Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2021

Cassazione n. 29995/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10282/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio e coobbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & co. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 nonché contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Napoli, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8803/03/14, depositata il 15/10/2014.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 8803/03/14 del 15/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 01/28/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso a seguito di rettifica del reddito in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società “cartie- ra” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente indetraibilità dell’IVA e inde- ducibilità dei costi;

1.2. la CTR rigettava il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. confermando in- tegralmente l’avviso di accertamento, sia con riferimento alla ripre- 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 sa IVA sia con riferimento alla indeducibilità dei costi, i quali non erano stati documentati;

2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], quale socio coobbligato solidale della cessata [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dalla visura camerale storica prodotta in atti, [OSCURATO:SOCIETA]. è stata can- cellata dal registro delle imprese in data 25/01/2012 e si è estinta (Cass.

S.U. n. 4060 del 22/02/2010);

1.1. ne consegue che il ricorso in appello, notificato il 28/06/2013, così come evincibile dalla sentenza della CTR, è stato proposto da una società non più esistente ed è, quindi, inammissi- bile (Cass. n. 24853 del 09/10/2018; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; si veda, altresì, Cass. n. 17360 del 17/06/2021), con rilievo che può senz’altro essere formulato in via officiosa, riguar- dando il profilo della legittimazione ad causam (cfr. Cass. n. 29505 del 24/12/2020; Cass. n. 31574 del 06/12/2018);

1.2. all’inammissibilità del ricorso in appello consegue la cassa- zione senza rinvio della sentenza impugnata;

2. quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo concer- nente l’inammissibilità del ricorso in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato effettuato d’ufficio, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassa- zione;

2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 16 settembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10282/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socio e coobbligata solidale di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & co. s.a.s., elettivamente domiciliata in Roma, via Aureliana n. 25, presso lo studio degli avv.ti Antonia e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 nonché contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Napoli, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8803/03/14, depositata il 15/10/2014. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 8803/03/14 del 15/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti della sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 01/28/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso a seguito di rettifica del reddito in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società “cartie- ra” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con conseguente indetraibilità dell’IVA e inde- ducibilità dei costi; 1.2. la CTR rigettava il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. confermando in- tegralmente l’avviso di accertamento, sia con riferimento alla ripre- 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 sa IVA sia con riferimento alla indeducibilità dei costi, i quali non erano stati documentati; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], quale socio coobbligato solidale della cessata [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dalla visura camerale storica prodotta in atti, [OSCURATO:SOCIETA]. è stata can- cellata dal registro delle imprese in data 25/01/2012 e si è estinta (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010); 1.1. ne consegue che il ricorso in appello, notificato il 28/06/2013, così come evincibile dalla sentenza della CTR, è stato proposto da una società non più esistente ed è, quindi, inammissi- bile (Cass. n. 24853 del 09/10/2018; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; si veda, altresì, Cass. n. 17360 del 17/06/2021), con rilievo che può senz’altro essere formulato in via officiosa, riguar- dando il profilo della legittimazione ad causam (cfr. Cass. n. 29505 del 24/12/2020; Cass. n. 31574 del 06/12/2018); 1.2. all’inammissibilità del ricorso in appello consegue la cassa- zione senza rinvio della sentenza impugnata; 2. quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo concer- nente l’inammissibilità del ricorso in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato effettuato d’ufficio, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassa- zione; 2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 10282/2015 Numero sezionale 5075/2021 Numero di raccolta generale 29995/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso in appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s
Sentenza Cassazione n. 29995/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris