno dell'ambulanza dal lato passeggero, ricevendo un involucro dal contenuto ignoto, senza che fosse possibile individuare chi, in quel preciso frangente, occupasse tale posizione.

Il collegio messinese, in ragione della circostanza che, a distanza di qualche ora, il personale della Questura controllò l'automezzo in procinto di imbarcarsi per [OSCURATO:PERSONA], accertando la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla guida, desumeva che lo scambio fosse stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione risulterebbe essere congetturale e ipotetica.

Il fatto, come ricostruito nella ordinanza, non possiede i caratteri di gravità indiziaria richiesti per l'applicazione della misura.

Il convincimento che il ricorrente abbia ceduto lo stupefacente a Cuscinà muove dalla considerazione che, a notevole distanza di tempo dal passaggio dell'ambulanza in vico Bensaia, si accertava come il veicolo di soccorso, sottoposto a controllo, fosse guidato da [OSCURATO:PERSONA].

Il controllo di polizia non portava al rinvenimento di sostanza stupefacente o di danaro e neppure al sequestro di cose connesse alla presunta attività illecita.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 273 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli articoli 73 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen. con riferimento al capo 55 della rubrica; carenza di logicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nella cessione di sostanza stupefacente.

Il tribunale ha desunto in forma congetturale che si sia realizzata una ulteriore cessione di sostanza stupefacente sulla base di una sola videoripresa che ritraeva la consegna di una borsa a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Valgono le obiezioni già sollevate con riferimento al precedente episodio.

Non è individuato il ruolo concorsuale del ricorrente, il quale, alla guida dell'ambulanza, dopo aver lasciato [OSCURATO:PERSONA], si allontanava senza neppure avere la possibilità di percepire quanto stesse avvenendo.

La decisione del tribunale appare assunta in violazione della legge penale in tema di concorso di persone nel reato, rilevandosi carente sotto il profilo motivazionale.

L'argomentazione utilizzata per respingere la censura difensiva, incentrata sul rapporto di collegamento cong [OSCURATO:PERSONA] del tutto inidonea ad esprimere il contributo prestato dal ricorrente nello specifico episodio contestato.

Il tribunale ha disatteso le doglianze difensive nelle quali si era prospettato eome la mera conoscenza della presenza di sostanza stupefacente rappresent un aspetto del tutto neutro ed ininfluente rispetto alla realizzazione del reato.

La condotta serbata dal ricorrente sarebbe suscettibile di essere inquadrata nell'ambito della mera connivenza non punibile.

Non è stata valutata l'ipotesi del reato di favoreggiamento personale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità è configurabile anche nel caso in cui il reato presupposto abbia carattere di reato permanente.

III) Violazione degli articoli 192, 273, 274, 275, 275-bis cod. pen.; erronea applicazione dell'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90 con riferimento alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale.

La difesa evidenziava l'insussistenza di esigenze cautelari e, comunque, la violazione del criterio di adeguatezza nell'applicazione nella misura della restrizione carceraria.

Il collegio, nella parte in cui prende in considerazione le esigenze di tutela, elenca in forma assiomatica una serie di pericoli e di fattori di gravità che non trovano collegamento col fatto in contestazione.

La condotta, sostiene il tribunale, è indicativa dell'inserimento del ricorrente in ambienti malavitosi dediti a rilevanti traffici di sostanze stupefacenti; l'indagato sarebbe dotato di una personalità estremamente negativa in quanto gravato da precedenti penali.

Si tratta di considerazioni che non trovano conforto in atti.

Il tribunale non tiene conto delle effettive risultanze del casellario giudiziale dal quale risultano esclusivamente due decreti penali di condanna per fatti commessi nel 2008, riguardanti reati di natura differente da quelli per i quali i procede.

Le argomentazioni riportate nell'ordinanza impugnata sul requisito del pericolo di recidivanza appaiono in contrasto con il dettato normativo di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 2, cod. pra.pen., che impongono la necessità di indicare elementi di valutazione più particolari e specifici rispetto al singolo destinatario del provvedimento.

