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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:704
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CJ0007_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32).

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito all’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0007_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (GU L 294, pag. 32). [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito all’art. 11, n. 1, primo comma, della direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno gli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris