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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17878/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ISERNIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n lette/saatite le conclusioni del PG e\ft. ‘‘1\-(-, Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza predibattimentale, ha assolto, in quanto non imputabile siccome incapace di intendere e di volere al momento del fatto, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di tentativo di omicidio aggravati anche dai futili motivi, per aver ripetutamente colpito con un coltello il padre [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Giovanni al torace e all'addome in modo da cagionarne la morte, eventi non verificatisi per cause indipendenti dalla sua volontà, fatti commessi in Venafro il 21 febbraio 2020.

Sulla base della perizia disposta nella fase delle indagini è stato accertato che l'imputato è affetto da disturbo psicotico dovuto a trauma cranico e per tale causa al momento del fatto non ebbe capacità di intendere e di volere.

L'imputato, ancora, ha una condizione di pericolosità sociale attenuata, che rende necessariex l'attuazione di un progetto terapeutico-riabilitativo-individua le presso la U.O.C.

Psichiatria.

Il Tribunale non ha infine disposto nulla in ordine alla misura di sicurezza della libertà vigilata, già applicata, "ritenendo la misura di sicurezza più idonea ad arginare la riscontrata pericolosità sociale attenuata dello Stella ancora sussistente".

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso che ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il difetto di imputabilità non è ricompreso tra le cause di non punibilità per le quali è possibile emettere sentenza di proscioglimento predibattimentale.

La pronuncia assolutoria, peraltro, nulla ha disposto in merito all'applicazione di una misura di sicurezza, pur essendo stato l'imputato giudicato socialmente pericoloso all'esito della perizia.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Va anzitutto escluso che la sentenza impugnata sia stata emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento.

Come si trae dal verbale di udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza in udienza dibattimentale e dopo aver provveduto all'accertamento sulla costituzione delle parti.

Deve allora ritenersi, in conformità all'insegnamento delle Sezioni unite - Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, 2022, Rv. 282473 -, che la sentenza sia stata emessa nella fase successiva a quella degli atti preliminari, specificamente nel corso degli atti introduttivi, e ciò perché la "sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è esclusivamente quella pronunziata nella fase degli atti preliminari, ossia fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento.

Mentre il proscioglimento anticipato, deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica, deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente".

3. Il Tribunale, riconosciuta la incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, ha pronunciato sentenza di assoluzione ma non ha provveduto ad applicare, pur riconoscendo una pericolosità sociale per quanto attenuata, alcuna misura di sicurezza, sì come invece previsto dall'art. 530, comma 4, cod. proc. pen., e ciò in assoluta carenza di motivazione.

Non può infatti dirsi che la motivazione possa individuarsi nella testuale, e assai poco comprensibile, affermazione "nulla si dispone in ordine alla misura di sicurezza della libertà vigilata ... ritenendo il Collegio la misura di sicurezza più idonea ad arginare la riscontrata pericolosità sociale attenuata dello Stella ancora sussistente".

Non è dato cogliere il senso della formula utilizzata dal Tribunale e quindi il vizio che inficia la sentenza è di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul tema della pericolosità sociale e delle connesse misure di sicurezza.

Il rinvio va disposto in favore del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Camp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ISERNIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n lette/saatite le conclusioni del PG e\ft. ‘‘1\-(-, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza predibattimentale, ha assolto, in quanto non imputabile siccome incapace di intendere e di volere al momento del fatto, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di tentativo di omicidio aggravati anche dai futili motivi, per aver ripetutamente colpito con un coltello il padre [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Giovanni al torace e all'addome in modo da cagionarne la morte, eventi non verificatisi per cause indipendenti dalla sua volontà, fatti commessi in Venafro il 21 febbraio 2020. Sulla base della perizia disposta nella fase delle indagini è stato accertato che l'imputato è affetto da disturbo psicotico dovuto a trauma cranico e per tale causa al momento del fatto non ebbe capacità di intendere e di volere. L'imputato, ancora, ha una condizione di pericolosità sociale attenuata, che rende necessariex l'attuazione di un progetto terapeutico-riabilitativo-individua le presso la U.O.C. Psichiatria. Il Tribunale non ha infine disposto nulla in ordine alla misura di sicurezza della libertà vigilata, già applicata, "ritenendo la misura di sicurezza più idonea ad arginare la riscontrata pericolosità sociale attenuata dello Stella ancora sussistente". 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il difetto di imputabilità non è ricompreso tra le cause di non punibilità per le quali è possibile emettere sentenza di proscioglimento predibattimentale. La pronuncia assolutoria, peraltro, nulla ha disposto in merito all'applicazione di una misura di sicurezza, pur essendo stato l'imputato giudicato socialmente pericoloso all'esito della perizia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Va anzitutto escluso che la sentenza impugnata sia stata emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento. Come si trae dal verbale di udienza, il Tribunale ha pronunciato sentenza in udienza dibattimentale e dopo aver provveduto all'accertamento sulla costituzione delle parti. Deve allora ritenersi, in conformità all'insegnamento delle Sezioni unite - Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, 2022, Rv. 282473 -, che la sentenza sia stata emessa nella fase successiva a quella degli atti preliminari, specificamente nel corso degli atti introduttivi, e ciò perché la "sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen. è esclusivamente quella pronunziata nella fase degli atti preliminari, ossia fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 dello stesso codice, che ne segna l'esaurimento. Mentre il proscioglimento anticipato, deciso una volta instaurato il contraddittorio nell'udienza pubblica, deve considerarsi sempre pronunziato in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente". 3. Il Tribunale, riconosciuta la incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, ha pronunciato sentenza di assoluzione ma non ha provveduto ad applicare, pur riconoscendo una pericolosità sociale per quanto attenuata, alcuna misura di sicurezza, sì come invece previsto dall'art. 530, comma 4, cod. proc. pen., e ciò in assoluta carenza di motivazione. Non può infatti dirsi che la motivazione possa individuarsi nella testuale, e assai poco comprensibile, affermazione "nulla si dispone in ordine alla misura di sicurezza della libertà vigilata ... ritenendo il Collegio la misura di sicurezza più idonea ad arginare la riscontrata pericolosità sociale attenuata dello Stella ancora sussistente". Non è dato cogliere il senso della formula utilizzata dal Tribunale e quindi il vizio che inficia la sentenza è di violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione. 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul tema della pericolosità sociale e delle connesse misure di sicurezza. Il rinvio va disposto in favore del Tribunale di sorveglianza di Campobasso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 579, comma 2, e 680, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Camp
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