Alla luce di quanto affermato appare di tutta evidenza l'errore di diritto in cui è incorso il tribunale territoriale allorquando ha desunto il pericolo di reiterazione semplicemente dalle modalità delle condotte di reato contestate.

Infine, l'ordinanza risulta censurabile sotto il prcfilo del diniego dell'applicazione di una misura meno afflittiva.

Nega infatti gli arresti domiciliari sostenendo che i delitti in materia di stupefacenti non possano ritenersi occasionali.

L'ordinanza reitera l'errore metodologico di stimare l'adeguatezza della misura cautelare sulla base della gravità del reato invece di valutare il pericolo di ripetizione di condotte criminose, non automaticamente connesso alla condotta contestata.

L'ordinanza finisce per introdurre una presunzione di adeguatezza della misura carceraria in tema di stupefacenti del tutto disancorata dalla vicenda processuale.

Da ultimo si evidenzia che, alla luce della intervenuta derubricazione dei fatti nell'ipotesi prevista dall'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, punito con pena da due a sei anni di reclusione, la prognosi di condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione risulti illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Va inoltre precisato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1,, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'artic:olo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto doglianze similari, attinenti alla prospettata insussistenza della gravità indiziaria in relazione agli episodi contestati ai capi 51 e 55 della rubrica.

Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla di'esa, manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate nei confronti di questi.

Con riferimento agli episodi di cui si tratta ha effettuato diffusi richiami alle risultanze investigative in atti, dalle quali risulta, come aveva già posto in evidenza il giudice della cautela, l'accertata presenza del ricorrente nella occasione delle due cessioni in favore del Cuscinà nei pressi della sua abitazione.

La ricostruzione offerta dal tribunale del riesame non è suscettibile di essere censurata in questa sede alla luce dei principi richiamati in precedenza.

I giudici hanno applicato criteri logici immuni dai vizi denunciati nel ricorso, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente nella realizzazione delle due condotte in contestazione, le cui modalità di realizzazione, si osserva nella ordinanza, improntate a particolari cautele, rivelano il preciso intento di mascherare l'attività illecita (cfr. pag. 11 della ordinanza "Le inequivoche risultanze tratte dal sistema di sorveglianza, le cui immagini, in entrambi gli episodi in questa sede scrutinati, immortalano il Suraci recarsi, con modalità improntate ad estrema cautela, insieme al complice, nell'abitazione del Cuscinà, sito operativo e logistico delle attività illecite dell'associazione a questi facenti capo, non lasciano spazio a plausibili e logiche ricostruzioni alternative rispetto a quella descritta nei relativi capi di incolpazione provvisoria").Il richiamo alla ipotesi della connivenza non punibile e a quella del favoreggiamento personale è destituito di fondamento.

Le argomentazioni svolte nella ordinanza rendono conto in modo puntuale dell'attivo contributo prestato dal ricorrente nella realizzazione dei reati„ incompatibile con l'ipotesi della connivenza e del favoreggiamento (cfr. pag. 11 della ordinanza impugnata "E' evidente, infatti, avuto riguardo alle coordinate oggettive che hanno tracciato lo sviluppo dei due episodi in trattazione, come l'odierno ricorrente abbia contribuito, con coscienza e volontà ad entrambe le transazioni illecite, portandosi, insieme al complice, a bordo di un'autoambulanza, in Messina, nei pressi della abitazione del Cuscinà con il quale, all'evidenza, i relativi appuntamenti erano stati concordati a mezzo di telefoni criptati.

In occasione dell'episodio dell'Il maggio 2020, peraltro, è ragionevole ritenere, alla luce dei riscontri emersi dalla visione delle immagini, come fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA], posto nel sedile laterale accanto al lato guida, ad avere materialmente perfezionato lo scambio illecito con il Cuscinà che infatti è stato immortalato mentre si affacciava all'interno dell'abitacolo proprio dal versante destro del mezzo mentre il 25 maggio 2022, il [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'ambulanza, dopo aver accompagnato il complice sui luoghi, lo attendeva a bordo del mezzo in posizione defilata dalla quale una volta perfezionata la cessione, intraprendeva la marcia alla volta della Calabria").

Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dalla difesa nei primi due motivi di ricorso, tendenti a prospettare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti esaminati.

4. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari.

In tema di misure cautelari personali, al fini delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito dell'attualità sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv.268173).

Secondo i principi stabiliti in questa sede, condivisi dall'orientamento prevalente, il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601).

L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata; si è anche precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la quale esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508).

Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, traendo dall'analisi delle condotte concrete serbate dal ricorrente e dalla sua personalità gli elementi su cui fondare il requisito della attualità della esigenza di prevenire il pericolo di recidiva.

Il tribunale, con argomentare logico, ha evidenziato che: le cessioni si sono ripetute a breve distanza di tempo; le modalità del fatto si appalesano particolarmente gravi e suscettibili di rivelare una professionalità nell'agire tipica di chi è dedito abitualmente al traffico di stupefacenti (cfr. pag. 12 della ordinanza: "Va evidenziato come le complessive modalità di realizzazione delle condotte di reato contestate al Suraci, tra cui, a titolo esemplificativo si citano l'impiego di automezzi, quali ambulanze, astrattamente immuni da controlli, a fortiori nel periodo di emergenza COVID-19, per raggiungere il luogo della cessione e di mezzi di comunicazione criptati per celare agli investigatori le comunicazioni aventi ad oggetto le transazioni illecite, unitamente al rilevante flusso di stupefacenti oggetto delle cessioni, inducono a ritenere l'odierno ricorrente personaggio abitualmente dedito al settore degli stupefacenti"); il ricorrente, gravato da altri precedenti, ha dimostrato di essere capace di tessere rapporti con esponenti della criminalità messinese e calabrese anche di indubbio spessore.

Si tratta di congrua motivazione, nella quale non si individuano i vizi messi in rilievo dalla difesa.

Sono stati esaminati nella ordinanza anche i profili riguardanti la sola adeguatezza della misura carcerarittle la possibilità che, all'esito dei giudizi di merito, si possa addivenire ad una pena inferiore agli anni tre di reclusione.

Sulla scelta della misura il Tribunale ha Fornito una spiegazione che appare congrua rispetto alla situazione indiziaria e cautelare rappresentata nel provvedimento.

I giudici hanno posto in evidenza come la misura degli arresti domiciliari non garantirebbe le esigenze di tutela, dovendo escludersi, sulla base dell'analisi dei fatti e della personalità dell'indagato, che egli possa astenersi dalla reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, riallacciando rapporti con esponenti della criminalità dediti al commercio di stupefacenti.

La previsione della irrogazione di una pena non contenuta nel limite dei tre anni di reclusione è parimenti fondata su argomentazioni del tutto congrue (gravità dei fatti, reiterazione delle condotte, negativa personalità dell'indagato).

