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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 35173/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 giugno 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Catania si era dichiarato incompetente a decidere sull'istanza di liberazione anticipata per omessa emissione del certificato relativo allo stato di esecuzione.

2. Avverso l'indicata decisione ricorre per cassazione l'interessato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 661 cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il contrasto con i precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Evidenzia il ricorrente di essere stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 7 ottobre 2025 - irrevocabile in data 7 novembre 2025- alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; diessere stato detenuto in custodia cautelare in carcere dal giorno 8 settembre 2023 al 25 ottobre 2023 per complessivi giorni 47, pari a mesi 1 e giorni 17 di reclusione, nonché, agli arresti domiciliari, dal 25 ottobre 2023 al 23 aprile 2025 per complessivi anni 1 mesi 5 giorni 28, avendo complessivamente espiato la pena per anni 1, mesi 7 e giorni 16 di reclusione; di avere la Corte di appello di Catania con la sentenza citata sostituito la pena detentiva con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Il ricorrente rappresenta che l'omessa emissione dell'ordine di esecuzione è conseguenza dell'ammissione del [OSCURATO:PERSONA] alla pena sostitutiva con computo del presofferto operato dalla Corte di appello nel provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025 Cc., Rv. 287687 - 01).

3. La Corte di appello di Catania con la sentenza n. 4017/2015 del 7 ottobre 2025, definitiva in data 7 novembre 2025, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito la pena detentiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pari a 810 giorni di detenzione), scomputato il presofferto pari a 593 giorni, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per complessive 434 ore presso il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Patagonia nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di 8 ore settimanali secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel programma elaborato dall'U.e.p.e. (v. pag. 5 della sentenza richiamata).

4. Ai sensi dell'art. 661, comma 1 bis, cod. proc. pen., infatti, "l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

5. Ne deriva che l'assenza del certificato di stato di detenzione, a fronte del computo della pena determinato puntualmente in motivazione dalla Corte di appello, non rileva ai fini della decisione.

26. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, viceversa, fondando la decisione impugnata sull'errato presupposto della necessaria emissione dell'ordine di esecuzione pena in relazione all'odierno ricorrente, si è discostato dai principi sopra enunciati.

7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata in relazione a tali aspetti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P. P.Q.M~132n9-2-9.11212.

Depositata ip Cncelleria oggi R01119, iì.A391 .. 991.909,, Y,1,9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 giugno 1976 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Catania si era dichiarato incompetente a decidere sull'istanza di liberazione anticipata per omessa emissione del certificato relativo allo stato di esecuzione. 2. Avverso l'indicata decisione ricorre per cassazione l'interessato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 661 cod. proc. pen., la carenza di motivazione e il contrasto con i precedenti della giurisprudenza di legittimità. Evidenzia il ricorrente di essere stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 7 ottobre 2025 - irrevocabile in data 7 novembre 2025- alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa; diessere stato detenuto in custodia cautelare in carcere dal giorno 8 settembre 2023 al 25 ottobre 2023 per complessivi giorni 47, pari a mesi 1 e giorni 17 di reclusione, nonché, agli arresti domiciliari, dal 25 ottobre 2023 al 23 aprile 2025 per complessivi anni 1 mesi 5 giorni 28, avendo complessivamente espiato la pena per anni 1, mesi 7 e giorni 16 di reclusione; di avere la Corte di appello di Catania con la sentenza citata sostituito la pena detentiva con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Il ricorrente rappresenta che l'omessa emissione dell'ordine di esecuzione è conseguenza dell'ammissione del [OSCURATO:PERSONA] alla pena sostitutiva con computo del presofferto operato dalla Corte di appello nel provvedimento di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025 Cc., Rv. 287687 - 01). 3. La Corte di appello di Catania con la sentenza n. 4017/2015 del 7 ottobre 2025, definitiva in data 7 novembre 2025, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito la pena detentiva di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pari a 810 giorni di detenzione), scomputato il presofferto pari a 593 giorni, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per complessive 434 ore presso il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Patagonia nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di 8 ore settimanali secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel programma elaborato dall'U.e.p.e. (v. pag. 5 della sentenza richiamata). 4. Ai sensi dell'art. 661, comma 1 bis, cod. proc. pen., infatti, "l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689". 5. Ne deriva che l'assenza del certificato di stato di detenzione, a fronte del computo della pena determinato puntualmente in motivazione dalla Corte di appello, non rileva ai fini della decisione. 26. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, viceversa, fondando la decisione impugnata sull'errato presupposto della necessaria emissione dell'ordine di esecuzione pena in relazione all'odierno ricorrente, si è discostato dai principi sopra enunciati. 7. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata in relazione a tali aspetti, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame. P. P.Q.M~132n9-2-9.11212. Depositata ip Cncelleria oggi R01119, iì.A391 .. 991.909,, Y,1,9
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