CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1963
Cassazione n. 25063/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna del predetto imputato in ordine al reato di minaccia grave; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni; compito già esaurientemente assolto dai giudici di merito, che, con giudizio conforme in primo e secondo grado, hanno ritenuto attendibili e concordi le testimonianze rese, dando conto di come i testimoni abbiano potuto percepire il tenore delle minacce, pur mettendosi in disparte; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Ritenuto che l'impugnazione è generica poiché non si confronta con le effettive Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la gravità della minaccia, si esaurisce in meri assunti privi di confronto argomentativo con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello facente leva sulla estrema gravità del male prospettato ("vado a casa tua, sfondo la porta e taglio la gola a tua madre, spendo gli ultimi soldi che ho per comprare la benzina e dare fuoco alla casa") e sulle condizioni soggettive (eccesso d'ira dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co