5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dispongono gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1986 avverso l'ordinanza del 05/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale insistendo nel contenuto dei motivi di ricorso ne chiede l'integrale accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 5 gennaio 2023, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 164 della imputazione provvisoria), confermando la medesima misura limitatamente ai fatti di cui ai capi 51 e 55 della rubrica, nei quali il giudice della cautela aveva ravvisato la diversa fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. L'esistenza della organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del rione Giostra, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era coadiuvato dai suoi più stretti familiari. Le attività di videoripnesa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici ex art. 266, comma 2-bis cod. proc.pen. Erano state successivamente acquisite le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. tflLCuscinà Giovambattista dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ritenuto di non riconoscere la gravità indiziaria con riferimento alla contestazione riguardante la partecipazione alla fattispecie associativa; ha, invece, ritenuto di confermare il provvedimento impositivo della misura limitatamente ai due episodi contestati ai capi 51 e 55 della rubrica, riguardanti la illecita detenzione, il trasporto e la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo droga leggera, in data 11 e 25 maggio 2020, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso in relazione a tali episodi ha richiamato i risultati delle videoriprese effettuate dal personale di polizia nelle due occasioni predette. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici sulla base di tali risultati, g [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si era portato, a bordo di una ambulanza, presso l'abitazione del Cuscinà dove aveva provveduto a recapitargli due partite di stupefacenti provenienti dalla Calabria. 2. Avverso l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli articoli 192 e 173 cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e dell'art. 110 cod. pen. con riferimento al capo 51 della rubrica; carenza ed illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nella cessione di sostanza stupefacente. Il tribunale della libertà di Messina, dopo aver dedicato ampia parte del provvedimento alla sintesi della più vasta attività di indagine in cui si inseriscono le vicende riguardanti il ricorrente ed il ruolo apicale svolto dal Cuscinà, si è occupato delle ipotesi di reato elevate a carico del Suraci. Con riferimento al capo 51 della rubrica, i filmati permettono di osservare esclusivamente come il Cuscinà si sia sporto all'interno dell'ambulanza dal lato passeggero, ricevendo un involucro dal contenuto ignoto, senza che fosse possibile individuare chi, in quel preciso frangente, occupasse tale posizione. Il collegio messinese, in ragione della circostanza che, a distanza di qualche ora, il personale della Questura controllò l'automezzo in procinto di imbarcarsi per [OSCURATO:PERSONA], accertando la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla guida, desumeva che lo scambio fosse stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione risulterebbe essere congetturale e ipotetica. Il fatto, come ricostruito nella ordinanza, non possiede i caratteri di gravità indiziaria richiesti per l'applicazione della misura. Il convincimento che il ricorrente abbia ceduto lo stupefacente a Cuscinà muove dalla considerazione che, a notevole distanza di tempo dal passaggio dell'ambulanza in vico Bensaia, si accertava come il veicolo di soccorso, sottoposto a controllo, fosse guidato da [OSCURATO:PERSONA]. Il controllo di polizia non portava al rinvenimento di sostanza stupefacente o di danaro e neppure al sequestro di cose connesse alla presunta attività illecita.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192, 273 cod. proc. pen.; erronea applicazione degli articoli 73 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen. con riferimento al capo 55 della rubrica; carenza di logicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso nella cessione di sostanza stupefacente. Il tribunale ha desunto in forma congetturale che si sia realizzata una ulteriore cessione di sostanza stupefacente sulla base di una sola videoripresa che ritraeva la consegna di una borsa a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Valgono le obiezioni già sollevate con riferimento al precedente episodio. Non è individuato il ruolo concorsuale del ricorrente, il quale, alla guida dell'ambulanza, dopo aver lasciato [OSCURATO:PERSONA], si allontanava senza neppure avere la possibilità di percepire quanto stesse avvenendo. La decisione del tribunale appare assunta in violazione della legge penale in tema di concorso di persone nel reato, rilevandosi carente sotto il profilo motivazionale. L'argomentazione utilizzata per respingere la censura difensiva, incentrata sul rapporto di collegamento cong [OSCURATO:PERSONA] del tutto inidonea ad esprimere il contributo prestato dal ricorrente nello specifico episodio contestato. Il tribunale ha disatteso le doglianze difensive nelle quali si era prospettato eome la mera conoscenza della presenza di sostanza stupefacente rappresent un aspetto del tutto neutro ed ininfluente rispetto alla realizzazione del reato. La condotta serbata dal ricorrente sarebbe suscettibile di essere inquadrata nell'ambito della mera connivenza non punibile. Non è stata valutata l'ipotesi del reato di favoreggiamento personale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità è configurabile anche nel caso in cui il reato presupposto abbia carattere di reato permanente. III) Violazione degli articoli 192, 273, 274, 275, 275-bis cod. pen.; erronea applicazione dell'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90 con riferimento alla ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale. La difesa evidenziava l'insussistenza di esigenze cautelari e, comunque, la violazione del criterio di adeguatezza nell'applicazione nella misura della restrizione carceraria. Il collegio, nella parte in cui prende in considerazione le esigenze di tutela, elenca in forma assiomatica una serie di pericoli e di fattori di gravità che non trovano collegamento col fatto in contestazione. La condotta, sostiene il tribunale, è indicativa dell'inserimento del ricorrente in ambienti malavitosi dediti a rilevanti traffici di sostanze stupefacenti; l'indagato sarebbe dotato di una personalità estremamente negativa in quanto gravato da precedenti penali. Si tratta di considerazioni che non trovano conforto in atti. Il tribunale non tiene conto delle effettive risultanze del casellario giudiziale dal quale risultano esclusivamente due decreti penali di condanna per fatti commessi nel 2008, riguardanti reati di natura differente da quelli per i quali i procede. Le argomentazioni riportate nell'ordinanza impugnata sul requisito del pericolo di recidivanza appaiono in contrasto con il dettato normativo di cui all'articolo 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 2, cod. pra.pen., che impongono la necessità di indicare elementi di valutazione più particolari e specifici rispetto al singolo destinatario del provvedimento. Alla luce di quanto affermato appare di tutta evidenza l'errore di diritto in cui è incorso il tribunale territoriale allorquando ha desunto il pericolo di reiterazione semplicemente dalle modalità delle condotte di reato contestate. Infine, l'ordinanza risulta censurabile sotto il prcfilo del diniego dell'applicazione di una misura meno afflittiva. Nega infatti gli arresti domiciliari sostenendo che i delitti in materia di stupefacenti non possano ritenersi occasionali. L'ordinanza reitera l'errore metodologico di stimare l'adeguatezza della misura cautelare sulla base della gravità del reato invece di valutare il pericolo di ripetizione di condotte criminose, non automaticamente connesso alla condotta contestata. L'ordinanza finisce per introdurre una presunzione di adeguatezza della misura carceraria in tema di stupefacenti del tutto disancorata dalla vicenda processuale. Da ultimo si evidenzia che, alla luce della intervenuta derubricazione dei fatti nell'ipotesi prevista dall'articolo 73, comma 4, d.P.R. 309/90, punito con pena da due a sei anni di reclusione, la prognosi di condanna ad una pena superiore a tre anni di reclusione risulti illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, nella fase cautelare, è sufficiente il requisito della sola gravità indiziaria (articolo 273, comma 1,, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'artic:olo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto doglianze similari, attinenti alla prospettata insussistenza della gravità indiziaria in relazione agli episodi contestati ai capi 51 e 55 della rubrica. Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dalla di'esa, manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico-argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate nei confronti di questi. Con riferimento agli episodi di cui si tratta ha effettuato diffusi richiami alle risultanze investigative in atti, dalle quali risulta, come aveva già posto in evidenza il giudice della cautela, l'accertata presenza del ricorrente nella occasione delle due cessioni in favore del Cuscinà nei pressi della sua abitazione. La ricostruzione offerta dal tribunale del riesame non è suscettibile di essere censurata in questa sede alla luce dei principi richiamati in precedenza. I giudici hanno applicato criteri logici immuni dai vizi denunciati nel ricorso, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente nella realizzazione delle due condotte in contestazione, le cui modalità di realizzazione, si osserva nella ordinanza, improntate a particolari cautele, rivelano il preciso intento di mascherare l'attività illecita (cfr. pag. 11 della ordinanza "Le inequivoche risultanze tratte dal sistema di sorveglianza, le cui immagini, in entrambi gli episodi in questa sede scrutinati, immortalano il Suraci recarsi, con modalità improntate ad estrema cautela, insieme al complice, nell'abitazione del Cuscinà, sito operativo e logistico delle attività illecite dell'associazione a questi facenti capo, non lasciano spazio a plausibili e logiche ricostruzioni alternative rispetto a quella descritta nei relativi capi di incolpazione provvisoria").Il richiamo alla ipotesi della connivenza non punibile e a quella del favoreggiamento personale è destituito di fondamento. Le argomentazioni svolte nella ordinanza rendono conto in modo puntuale dell'attivo contributo prestato dal ricorrente nella realizzazione dei reati„ incompatibile con l'ipotesi della connivenza e del favoreggiamento (cfr. pag. 11 della ordinanza impugnata "E' evidente, infatti, avuto riguardo alle coordinate oggettive che hanno tracciato lo sviluppo dei due episodi in trattazione, come l'odierno ricorrente abbia contribuito, con coscienza e volontà ad entrambe le transazioni illecite, portandosi, insieme al complice, a bordo di un'autoambulanza, in Messina, nei pressi della abitazione del Cuscinà con il quale, all'evidenza, i relativi appuntamenti erano stati concordati a mezzo di telefoni criptati. In occasione dell'episodio dell'Il maggio 2020, peraltro, è ragionevole ritenere, alla luce dei riscontri emersi dalla visione delle immagini, come fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA], posto nel sedile laterale accanto al lato guida, ad avere materialmente perfezionato lo scambio illecito con il Cuscinà che infatti è stato immortalato mentre si affacciava all'interno dell'abitacolo proprio dal versante destro del mezzo mentre il 25 maggio 2022, il [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'ambulanza, dopo aver accompagnato il complice sui luoghi, lo attendeva a bordo del mezzo in posizione defilata dalla quale una volta perfezionata la cessione, intraprendeva la marcia alla volta della Calabria"). Deve quindi ritenersi immune da censure l'ordinanza impugnata sotto i profili lamentati dalla difesa nei primi due motivi di ricorso, tendenti a prospettare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti esaminati. 4. Parimenti infondate risultano le doglianze attinenti al profilo delle esigenze cautelari. In tema di misure cautelari personali, al fini delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., il requisito della concretezza riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendano lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, mentre il requisito dell'attualità sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv.268173). Secondo i principi stabiliti in questa sede, condivisi dall'orientamento prevalente, il pericolo di recidiva può dirsi attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.Ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 26836601). L'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata - all'epoca in cui la misura viene applicata; si è anche precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, la quale esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508). Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, traendo dall'analisi delle condotte concrete serbate dal ricorrente e dalla sua personalità gli elementi su cui fondare il requisito della attualità della esigenza di prevenire il pericolo di recidiva. Il tribunale, con argomentare logico, ha evidenziato che: le cessioni si sono ripetute a breve distanza di tempo; le modalità del fatto si appalesano particolarmente gravi e suscettibili di rivelare una professionalità nell'agire tipica di chi è dedito abitualmente al traffico di stupefacenti (cfr. pag. 12 della ordinanza: "Va evidenziato come le complessive modalità di realizzazione delle condotte di reato contestate al Suraci, tra cui, a titolo esemplificativo si citano l'impiego di automezzi, quali ambulanze, astrattamente immuni da controlli, a fortiori nel periodo di emergenza COVID-19, per raggiungere il luogo della cessione e di mezzi di comunicazione criptati per celare agli investigatori le comunicazioni aventi ad oggetto le transazioni illecite, unitamente al rilevante flusso di stupefacenti oggetto delle cessioni, inducono a ritenere l'odierno ricorrente personaggio abitualmente dedito al settore degli stupefacenti"); il ricorrente, gravato da altri precedenti, ha dimostrato di essere capace di tessere rapporti con esponenti della criminalità messinese e calabrese anche di indubbio spessore. Si tratta di congrua motivazione, nella quale non si individuano i vizi messi in rilievo dalla difesa. Sono stati esaminati nella ordinanza anche i profili riguardanti la sola adeguatezza della misura carcerarittle la possibilità che, all'esito dei giudizi di merito, si possa addivenire ad una pena inferiore agli anni tre di reclusione. Sulla scelta della misura il Tribunale ha Fornito una spiegazione che appare congrua rispetto alla situazione indiziaria e cautelare rappresentata nel provvedimento. I giudici hanno posto in evidenza come la misura degli arresti domiciliari non garantirebbe le esigenze di tutela, dovendo escludersi, sulla base dell'analisi dei fatti e della personalità dell'indagato, che egli possa astenersi dalla reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, riallacciando rapporti con esponenti della criminalità dediti al commercio di stupefacenti. La previsione della irrogazione di una pena non contenuta nel limite dei tre anni di reclusione è parimenti fondata su argomentazioni del tutto congrue (gravità dei fatti, reiterazione delle condotte, negativa personalità dell'indagato). 5. Da tutto quanto precede deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'a
Sentenza Cassazione n. 34544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris